Disegno di legge regionale n. 148 licenziato il 16 novembre 2005
Disciplina delle associazioni di promozione sociale.

Art. 1 
(Finalità e oggetto)
1. 
La Regione Piemonte riconosce il valore delle associazioni di promozione sociale come espressioni dei principi di partecipazione, solidarietà e pluralismo e ne promuove lo sviluppo, in attuazione della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale).
2. 
La presente legge:
a) 
determina i criteri e le modalità con cui la Regione riconosce il valore dell'associazionismo di promozione sociale favorendone lo sviluppo;
b) 
istituisce il registro regionale delle associazioni di promozione sociale;
c) 
istituisce l'Osservatorio regionale per l'associazionismo di promozione sociale;
d) 
disciplina i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale.
Art. 2 
(Associazioni di promozione sociale)
1. 
Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni, di persone e di enti, riconosciute e non riconosciute, i loro coordinamenti o federazioni, costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di terzi o di associati, senza finalità di lucro e con lo scopo di recare benefici diretti o indiretti ai singoli e alla collettività.
2. 
Non sono considerate associazioni di promozione sociale, ai fini della presente legge, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva degli interessi economici degli associati.
3. 
Non sono altresì considerate associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che attuano discriminazioni di qualsiasi natura nell'ammissione degli associati, che prevedono a qualsiasi titolo il diritto di trasferimento della quota associativa, che collegano in qualsiasi forma la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.
Art. 3 
(Atto costitutivo e statuto delle associazioni di promozione sociale)
1. 
Le associazioni di promozione sociale si costituiscono con atto scritto nel quale è indicata la sede legale.
2. 
Lo statuto delle associazioni di promozione sociale prevede espressamente:
a) 
la denominazione;
b) 
l'oggetto sociale;
c) 
l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
d) 
l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
e) 
l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;
f) 
le norme sull'ordinamento interno, ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche associative;
g) 
i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati e i loro diritti e obblighi;
h) 
l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
i) 
le modalità di scioglimento dell'associazione;
j) 
l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.
Art. 4 
(Prestazioni degli associati)
1. 
Per il perseguimento dei fini istituzionali, le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, ai quali possono essere unicamente rimborsate dall'associazione medesima le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti. In caso di particolare necessità, le associazioni possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
2. 
Per potere espletare le attività istituzionali, svolte anche in base alle convenzioni di cui all'articolo 12, i lavoratori che fanno parte delle associazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 6 hanno diritto di usufruire di forme di flessibilità dell'orario di lavoro e delle turnazioni previste dai contratti e dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.
Art. 5 
(Risorse economiche delle associazioni di promozione sociale)
1. 
Le associazioni di promozione sociale utilizzano per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività le risorse economiche derivanti da:
a) 
quote e contributi degli associati;
b) 
eredità, donazioni e legati;
c) 
contributi di organismi internazionali, dell'Unione europea, dello Stato, della Regione, degli enti locali, di enti o istituzioni pubbliche;
d) 
entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
e) 
proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
f) 
erogazioni liberali degli associati e di terzi;
g) 
entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
h) 
altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
Art. 6 
(Istituzione del registro regionale delle associazioni di promozione sociale)
1. 
È istituito il registro regionale delle associazioni di promozione sociale della Regione Piemonte. Il registro regionale si articola in una sezione regionale e in sezioni provinciali.
2. 
Per l'iscrizione nel registro regionale le associazioni sono tenute, in modo cumulativo:
a) 
ad avere sede legale in Piemonte ed essere costituite e operare da almeno sei mesi, ovvero avere almeno una sede operativa in Piemonte, attiva da non meno di sei mesi, ed essere una articolazione territoriale di un'associazione iscritta al registro nazionale di cui all' articolo 7 della legge 383/2000;
b) 
ad essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3.
3. 
La perdita di uno solo dei due requisiti di cui al comma 2 comporta la cancellazione dal registro regionale.
4. 
