Disegno di legge regionale n. 703 licenziato il 26 gennaio 2005
Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2005.

Sommario:            

Capo I. 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE
Art. 1 
(Trattamento economico accessorio del personale)
1. 
Le risorse aggiuntive che hanno incrementato, ai sensi dei contratti collettivi, rispettivamente i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato per il personale dirigente nonché le risorse per le politiche di sviluppo del personale delle altre categorie sono acquisite nelle disponibilità per il trattamento accessorio.
Art. 2 
(Retribuzione prestazioni straordinarie)
1. 
La Giunta regionale è autorizzata a disporre il pagamento delle prestazioni straordinarie, autorizzate anche in deroga a quelle retribuibili a norma dei contratti collettivi di lavoro, effettuate dal personale impegnato nelle azioni tecnico-amministrative o di monitoraggio relative alle opere di ricostruzione e messa in sicurezza degli abitati e delle infrastrutture e nella riparazione dei danni subiti da soggetti privati e dalle imprese causati dagli eventi calamitosi naturali per cui è dichiarato lo stato di emergenza.
2. 
La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al personale impiegato nelle attività amministrative regionali riguardanti l'evento "Olimpiadi invernali Torino 2006" nonché al personale del Consiglio regionale impegnato nelle attività di supporto alle sedute dell'Assemblea e degli altri organismi consiliari istituzionalmente costituiti.
Art. 3 
(Modifica alla legge regionale 10 novembre 1972, n. 12 e successive modifiche)
1. 
All' articolo 4 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12 (Funzionamento dei Gruppi consiliari) e successive modifiche è aggiunto il comma 6 bis che recita:
" 6 bis. Il saldo derivante a fine legislatura dalle operazioni di chiusura contabile della gestione delle risorse finanziarie per il funzionamento dei soli gruppi consiliari ricostituiti integra la dotazione finanziaria iniziale per il medesimo gruppo nella nuova legislatura. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza vengono definite le modalità ed i tempi per gli adempimenti previsti."
.
Art. 4 
1. 
In deroga a quanto stabilito all' articolo 11 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 6 (Norme relative allo svolgimento di collaborazioni nell'ambito dell'attività dell'Amministrazione regionale) è consentito utilizzare gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base (UPB) 05011 (Affari istituzionali Processo di delega Autonomie locali - Titolo I - spese correnti) (capitolo 10085), 09031 (Bilanci e finanze Tributi addizionali con partecipazione gettito erariale - Titolo I - spese correnti) (capitolo 10209), 22991 (Tutela ambientale gestione rifiuti Direzione - Titolo I - spese correnti) (capitolo 15183) del bilancio pluriennale per gli anni 2005¿2007 per l'affidamento da parte dell'Amministrazione regionale di collaborazioni esterne.
Art. 5 
1. 
Il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 39 (Norme sull'organizzazione degli uffici di comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato) è sostituito dai seguenti:
"
3. Le risorse finanziarie necessarie all'utilizzo del personale addetto agli uffici di cui ai commi 1 e 2 sono definite dalla Giunta regionale, ove necessario d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con riferimento alle dotazioni organiche determinate dalle normative vigenti per gli uffici medesimi.
4. L'importo è determinato annualmente sulla base del costo effettivo del personale previsto in dotazione organica comprensivo del trattamento stipendiale fondamentale, degli oneri previdenziali, assistenziali a carico dell'ente, delle somme erogate con carattere di continuità e fissità, nonché del trattamento economico accessorio e di fine rapporto, definito al 1° gennaio di ogni anno. L'importo risultante è incrementato di una percentuale corrispondente all'aumento della spesa globale per il personale regionale, ivi compreso quello non contrattualizzato, intercorso tra il gennaio dell'anno precedente e il gennaio dell'anno in corso, nonché del costo corrispondente ad un monte ore straordinarie computato in ragione del limite individuale previsto per l'anno 1998 per il personale dei medesimi uffici della Giunta regionale. In ogni caso l'importo complessivo così determinato non può essere inferiore a quello definito per l'anno precedente.
"
Capo II. 
MODIFICHE ALL'ORDINAMENTO CONTABILE REGIONALE
Art. 6 
1. 
