Deroga all' articolo 9, comma 29 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, in materia di aree protette.
Art. 1
1.
In deroga a quanto previsto dall' articolo 9, comma 29, della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 (in materia di aree protette), sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 21 giugno 1994, n. 20, i consigli direttivi degli enti di gestione delle aree protette in scadenza nell'anno 2006 durano in carica sei anni.