Disegno di legge regionale n. 154 licenziato il 03 novembre 2005
Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico del Piemonte.

Art. 1 
(Finalità e principi)
1. 
Nell'ambito dei principi generali in materia di promozione e organizzazione di attività culturali e secondo quanto stabilito dall' articolo 22 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attività cinematografica, a norma dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), sono disciplinate le funzioni amministrative della Regione e degli enti locali in materia di sale cinematografiche. In particolare sono disciplinate le modalità di autorizzazione alla realizzazione, trasformazione ed adattamento di immobili da destinare a sale e arene cinematografiche, nonché alla ristrutturazione o ampliamento di sale e arene già in attività, anche al fine di razionalizzare la distribuzione sul territorio delle diverse tipologie di strutture cinematografiche.
2. 
Al fine di promuovere una più adeguata e migliore distribuzione, la qualificazione e lo sviluppo delle attività cinematografiche sul territorio, la Regione si attiene alle seguenti finalità e principi generali :
a) 
centralità dello spettatore, che possa contare su una rete di sale efficiente, diversificata, capillare sul territorio e tecnologicamente avanzata;
b) 
sviluppo e innovazione della rete di sale cinematografiche, favorendo la crescita dell'imprenditoria e dell'occupazione, nonché la qualità del lavoro e la formazione professionale degli operatori e dei dipendenti;
c) 
pluralismo ed equilibrio tra le diverse tipologie di esercizio;
d) 
valorizzazione della funzione dell'esercizio cinematografico per la qualità sociale delle città e del territorio.
3. 
Nel definire gli indirizzi di programmazione per l'insediamento delle attività cinematografiche e audiovisive, la Regione promuove la concertazione con gli enti locali e il confronto con gli organismi associativi del settore.
Art. 2 
(Definizioni)
1. 
Ai fini della legge si intende:
a) 
per sala cinematografica, uno spazio chiuso dotato di uno schermo, adibita a pubblico spettacolo cinematografico;
b) 
per cinema-teatro, lo spazio di cui alla lettera a) destinato, oltre che al pubblico spettacolo cinematografico, anche alle rappresentazioni teatrali di qualsiasi genere, da effettuare mediante la costruzione di una struttura caratterizzata dalla scena e comprendente allestimenti scenici fissi e mobili con relativi meccanismi ed attrezzature;
c) 
per multisala, l'insieme di due o più sale cinematografiche adibite a programmazioni multiple accorpate in uno stesso immobile sotto il profilo strutturale e tra loro comunicanti;
d) 
per arena, il cinema all'aperto, funzionante esclusivamente nel periodo stagionale individuato dal regolamento di cui all'articolo 4, allestito su un'area delimitata ed appositamente attrezzata per le proiezioni cinematografiche;
e) 
per cinecircoli e cinestudi si intendono spazi di carattere associativo a norma delle leggi relative alla sicurezza.
Art. 3 
(Indirizzi di programmazione)
1. 
Secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, la Regione promuove lo sviluppo e la qualificazione dell'esercizio cinematografico sulla base dei seguenti indirizzi generali:
a) 
favorire l'offerta in relazione alle esigenze dei cittadini, con particolare riguardo all'integrazione delle sale nel contesto sociale e ambientale e in relazione alle caratteristiche del sistema delle infrastrutture e della mobilità;
b) 
favorire la crescita di attività che valorizzino la qualità urbana, la riqualificazione e il riuso di aree urbane, la loro vivibilità e sicurezza;
c) 
salvaguardare i centri storici, favorendo la presenza adeguata di esercizi;
d) 
salvaguardare e riqualificare il sistema nelle zone montane, nei comuni minori e nelle aree particolarmente svantaggiate;
e) 
favorire un equilibrato sviluppo delle diverse tipologie di esercizio, assicurando il rispetto del principio della libera concorrenza, fatto salvo il rispetto delle norme specifiche di cui al regolamento attuativo previsto all'articolo 4.
Art. 4 
(Strumenti di programmazione)
1. 
