Disegno di legge regionale n. 88 licenziato il 21 luglio 2000
Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 3 luglio 1996, n. 39 e determinazione nuovi importi

Art. 1. 
(Determinazione dei nuovi importi)
1. 
A decorrere dal 1. gennaio 2001 l'ammontare dell'importo per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi e' fissato in lire 30 per ogni chilogrammo conferito per i rifiuti urbani e in lire 15 per ogni chilogrammo conferito per i rifiuti speciali ad esclusione dei rifiuti provenienti dai settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico.
2. 
A decorrere dal 1. gennaio 2002 l'ammontare dell'imposta e' ulteriormente elevato a lire 40 per ogni chilogrammo conferito per i rifiuti urbani e a lire 20 per ogni chilogrammo conferito per i rifiuti speciali ad esclusione dei rifiuti provenienti dai settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico.
3. 
Resta invariato l'ammontare relativo alle restanti tipologie di rifiuti.
Art. 2. 
(Integrazione all'articolo 3 della legge regionale 3 luglio 1996, n. 39)
1. 
Dopo il comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale 3 luglio 1996, n. 39 (Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Attuazione della legge 28 dicembre 1995, n. 549 - Delega alle Province) e' aggiunto il seguente:
6 bis. Gli scarti e i sovvalli di cui ai commi 5 e 6, conferiti ai fini dello smaltimento in discarica, sono soggetti al pagamento del tributo nella misura del venti per cento dell'ammontare stabilito rispettivamente per i rifiuti urbani e speciali, a condizione che i prodotti ottenuti dalle succitate operazioni di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, siano effettivamente ed oggettivamente destinati al recupero di materia o di energia. La Giunta regionale individua la percentuale minima di recupero che gli impianti di selezione automatica, riciclaggio, recupero e compostaggio devono raggiungere, per poter usufruire del pagamento del tributo in misura ridotta per il conferimento in discarica degli scarti e sovvalli e le modalita' di verifica.
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Art. 3. 
(Inserzione a ruolo delle sanzioni)
1. 
Dopo il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale n. 39/1996, e' aggiunto il seguente:
4 bis. Nel caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo, le sanzioni previste dall'articolo 8, comma 1, possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione.
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Art. 4. 
(Sanzioni)
1. 
Il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale n. 39/1996, e' sostituito dal seguente:
1. Per l'omessa o infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica e per l'omessa e infedele dichiarazione si applicano le sanzioni previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662). Per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'ammontare del tributo non versato o tardivamente versato. Fino a quando non sia stata constatata la violazione alla presente legge e comunque non siano iniziati controlli o altre attivita' amministrative di accertamento il soggetto passivo puo' ravvedersi secondo quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 472/1997. Per quanto non previsto dalla presente legge in materia di sanzioni amministrative si rinvia alle disposizioni del d. lgs. N. 472/1997.
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