Il comma 3 dell'articolo 24 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) è sostituito dal seguente:
"
3. La Giunta può effettuare, con provvedimento amministrativo, variazioni compensative tra capitoli della stessa unità previsionale di base, fatta eccezione:
a) per le variazioni che comportino contestualmente riduzioni di spese di natura obbligatoria ed incrementi di spese di natura discrezionale;
b) per le variazioni fra capitoli alimentati da risorse trasferite dallo Stato o dall'Unione europea;
c) per le variazioni tra capitoli relativi a spese in annualità a pagamento differito ovvero direttamente regolate dalla legge.
"
2. 
Dopo il comma 8 dell'articolo 45 della l.r. n. 7/2001 è aggiunto il seguente comma:
" 8 bis. Entro il 30 luglio 2005, gli enti di cui agli allegati A e B adottano un proprio regolamento di contabilità in conformità alle disposizioni contenute nei commi precedenti."
.
3. 
L'Allegato B della l.r. n. 7/2001 è così integrato:
" Agenzia regionale delle strade del Piemonte (ARES Piemonte); Agenzia regionale per le adozioni internazionali."
.
Capo III. 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE DEL LAVORO
Art. 7 
1. 
Il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 14 giugno 1993, n. 28 (Misure straordinarie per incentivare l'occupazione mediante la promozione e il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e per l'inserimento in nuovi posti di lavoro rivolti a soggetti svantaggiati) è sostituito dal seguente:
" 3. Le imprese devono presentare domanda entro e non oltre 180 giorni dalla data della loro costituzione. La domanda deve essere corredata da un progetto di impresa secondo gli indirizzi definiti ai commi 1 e 2."
.
2. 
Il comma 9 dell'articolo 7 della l. r. 28/1993, è sostituito dal seguente:
" 9. Agli oneri di funzionamento del Comitato tecnico si provvede ai sensi della Legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l'Amministrazione Regionale). Alle spese relative alle collaborazioni di cui al comma 6 si provvede per l'anno 2005 con le risorse dell'unità previsionale di base (UPB) 15101 (Formazione Professionale Lavoro ¿ Sviluppo dell'imprenditorialità ¿ Titolo I ¿ spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005 e per gli anni 2006-2007 con risorse della stessa UPB del bilancio pluriennale 2005-2007."
.
Art. 8 
(Disposizioni in materia di lavori socialmente utili)
1. 
La Regione, utilizzando risorse proprie ai sensi dell' articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 (Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell' articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144), eroga contributi, fino all'entità massima del settanta per cento delle somme stanziate nell'unità previsionale di base (UPB) 15091 (Formazione professionale lavoro Occupazione promozione sviluppo locale - Titolo I - spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno 2005, e per la durata di almeno otto mesi a partire dal 1 gennaio 2005, a favore degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto legislativo che sottoscrivono apposita convenzione con l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) al fine della corresponsione degli assegni ed oneri connessi a favore dei soggetti utilizzati.".
2. 
La Regione può corrispondere i contributi di cui al comma 1, anche sotto forma di versamento delle somme all'Istituto nazionale della previdenza sociale ad incremento di quelle già conferite al medesimo Istituto per effetto delle vigenti convenzioni riguardanti l'impiego del Fondo occupazione di cui all' articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione) e non utilizzate alla data del 31 dicembre 2004.
3. 
Le Province erogano a favore degli Enti di cui al comma 1 un contributo non superiore al venti per cento del costo del progetto di cui al comma 1 utilizzando le somme già attribuite dalla Regione, nel corso dell'anno 2002, per la realizzazione di interventi di politica del lavoro volti alla stabilizzazione dei soggetti utilizzati in attività socialmente utili nel territorio provinciale, risultanti non spese alla data del 31 dicembre 2004.
4. 
I soggetti utilizzati nei progetti di lavori socialmente utili di cui al comma 1 possono essere inseriti alla scadenza dei progetti medesimi in cantieri di lavoro presentati dagli Enti locali ai sensi dell' articolo 2 della legge regionale 18 ottobre 1984, n. 55 (Impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri di lavoro di enti locali) e secondo le modalità previste dalla deliberazione quadro della Giunta regionale di cui all'articolo 4 della legge stessa.
5. 