Nel registro devono risultare l'atto costitutivo, lo statuto, la sede dell'associazione, l'ambito territoriale di attività, il settore di intervento. Nel registro sono altresì iscritte le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, i trasferimenti della sede, le deliberazioni di scioglimento.
5. 
L'iscrizione nel registro regionale è incompatibile con l'iscrizione nei registri del volontariato di cui alla legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 (Valorizzazione e promozione del volontariato).
6. 
L'iscrizione nel registro regionale è condizione necessaria per stipulare le convenzioni di cui all'articolo 12 e per usufruire dei benefici di cui alla legge 383/2000.
7. 
L'iscrizione nel registro regionale è condizione per accedere all'assegnazione dei contributi regionali previsti dalle vigenti normative di settore. In deroga all'iscrizione, le associazioni interessate alla assegnazione di un contributo da parte della Regione, sono tenute ad unire all'istanza di contributo la copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente.
8. 
Il registro regionale è pubblicato a cadenza annuale sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Art. 7 
(Sezione regionale del registro regionale delle associazioni di promozione sociale)
1. 
Le associazioni di cui all'articolo 6, comma 2, che operano a livello regionale, o che hanno in Piemonte un numero di soci non inferiore a diecimila, ovvero che operano almeno in tre province, ovvero le associazioni di enti ovvero gli organismi di collegamento e di coordinamento regionali delle associazioni di promozione sociale iscritte al registro nazionale di cui all' articolo 7 della legge 383/2000, sono iscritte nella sezione regionale del registro.
2. 
La sezione regionale del registro è conservata, gestita e aggiornata dalla Giunta regionale.
3. 
La Regione Piemonte provvede con cadenza biennale alla revisione della sezione regionale del registro per verificare la sussistenza dei requisiti che hanno consentito l'iscrizione alle associazioni. Il riscontro della perdita di uno solo dei due requisiti di cui all'articolo 6, comma 2, comporta la cancellazione dell'associazione dal registro regionale.
4. 
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale emana il regolamento di esecuzione che disciplina i procedimenti per l'iscrizione, la cancellazione, la revisione, la conservazione e la pubblicazione del registro regionale. Il regolamento stabilisce altresì il termine per la conclusione del procedimento attivato dalla richiesta di iscrizione al registro regionale nonché le modalità di individuazione dei rappresentanti delle associazioni in seno all'Osservatorio di cui all'articolo 10.
5. 
La Giunta regionale esercita il potere regolamentare di cui al comma 4 nell'ambito dei seguenti principi e modalità:
a) 
il procedimento di iscrizione di una associazione alla sezione regionale del registro è avviato dalla Direzione regionale competente ed è concluso con determinazione del responsabile, nel termine non superiore a novanta giorni dal ricevimento dell'istanza. Il termine è interrotto in caso di richiesta di documentazione integrativa all'istanza;
b) 
la cancellazione di una associazione dalla sezione regionale del registro è disposta con determinazione del responsabile della Direzione regionale competente a seguito di istanza di parte, o di riscontro della perdita dei requisiti per l'iscrizione, ovvero di mancata comunicazione di modifiche all'atto costitutivo e allo statuto, o di trasferimento di sede, o di scioglimento;
c) 
la revisione delle iscrizioni alla sezione regionale del registro è svolta con cadenza biennale dalla Direzione regionale competente, a cui compete inoltre la conservazione e la pubblicazione del registro;
d) 
i rappresentanti delle associazioni in seno all'Osservatorio di cui all'articolo 10 sono per un quinto espressione della sezione regionale e per quattro quinti espressione delle sezioni provinciali del registro;
e) 
la attribuzione del numero dei membri in rappresentanza di ogni sezione provinciale, di cui alla lettera d), è effettuata in proporzione al numero dei residenti in ciascuna provincia nella legislatura di entrata in vigore della legge e successivamente in proporzione al numero delle associazioni iscritte alle sezioni provinciali del registro. A ciascuna sezione provinciale è comunque garantito un rappresentante;
f) 
l'individuazione dei membri di cui alle lettere d) ed e) è effettuata con modalità conformi al principio di elettività dei rappresentanti.
