Soppressione del Comitato regionale per le opere pubbliche.
Art. 1
(Sostituzione dell' articolo 18 della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18)
1.
L'
articolo 18 della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 (Legge generale in materia di opere e lavori pubblici), è sostituito dal seguente:
"
"
Art. 18. (Pareri ed approvazione progetti)
1. I progetti di opere e lavori pubblici di competenza dei soggetti di cui all'articolo 3 non sono sottoposti ad alcun parere tecnico o ad approvazione da parte degli organi dell'amministrazione regionale e sono approvati dai soggetti medesimi, salvo quanto disposto nei commi 2, 3, 4 e 5.
2. I progetti di opere e lavori pubblici, di competenza regionale o finanziati dalla Regione, qualora ciò sia richiesto nei relativi programmi, e quelli di particolare interesse regionale sono sottoposti al parere della struttura tecnica regionale individuata con provvedimento della Giunta regionale sulla base dell'articolazione organizzativa vigente. Per progetti di opere e lavori pubblici di particolare interesse regionale si intendono quelli individuati come tali in piani e programmi di intervento predisposti dalla Regione.
3. Non occorre il parere della struttura tecnica regionale di cui al comma 2 sui progetti stralciati da progetti generali da essa già esaminati favorevolmente, nei casi in cui l'ente interessato garantisca, in apposito provvedimento, il rispetto dei requisiti tecnici dell'opera.
4. I progetti di sistemazione forestale sono sottoposti al parere della struttura regionale competente in materia forestale.
5. L'atto amministrativo di approvazione dei progetti o di concessione del contributo per la realizzazione di opere e lavori pubblici in zone soggette a vincolo idrogeologico costituisce anche autorizzazione ai sensi
della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione
legge regionale 12 agosto 1981, n. 27). Le opere ed i lavori pubblici di cui all'
articolo 2 della legge regionale 19 novembre 1975, n. 54 (Interventi regionali in materia di sistemazione di bacini montani, opere idraulico-forestali, opere idrauliche di competenza regionale), comunque finanziati, non sono soggetti alle procedure previste dalla
l.r. 45/1989.
Art. 2
(Modifica alla legge regionale 29 giugno 1978, n. 38)
1.
Al primo comma dell'articolo 7 ter della legge regionale 29 giugno 1978, n. 38 (Disciplina e organizzazione degli interventi in dipendenza di calamità naturali), le parole: "del Comitato regionale opere pubbliche, sentiti gli uffici tecnici regionali ed il servizio geologico regionale" sono sostituite dalle seguenti: ''della struttura tecnica regionale individuata con provvedimento della Giunta regionale sulla base dell'articolazione organizzativa vigente e delle strutture regionali competenti in materia geologica ed idrogeologica.".
Art. 3
(Sostituzione dell' articolo 5 della legge regionale 26 aprile 1984, n. 23)
1.
L'
articolo 5 della legge regionale 26 aprile 1984, n. 23 (Disciplina delle funzioni regionali inerenti l'impianto di opere elettriche aventi tensioni fino a 150.000 volt), è sostituito dal seguente:
"
"
Art. 5. (Autorizzazione)
1. Le opere di cui all'articolo 3, primo comma, sono autorizzate con provvedimento del responsabile della struttura regionale competente in materia.
2. Il provvedimento autorizzatorio tiene luogo di qualsiasi autorizzazione prevista a diverso titolo dalla normativa regionale.
Art. 4
(Modifica dell' articolo 15 della l. r. 23/1984)
1.
Al primo comma dell'articolo 15 della l.r. 23/1984, le parole: "il Presidente della Giunta regionale, sentito il Comitato regionale per le opere pubbliche," sono sostituite dalle seguenti: "il responsabile della struttura regionale competente in materia".
Art. 5
(Modifica alla legge regionale 4 settembre 1996, n. 73)
1.
Al comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 4 settembre 1996, n. 73 (Finanziamento Residenze Assistenziali Flessibili, Residenze Sanitarie Assistenziali e interventi di manutenzione straordinaria alle strutture sanitarie), le parole: "o del Comitato regionale opere pubbliche, ai sensi della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 ' Legge generale in materia di opere e lavori pubblicì.", sono soppresse.
Art. 6
(Norma transitoria)
1.
Alla data di entrata in vigore della presente legge, i procedimenti pendenti presso il Comitato regionale per le opere pubbliche sono trasmessi alla struttura tecnica regionale prevista dall' articolo 18, comma 2, della l.r. 18/1984, come modificato dalla presente legge.
Art. 7
(Abrogazioni)
1.
Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:
a)
il secondo comma dell'articolo 12 della legge regionale 11 ottobre 1976, n. 50 (Norme per l'affidamento e la esecuzione delle opere di edilizia scolastica di cui alla legge 5 agosto 1975, n. 412);
b)
il secondo periodo del terzo comma dell'articolo 13 della l.r. 18/1984;
c)
gli articoli da 23 a 30 della l.r. 18/1984;
f)
il quarto comma dell'articolo 4 della l.r . 23/1984;
g)
la legge regionale 7 agosto 1997, n. 46 (Modifica della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 'Legge generale in materia di opere e lavori pubblici ');
h)
la lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 48 (Nuova determinazione del gettone di presenza da riconoscere a componenti della Commissione tecnica urbanistica (CTU), del Comitato regionale per le opere pubbliche (CROOPP) e della Commissione regionale per i beni culturali e ambientali (CRBC a A));
i)
la legge regionale 2 febbraio 2000, n. 12 (Modifica alla legge regionale 21 marzo 1984, n. 18).
Art. 8
(Entrata in vigore)
1.
La presente legge entra in vigore quarantacinque giorni dopo la sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione e comunque non prima dell'adozione dell'atto deliberativo della Giunta regionale di individuazione della struttura tecnica regionale competente di cui all' articolo 18, comma 2, della l.r. 18/1984, come modificato dalla presente legge.