Per fare fronte ai contributi di cui al comma 1, è istituito un fondo speciale nella unità previsionale di base (UPB) 15091 (Formazione professionale lavoro Occupazione promozione sviluppo locale - Titolo I - spese correnti) pari ad euro un milione per l'anno 2005.
Art. 9 
1. 
La lettera d) del comma 1, dell'articolo 6 della legge regionale 18 ottobre 1984, n. 55 (Impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri di lavoro di enti locali) come modificata dall' articolo 5, comma 1 della legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004) è sostituita dalla seguente:
" d) il numero dei disoccupati che si intende utilizzare, non inferiore a tre unità salvo casi eccezionali motivatamente individuati dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all' articolo 4 della l.r. 55/1984, le loro caratteristiche e le modalità per la loro individuazione."
.
Capo IV. 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO E ARTIGIANATO
Art. 10 
(Promozione e valorizzazione dell'artigianato)
1. 
Al fine di rendere più efficiente l'attività di promozione e valorizzazione delle migliori espressioni dell'artigianato piemontese, la Regione, assieme alle Confederazioni di categoria artigiane, ad Unioncamere Piemonte e ad altri soggetti in possesso di comprovata competenza ed esperienza nel settore, partecipa alla Società consortile a responsabilità limitata denominata "AG.I.RE. S.c.r.l.", Agenzia d'interesse regionale per lo sviluppo commerciale delle imprese dell'eccellenza artigiana del Piemonte ¿ società consortile a responsabilità limitata.
2. 
La società AG.I.RE. S.c.r.l. opera senza scopo di lucro con finalità di promozione, sviluppo e coordinamento delle attività commerciali delle imprese artigiane piemontesi iscritte negli albi delle imprese artigiane della Regione Piemonte, in modo particolare ed in via prioritaria quelle aventi le caratteristiche di cui al capo VI della legge regionale 9 maggio 1997 n. 21 (Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato).
3. 
La Giunta regionale è autorizzata a compiere gli atti necessari per la sottoscrizione al valore nominale di una quota di partecipazione al capitale della Società consortile "AG.I.RE. S.c.r.l.." fino ad un massimo di 20.000,00 euro.
4. 
Prima della sottoscrizione la Giunta regionale definisce insieme ai soci di riferimento le modifiche statutarie e le pattuizioni parasociali atte a garantire una adeguata rappresentanza delle istanze regionali.
5. 
All'onere si provvede utilizzando le risorse iscritte nell'unità previsionale di base (UPB) 08042 (Direzione programmazione e statistica Rapporti con società a partecipazione regionale Titolo II ¿ Spese di investimento).
Art. 11 
1. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), sono aggiunti i seguenti:
"
2.bis. Chiunque violi le disposizioni in ordine all'obbligo della chiusura festiva e domenicale, fatte salve le deroghe previste nei commi precedenti, è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma commisurata alla superficie di vendita dell'esercizio commerciale. La Giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, adotta i criteri di graduazione proporzionale, tra i limiti di 500,00 e 20.000,00 euro. Fino all'entrata in vigore della presente norma e delle relative norme attuative, restano in vigore le norme previste dall' articolo 22 del d.lgs. 114/1998.
2 ter. In caso di recidiva, ovvero quando sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione, il Sindaco dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni.
"
2. 
Dopo l' articolo 16 della l.r. 28/1999 è inserito il seguente:
"
Art. 16 bis (Agenzia Regionale del Commercio)
1. La Regione promuove la costituzione di una struttura stabile di supporto del commercio piemontese denominata
"
2. 
L'Agenzia svolge attività operative complesse a favore dei soggetti interessati allo sviluppo del settore commerciale, con particolare riferimento alle politiche di sviluppo delle aziende delle imprese commerciali ed alle connesse attività di accesso al credito, alle politiche territoriali di qualificazione e sviluppo dei luoghi del commercio, alle politiche di innovazione imprenditoriale e tecnologica del comparto.
3. 
I soggetti costituenti l'Agenzia possono essere la Regione Piemonte, anche tramite i propri organismi strumentali, le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore del commercio, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o loro Unione, altri soggetti del comparto del commercio da individuarsi con appositi atti amministrativi.
4. 
Le modalità ed i criteri per la costituzione dell'Agenzia e per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti sono indicate dalla Giunta regionale.
