Disegno di legge regionale n. 113 licenziato il 04 agosto 2005
Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005, e disposizioni finanziarie per l'anno 2006.

Art. 1 
1. 
Nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005, sono introdotti, ai sensi dell'articolo 23, commi 2 e 3, della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), gli aggiornamenti e le variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa riportati nell'allegato A.
Art. 2 
1. 
L'avanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio finanziario 2004, applicato al bilancio di previsione per l'anno 2005, pari a euro 127.453.060,05 è utilizzato per la copertura delle spese iscritte nelle unità previsionali di base (UPB) contenenti le economie su fondi statali ed europei.
Art. 3 
1. 
È autorizzata la contrazione di mutui per euro 522.732.567,33 a copertura del disavanzo derivante dalla mancata stipulazione di mutui autorizzati a pareggio del bilancio per l'anno 2004.
2. 
gli oneri ricadenti sull'anno 2005 si fa fronte con le risorse finanziarie delle UPB 09021 (Bilanci e finanze Ragioneria Tit. I spese correnti) e UPB 09023 (Bilanci e finanze Ragioneria Tit. III Spese per rimborso di mutui e prestiti) i cui stanziamenti, se necessario, vengono integrati mediante prelievo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie.
Art. 4 
1. 
Gli stanziamenti iscritti alle UPB sotto elencate, per l'importo pari alla variazione in diminuzione contenuta nell'Allegato A sono trasferiti all'anno 2006:
8032 - 10022 - 11032 - 13012 - 14042 - 14052 - 15102 - 17022 - 18042 - 22012 - 22052 - 2082 - 22992 - 23012 - 24032 - 25022 - 25112 - 26012 - 26022 - 26032 - 27022 - 28042 - 30032 - 30042 - 31042 - 31992 - 32022 - 32042 - S1992.
2. 
Al trasferimento delle spese di investimento di cui al comma 1 sul bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 si provvede mediante una riduzione pari a euro 200.794.586,64 dell'UPB 09012 (Bilanci e finanze - titolo II ¿ spese d'investimento) e mediante incremento della previsione a contrarre mutui per un importo pari a 193 milioni di euro.
Art. 5 
1. 
Nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione relativo all'anno finanziario 2005 per fronteggiare le emergenze olimpiche sono autorizzate le seguenti spese :
a) 
spese per servizi medici, pari a 13,6 milioni di euro, in termini di competenza e cassa, nell'ambito dell'UPB S 1992 (Gabinetto Presidenza della Giunta - titolo II ¿ spese d'investimento) la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse dell'UPB 09012 (Bilanci e finanze - titolo II ¿ spese d'investimento ) (capitolo 27175);
b) 
spese per attività di vigilanza in montagna, pari a 2,2 milioni di euro, in termini di competenza e cassa, nell'ambito dell'UPB S 1991 (Gabinetto Presidenza della Giunta - titolo I ¿ spese correnti) , la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse dell'UPB 09011 (Bilanci e finanze - titolo I ¿ spese correnti ).
2. 
Per l'anno 2006 sono previsti gli stanziamenti nel bilancio pluriennale 2005-2007 per le seguenti spese :
a) 
conferimento al Comitato Paraolimpico, pari a 12 milioni di euro, in termini di competenza nell'ambito dell'UPB S1992 (Gabinetto Presidenza della Giunta - titolo II ¿ spese d'investimento), la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse dell'UPB 09012 (Bilanci e finanze - titolo II ¿ spese d'investimento) (capitolo 27175) ;
b) 
interventi di natura straordinaria, pari a 2,2 milioni di euro, in termini di competenza, nell'ambito dell'UPB S 1991 (Gabinetto Presidenza della Giunta - titolo I ¿ spese correnti ), la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse dell'UPB 09011 (Bilanci e finanze - titolo I¿ spese correnti ) (capitolo 10225).
Art. 6 
1. 
a presente legge regionale è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.