Art. 8 
(Sezione provinciale del registro regionale delle associazioni di promozione sociale)
1. 
Le associazioni di cui all'articolo 6, comma 2, che non rientrano nelle previsioni di cui all'articolo 7, sono iscritte, in base alla località della propria sede legale, nella corrispondente sezione provinciale del registro regionale.
2. 
Le sezioni provinciali del registro regionale sono conservate, gestite e aggiornate dalle province.
3. 
Le province provvedono con cadenza biennale alla revisione della sezione provinciale del registro per verificare la sussistenza dei requisiti che hanno consentito l'iscrizione alle associazioni. Il riscontro della perdita di uno solo dei due requisiti di cui all'articolo 6, comma 2, comporta la cancellazione dell'associazione dal registro regionale.
4. 
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 7, comma 4, e in armonia con lo stesso, le province emanano il regolamento che disciplina i procedimenti relativi alla sezione provinciale del registro regionale.
Art. 9 
(Ricorsi avverso i provvedimenti relativi alle iscrizioni e alle cancellazioni)
1. 
Il ricorso in via amministrativa avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e i provvedimenti di cancellazione dalla sezione regionale del registro è ammesso, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione degli stessi, al Presidente della Giunta regionale, che decide previa acquisizione del parere vincolante dell'Osservatorio regionale per l'associazionismo di cui all'articolo 10.
2. 
Il ricorso in via amministrativa avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e i provvedimenti di cancellazione dalla sezione provinciale del registro è ammesso nei termini e all'organo dell'amministrazione provinciale individuati da ciascuna provincia nel regolamento di cui all'articolo 8, comma 4. Detto organo decide previa acquisizione del parere vincolante dell'Osservatorio regionale per l'associazionismo di cui all'articolo 10.
3. 
Il ricorso in via giurisdizionale avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e i provvedimenti di cancellazione dalla sezione regionale e dalle sezioni provinciali del registro è ammesso, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione degli stessi, al tribunale amministrativo regionale del Piemonte.
Art. 10 
(Osservatorio regionale per l'associazionismo di promozione sociale)
1. 
È istituito l'Osservatorio regionale per l'associazionismo di promozione sociale, con sede a Torino, composto da:
a) 
Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, con funzioni di presidente;
b) 
otto membri designati dalle Province, uno per ciascuna provincia;
c) 
quattro membri designati dalle associazioni rappresentative delle autonomie locali, uno ciascuno in rappresentanza dell'ANCI, dell'UNCEM, della Lega autonomie locali, della Consulta unitaria dei piccoli comuni del Piemonte;
d) 
venti membri in rappresentanza delle associazioni di promozione sociale iscritte al registro di cui all'articolo 6. L'individuazione dei membri è effettuata nel rispetto dei principi di elettività da parte delle associazioni iscritte e di rappresentatività delle sezioni regionale e provinciali del registro, secondo modalità definite dalla Giunta regionale mediante il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 7, commi 4 e 5.
2. 
Nel corso della prima riunione l'Osservatorio regionale, a maggioranza assoluta dei componenti, fissa le proprie modalità di funzionamento adottando apposito regolamento interno.
3. 
I membri dell'Osservatorio regionale, che prestano la loro attività a titolo gratuito, sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e restano in carica fino alla scadenza della legislatura regionale, e comunque fino all'insediamento dell'Osservatorio successivo.
4. 
L'Osservatorio regionale svolge i seguenti compiti:
a) 
analizza i bisogni del territorio e le priorità d'intervento;
b) 
formula proposte operative in materia di promozione sociale;
c) 
promuove, direttamente o in collaborazione con gli enti locali e con le associazioni di promozione sociale, iniziative di studio e di ricerca in tema di associazionismo;
d) 
favorisce la conoscenza e la circolazione di esperienze, raccoglie ed aggiorna dati, documenti e testimonianze sulle attività della promozione sociale;
e) 
esprime il parere vincolante di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, nel caso di ricorso in via amministrativa avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e di cancellazione di iscrizione;
f) 
conserva copia delle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 12.