5. 
Alle spese necessarie per la costituzione dell'Agenzia si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti nell'ambito dell'UPB 17022 (Commercio e Artigianato- Tutela del consumatore Mercati ¿ Titolo II ¿ Spese di investimento) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005. La Giunta regionale indica altresì criteri e modalità di dotazione finanziaria ed economica dell'Agenzia.".
Art. 12 
(Disposizioni in materia di consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi)
1. 
La Regione concede contributi finanziari per le spese relative sia alle fusioni sia alla costituzione di forme associative previste con provvedimento della Giunta regionale, fra i Confidi di cui all' articolo 18 comma 1 lettera c) della l.r. 28/1999, nella misura massima del 50 per cento delle spese dichiarate ammissibili in base ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale.
2. 
Alle spese necessarie per l'attuazione di quanto disposto dal comma 1 si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti nell'ambito dell'UPB 17021 (Commercio e Artigianato ¿ Tutela del Consumatore Mercati - Titolo I - Spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005.
Capo V. 
INTERVENTI PER LE OLIMPIADI INVERNALI 2006
Art. 13 
(Villaggio olimpico di Sestriere)
1. 
La Regione partecipa, alle condizioni di cui al comma 2, alla ricapitalizzazione della società "Villaggio Olimpico S.r.l." per consentire il tempestivo completamento delle opere finalizzate alla realizzazione del villaggio olimpico di Sestriere ed in sintonia con quanto già previsto dalla legge regionale 9 dicembre 2003, n. 32 (Prestazione di garanzia fideiussoria per la realizzazione del villaggio olimpico di Sestriere).
2. 
La Regione può sottoscrivere quote, per un importo non superiore a 1.600.000,00 euro, a condizione che altri soggetti imprenditoriali, fra cui in ogni caso l'impresa appaltatrice dei lavori, partecipino alla ricapitalizzazione ed acquisiscano il controllo di diritto della società.
3. 
La Regione, per le finalità di cui al comma 1, si avvale di Finpiemonte S.p.A. che agisce come mandatario senza rappresentanza ai sensi dell'articolo 1705 del codice civile. L'oggetto del mandato ricomprende la ricerca di nuovi partner cui alienare le quote acquisite ai sensi della presente legge. Le modalità di provvista dei mezzi finanziari, la definizione dei limiti del mandato ed ogni altro aspetto del rapporto contrattuale intercorrente fra la Regione ed il suo mandatario, trovano disciplina in appositi provvedimenti amministrativi che prevedano l'attivazione di verifiche periodiche sull'ottemperanza dell'operato di Finpiemonte S.p.A. alle istruzioni regionali.
4. 
Per la sottoscrizione delle quote della società "Villaggio Olimpico S.r.l." è autorizzata per l'anno finanziario 2005 la spesa, iscritta nell'unità previsionale di base (UPB) 08042 (Programmazione e statistica, Rapporti con società a partecipazione regionale - Titolo II - Spese d'investimento), nella misura massima di 1.600.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005.
5. 
Per la remunerazione del mandato conferito a Finpiemonte S.p.A. è autorizzata per l'anno finanziario 2005 la spesa, iscritta nell'unità previsionale di base (UPB) 08041 (Programmazione e statistica Rapporti con società a partecipazione regionale - Titolo I- Spese correnti), nella misura massima di 100.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005.
6. 
Agli oneri derivanti dalla sottoscrizione di quote della società "Villaggio Olimpico S.r.l." si provvede riducendo, di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, la dotazione della unità previsionale di base (UPB) 09012 (Bilanci e finanze Bilanci - Titolo II- Spese di investimento) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005.
7. 
Agli oneri derivanti dalla remunerazione del mandato conferito a Finpiemonte S.p.A. si provvede riducendo, di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, la dotazione della unità previsionale di base (UPB) 05991 (Affari istituzionali e processo di delega Direzione - Titolo I ¿ Spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005.
Capo VI. 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA
Art. 14 
(Autorizzazioni di spesa di fondi regionali per gli anni 2006 e 2007 per il finanziamento del Piano di Sviluppo Rurale PSR 2000 - 2006 e del Piano di Sviluppo Rurale 2007 - 2013)
1. 
