Disegno di legge regionale n. 688 licenziato il 31 gennaio 2005
¿Legge finanziaria per l'anno 2005¿.

Art. 1 
(Tetti di spesa)
1. 
In applicazione dell'articolo 1, commi 5, 6 e 7 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2005), la spesa complessiva della Regione Piemonte per l'anno 2005 non può essere superiore a euro 16.176.836.196,61 in termini di competenza ed a euro 20.139.806.937,81 in termini di cassa.
2. 
In applicazione delle disposizioni in materia di patto di stabilità interno e in particolare dell'articolo 1, commi 23, 24, 25 e 26 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il complesso delle spese regionali non può essere superiore, per la gestione di competenza, a euro 1.045.972.311,38 per le spese correnti ed a euro 1.040.409.477,32 per le spese di investimento.
Art. 2 
(Finanziamento delle spese regionali)
1. 
In applicazione dell'articolo 3, comma 16 e seguenti, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)), è escluso il ricorso all'indebitamento per il finanziamento di spese appartenenti a tipologie diverse da quelle ivi elencate.
Art. 3 
(Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa)
1. 
In applicazione di quanto previsto dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (legge finanziaria per l'anno 2003), le leggi regionali di cui all'allegato A sono rifinanziate nell'importo ivi indicato.
Art. 4 
(Norma transitoria)
1. 
Fino alla approvazione, da parte dello Stato, delle disposizioni di finanziamento dei trasferimenti di risorse previsti in favore delle Regioni e degli Enti locali dai decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell' articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), 23 dicembre 1997, n. 469 ( Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di marcato del lavoro, a norma dell' articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59), 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesce e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale), 29 ottobre 1999, n. 443 (Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali), non è possibile procedere all'assunzione di impegni, alla effettuazione di variazioni compensative ovvero alla liquidazione di spese sui relativi capitoli del bilancio regionale.
Art. 5 
(Dichiarazione di urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Allegato A. 
OMISSIS