Art. 11 
(Rapporti con la Regione e con gli enti locali)
1. 
La Regione, le province, i comuni e gli altri enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze:
a) 
favoriscono lo sviluppo dell'associazionismo di promozione sociale, salvaguardandone l'autonomia di organizzazione e di iniziativa;
b) 
hanno facoltà di mettere a disposizione, previa verifica di disponibilità, spazi e attrezzature nelle proprie strutture con utilizzazione non onerosa di beni mobili ed immobili per manifestazioni e iniziative temporanee delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 6;
c) 
hanno facoltà di concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali e previa verifica di disponibilità, alle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 6 per lo svolgimento delle loro attività istituzionali;
d) 
hanno facoltà di stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale, ai sensi dell'articolo 12.
2. 
La Regione e le province, per quanto di competenza, dispongono controlli sulle attività delle associazioni iscritte nelle corrispondenti sezioni del registro regionale di cui all'articolo 6.
Art. 12 
(Convenzioni)
1. 
La Regione, gli enti locali e gli altri entri pubblici hanno facoltà di stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale iscritte da almeno sei mesi nel registro regionale di cui all'articolo 6.
2. 
Per la stipula delle convenzioni, è condizione necessaria la presentazione di un progetto da parte delle associazioni.
3. 
Nella valutazione dei progetti, la Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici valorizzano i criteri di affidabilità tecnico-organizzativa, di competenza ed esperienza professionale, di radicamento sul territorio del soggetto proponente, nonché di qualità e adeguatezza del progetto.
4. 
Le convenzioni contengono disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività indicate nelle convenzioni stesse e prevedono forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, nonché modalità di rimborso delle spese concordate effettivamente sostenute e documentate.
5. 
La copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie e per la responsabilità civile verso terzi, di cui all' articolo 30, comma 3 della legge 383/2000, costituisce elemento essenziale della convenzione. Gli oneri relativi alla copertura assicurativa sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione.
6. 
L'ente pubblico che stipula la convenzione ne trasmette copia all'Osservatorio regionale di cui all'articolo 10, entro i successivi sessanta giorni.
7. 
Le prescrizioni di cui al presente articolo si applicano alle convenzioni stipulate o rinnovate successivamente alla entrata in vigore della presente legge.
Art. 13 
(Norme transitorie)
1. 
Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge le associazioni iscritte agli albi provinciali di cui all' articolo 3 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 48 (Valorizzazione e promozione dell'associazionismo), ove istituiti, possono, qualora in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge, presentare alla Giunta regionale o alle province la richiesta di iscrizione rispettivamente alla sezione regionale o provinciale del registro, ai sensi degli articoli 7 e 8.
2. 
L'iscrizione agli albi provinciali di cui all' articolo 3 della l.r. 48/1995, limitatamente al periodo di transitorietà di cui al comma 1, produce gli effetti derivanti dall'iscrizione al registro delle associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 6.
3. 
Le convezioni stipulate fra le associazioni e gli enti locali o la Regione ai sensi degli articoli 4 e 5 della l.r. 48/1995 restano in vigore fino alla loro scadenza.
Art. 14 
(Abrogazione della l. r. 48/1995)
1. 
La legge regionale 48/1995 è abrogata.
Art. 15 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per il biennio 2006-2007 la spesa di 50.000,00 euro per ciascun anno.
2. 
Agli oneri relativi al funzionamento e all'attività dell'Osservatorio regionale per l'associazionismo, stimati in 50.000,00 euro per ciascun anno del biennio 2006-2007, in termini di competenza, e imputati all'unità previsionale di base (UPB) n. 32031 (Attività culturali istruzione spettacolo ¿ Promozione attività culturali ¿ Titolo I spese correnti) del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 si fa fronte con risorse finanziarie individuate con le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 ( Legge finanziaria per l'anno 2003).