Per il finanziamento delle quote a carico del bilancio regionale nello stato di previsione della spesa sono autorizzate spese a valere sugli stanziamenti della unità previsionale di base (UPB) 09012 nella misura complessiva di 43.300.000,00 euro per l'anno 2006 e di 38.000.000,00 euro per l'anno 2007, con le seguenti finalità:
a) 
a titolo di cofinanziamento regionale del Piano di Sviluppo Rurale PSR 2000-2006 e 2007-2013 è autorizzata la spesa di 23.610.000,00 euro per l'esercizio 2006 e di 20.000.000,00 euro per l'esercizio 2007;
b) 
a titolo di finanziamento regionale degli aiuti di stato aggiuntivi di cui agli articoli 51 e 52 del regolamento (CE) 17 maggio 1999, n. 1257 (Regolamento del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia - FEAOG- e che modifica ed abroga taluni regolamenti), è autorizzata la spesa di 19.690.000,00 euro per l'esercizio 2006 e di 18.000.000,00 euro per l'esercizio 2007.
Art. 15 
(Autorizzazione di spesa di fondi regionali per gli anni 2005-2007 e successivi per il cofinanziamento di contratti di programma in agricoltura)
1. 
Per la copertura finanziaria delle quote di cofinanziamento regionale della spesa pubblica nazionale per i contratti di programma in agricoltura presentati nell'anno 2004 ai sensi dell' articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003), dell' articolo 1, comma 2, del decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415 convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 1992, n. 488 (Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno) e dell' articolo 10, comma 1 del decreto legislativo del 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), a carico del bilancio regionale sono autorizzati nello stato di previsione della spesa stanziamenti aggiuntivi sulla unità previsionale di base (UPB) 11012 (Programmazione valorizzazione agricoltura Programmazione in materia di agricoltura - Titolo II - spese di investimento) nella misura di:
a) 
2.699.000,00 euro per l'anno 2005;
b) 
2.892.000,00 euro per l'anno 2006;
c) 
2.134.000,00 euro per l'anno 2007;
d) 
1.675.000,00 euro per gli anni successivi.
Art. 16 
(Anticipazione regionale delle provvidenze straordinarie per i danni derivanti agli agricoltori dalla siccità 2003 e dalle grandinate 2004)
1. 
Per far fronte alle gravi difficoltà economiche causate alle aziende agricole piemontesi a seguito della eccezionale siccità 2003 e delle grandinate 2004, riconosciute con decreti del Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi della legge 14 febbraio 1992, n.185 (Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale) e successive modifiche e integrazioni, e in attuazione dell' articolo 55 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 (Interventi regionali in materia di Agricoltura e foreste), è autorizzata una anticipazione regionale nel limite di 12.000.000,00 euro, secondo quanto disposto dall'articolo 53, commi 4 e 5, della l.r. 7/2001.
2. 
Tale anticipazione è utilizzata nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dalla legge 185/1992 come sostituita dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell' articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38) ed è reintegrata con le assegnazioni del Fondo di Solidarietà Nazionale di cui alla medesima legge.
Capo VII. 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ
Art. 17 
1. 
L' articolo 40 della legge regionale 18 gennaio 1995, n. 8 (Finanziamento, gestione patrimoniale ed economico finanziaria delle Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere) è sostituito dal seguente:
"
Art. 40. (Chiusura della gestione separata della contabilità 1994 e precedenti)
1. Alla data del 31 dicembre 2004 le gestioni liquidatorie provvedono all'accertamento dei debiti e crediti ancora in essere verso la Regione e verso altri soggetti relativi alle ex U.S.S.L. estinte alla data del 31 dicembre 1994 e viene chiusa la contabilità separata delle suddette gestioni.
2. Nello Stato Patrimoniale delle Aziende sanitarie regionali vengono aperti appositi conti nei quali far affluire debiti e crediti delle gestioni liquidatorie ancora in essere alla data del 1 gennaio 2005.
"
Art. 18 
1. 