Tenendo conto degli indirizzi di programmazione di cui all'articolo 3, la Giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge e sentita la Commissione consiliare competente, adotta un regolamento contenente i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione, trasformazione ed adattamento di immobili da destinare a sale ed arene cinematografiche, nonché alla ristrutturazione o ampliamento di sale e arene già in attività nel rispetto della normativa edilizia e delle disposizioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti.
2. 
Nella predisposizione del regolamento di cui al comma 1 la Giunta regionale tiene conto dei seguenti criteri e contenuti:
a) 
il rapporto tra popolazione e numero degli schermi presenti nel territorio provinciale;
b) 
i criteri per l'ubicazione delle sale e delle arene, anche in rapporto a quelle operanti nei comuni limitrofi e i periodo massimo di apertura stagionale delle arene cinematografiche;
c) 
il livello qualitativo degli impianti e delle attrezzature e degli strumenti tecnologici necessari;
d) 
l'esigenza di assicurare la priorità ai trasferimenti di sale e arene esistenti in altra zona dello stesso territorio provinciale, nel rispetto dei parametri e dei criteri di cui alle lettere a) e b);
e) 
la dimensione, la qualità e la completezza dell'offerta nel bacino di utenza;
f) 
i criteri per la semplificazione delle procedure di autorizzazione per le sale con capienza inferiore a cento posti;
g) 
le caratteristiche della viabilità e del traffico per i percorsi di avvicinamento e accesso;
h) 
la documentazione necessaria alla valutazione delle domande di cui all'articolo 6 e le modalità di effettuazione dell'istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni.
Art. 5 
(Nucleo di valutazione)
1. 
Ai fini dell'applicazione e della verifica del regolamento di cui all'articolo 4, è istituito, con decreto del Presidente della Giunta regionale, un Nucleo tecnico di valutazione così composto:
a) 
un rappresentante delle Direzioni regionali competenti;
b) 
un rappresentante dell'Unione province piemontesi (UPP);
c) 
un rappresentante ciascuno per:
1) 
l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) Associazione regionale del Piemonte;
2) 
la Lega delle autonomie locali;
3) 
3) l'Associazione nazionale piccoli comuni di Italia (ANPCI);
d) 
un rappresentante dell'Unioncamere Piemonte;
e) 
un rappresentante dell'Associazione generale italiana dello spettacolo - Delegazione interregionale Piemonte e Valle d'Aosta.
2. 
I componenti di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e) sono designati dagli enti di appartenenza.
3. 
Il Nucleo ha funzioni consultive ed esprime i pareri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 6. Dura in carica tre anni e può avvalersi, di volta in volta, nell'esame delle specifiche richieste di autorizzazione, di un rappresentante della provincia e di un rappresentante del comune territorialmente competenti.
4. 
Qualora la richiesta di autorizzazione riguardi un comune inserito nel territorio di una comunità montana, il Nucleo può avvalersi di un rappresentante dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM).
Art. 6 
(Rilascio delle autorizzazioni)
1. 
Le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione e le modalità di effettuazione dell'istruttoria sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 4.
2. 
Le autorizzazioni sono rilasciate dal comune competente per territorio, previo parere favorevole del Nucleo di valutazione, fatto salvo quanto disposto in applicazione dell'articolo 4, comma 2, lettera f).
Art. 7 
(Monitoraggio)
1. 
La Regione, al fine di analizzare compiutamente il sistema dell'offerta cinematografica, provvede a realizzare:
a) 
un sistema informativo della rete distributiva, avvalendosi dei comuni, delle province e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e della collaborazione dell'Associazione generale italiana dello spettacolo;
b) 
un rapporto annuale sull'andamento e le tendenze dei consumi cinematografici.
2. 
Il rapporto di cui al comma 1, lettera b), e ogni altra informazione utile per una valutazione dell'applicazione della legge sono trasmesse a cura della Giunta regionale alla Commissione consiliare competente entro il 30 giugno di ogni anno.
Art. 8 
(Norma transitoria)
1. 
In fase di prima applicazione della legge il rapporto di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), è trasmesso alla Commissione consiliare competente trascorso un anno dall'entrata in vigore della legge.