Il comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 14 maggio 2004, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2004), è sostituito dal seguente:
" 1. La Regione promuove la predisposizione di strumenti idonei a migliorare l'efficienza e l'economicità nella gestione dei rischi di responsabilità civile delle Aziende sanitarie locali (ASL) e Aziende sanitarie ospedaliere (ASO). A tale fine è istituito un Fondo speciale nell'UPB 28051 (Programmazione sanitaria - Gestione e risorse finanziarie ¿ Titolo I ¿ Spese correnti) per un ammontare attualmente determinato in 45.000.000,00 euro per il triennio 2005-2007, di cui 15.000.000,00 euro relativi all'anno 2005."
.
2. 
Dopo il comma 4 dell'articolo 21 della l. r. 9/2004 è aggiunto il seguente:
" 4 bis. Ai sensi dei Contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, il personale dipendente sanitario delle Aziende sanitarie regionali può aderire, con oneri a proprio carico, al programma regionale per la copertura assicurativa dei danni cagionati a terzi per colpa grave nell'esercizio della propria attività a favore del Servizio sanitario regionale. In tale ipotesi è esclusa qualsiasi azione di rivalsa da parte dell'Azienda sanitaria regionale nei confronti del proprio dipendente."
.
Capo VIII. 
DISPOSIZIONI DIVERSE
Art. 19 
(Biogest)
1. 
Al fine di consentire la chiusura dei rapporti instaurati nell'ambito delle attività di ricerca nel campo degli xenotrapianti è autorizzata la corresponsione di un contributo di 600.000,00 euro al consorzio Biogest.
2. 
Alla copertura si provvede per l'anno 2005 mediante utilizzazione di una disponibilità di pari ammontare delle somme iscritte all'unità previsionale di base (UPB) 09011 (Bilanci e Finanze Bilanci - Titolo I - spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno 2005.
Art. 20 
(Formont)
1. 
Al fine di favorire il superamento di temporanee esigenze di cassa, la Regione può concedere garanzia fideiussoria al "Consorzio per la formazione professionale delle attività di Montagna" (FORMONT) nei limiti di 1.250.000,00 euro.
Art. 21 
(Agenzia per le risorse idriche del Piemonte)
1. 
Al fine di assicurare a scala regionale il coordinato svolgimento delle attività operative di attuazione della pianificazione di settore e della programmazione degli interventi posti in capo ai soggetti, istituzionali e non, operanti nel comparto, con apposito provvedimento è istituita l'Agenzia per le risorse idriche del Piemonte, ente strumentale dotato di personalità giuridica e autonomia amministrativa, tecnico-giuridica, patrimoniale e contabile.
2. 
L'Agenzia, nel rispetto dei ruoli e delle funzioni già assegnati ad altri nel quadro delle competenze di settore, con particolare riferimento alle grandi infrastrutture idriche di rilievo regionale, svolge i seguenti compiti:
a) 
assistenza tecnica, ingegneria, ricerca applicata;
b) 
reperimento degli strumenti finanziari;
c) 
programmazione operativa degli interventi;
d) 
eventuale progettazione ed attuazione degli interventi;
e) 
analisi dell'impatto economico conseguente alla realizzazione degli obiettivi programmatici, nonché del rapporto costi-efficacia e costi-benefici;
f) 
progettazione, promozione e sviluppo di modelli organizzativo-gestionali innovativi, anche su base sperimentale, orientati all'efficienza, all'efficacia e al miglioramento degli utilizzi dell'acqua;
g) 
promozione e realizzazione di iniziative per la valorizzazione delle risorse idriche;
h) 
sensibilizzazione delle Amministrazioni, degli operatori e delle popolazioni locali per la diffusione della cultura dell'acqua.
3. 
La Giunta regionale predispone gli atti necessari per dare attuazione ai commi 1 e 2.
Art. 22 
(Edilizia residenziale pubblica)
1. 
Le risorse di 26.928.992,40 euro, corrispondenti a 1.795.266,16 euro per quindici anni, assegnate alla Regione Piemonte in attuazione della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)) e della legge 8 febbraio 2001, n. 21 (Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l'offerta di alloggi di locazione) per interventi di edilizia residenziale pubblica, ricompresi nel piano operativo regionale, sono utilizzate quale contributo nel pagamento delle rate di ammortamento di mutui stipulati dagli operatori, individuati nella determinazione della Direzione Edilizia n. 191 del 26 ottobre 2004, per la realizzazione degli interventi già approvati dal Ministero delle infrastrutture.
Art. 23 
(Iniziative di assistenza sanitaria rivolta a cittadini extracomunitari in caso di eventi eccezionali e nell'ambito di programmi assistenziali per alta specializzazione)
1. 
Per l'attività di assistenza sanitaria rivolta a cittadini extracomunitari prestata dalle Aziende Sanitarie nella nostra Regione nell'ambito di iniziative di emergenza e solidarietà internazionale in caso di eventi eccezionali, ai sensi dell' articolo 9, comma 2, lettera c), della legge regionale 17 agosto 1995, n. 67 (Interventi regionali per la promozione di una cultura ed educazione di pace per la cooperazione e la solidarietà internazionale) e nell'ambito di programmi assistenziali per alta specializzazione previsti dall' articolo 32, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), sono stanziati 2.000.000,00 euro per l'anno 2005 nell'unità previsionale di base (UPB) 28011 (Programmazione sanitaria Programmazione sanitaria - Titolo I - spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno 2005.
2. 
Alla spesa di cui al comma 1 si fa fronte riducendo di pari importo lo stanziamento dell'unità previsionale di base (UPB) 28051 (Programmazione sanitaria Gestione risorse finanziarie - Titolo I - spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno 2005.
Art. 24 
("Fiat 500" patrimonio storico della tradizione industriale piemontese)
1. 
L'autovettura Fiat 500, nei suoi vari modelli, fa parte del "Patrimonio storico della Regione Piemonte", con riferimento alla sua tradizione industriale ed al ruolo sociale che ha assunto nella società del Paese e della Regione.
2. 
Le Fiat 500 definite di interesse storico ai sensi del comma 1, immatricolate nei registri automobilistici della Regione Piemonte, la cui data di fabbricazione sia anteriore ai 25 anni, sono esentate dal pagamento della tassa di proprietà a partire dal 1 gennaio 2006. Il "bollino blu" e la documentazione attestante il rispetto dei limiti delle emissioni hanno validità di 12 mesi, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 25 
(Fondo di solidarietà per gli appartenenti alle Forze Armate, Forze dell'Ordine e Vigili del Fuoco)
1. 
Viene istituito un Fondo di solidarietà per gli appartenenti, di ogni ordine e grado, alle Forze Armate, alle Forze dell'Ordine ed ai Vigili del Fuoco, nati nel territorio piemontese e/o residenti nei comuni del Piemonte, che siano deceduti per accertate cause di servizio, ordinario e/o straordinario. Il predetto Fondo di solidarietà è valevole anche per i civili, nati nel territorio piemontese e/o residenti nei comuni del Piemonte, periti a causa di atti terroristici, compiuti sul territorio italiano o all'estero.
2. 
Per l'attuazione del presente disposto nel 2005 è prevista la spesa di 500.000,00 euro. Agli oneri previsti per l'attuazione del presente disposto, stimati per l'anno 2005 in 500.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, e imputati nell' unità previsionale di base (UPB) 30011 (Politiche sociali Persona famiglia personale socio-assistenziale - Titolo I - spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005, si fa fronte con la dotazione finanziaria dell'unità previsionale di base (UPB) 09011 (Bilanci e finanze Bilanci - Titolo I - spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno 2005.
Art. 26 
(Contributi alle Associazioni combattentistiche e d'arma)
1. 
La Regione promuove e sostiene l'attività delle Associazioni combattentistiche e d'arma, regolarmente costituite ed operanti sul territorio.
2. 
Tale finalità è perseguita mediante l'erogazione di contributi annuali, i cui contenuti e modalità saranno stabiliti da apposito regolamento emanato dalla Giunta regionale entro 60 giorni.
3. 
A tal fine è autorizzata la spesa di 500.000,00 euro per l'anno 2005. Alla spesa si provvede nel bilancio di previsione per l'anno 2005 riducento la dotazione finanziaria dell'unità previsionale di base (UPB) 31031 (Beni culturali Musei e patrimonio culturale - Titolo I - spese correnti) per l'ammontare di 150.000,00 euro e la dotazione finanziaria delll'unità previsionale di base (UPB) 32031 (Attività culturali Istruzione spettacolo Promozione attività culturali - Titolo I - spese correnti) per l'ammontare di 350.000,00 euro.