Disegno di legge regionale n. 663 licenziato il 13 ottobre 2004
Assestamento al Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004, nonché disposizioni finanziarie per l'anno 2005.

Art. 1 
(Variazioni)
1. 
Nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004 sono introdotti, ai sensi dell' articolo 23, commi 2 e 3, della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), gli aggiornamenti e le variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa riportati nell'allegato A.
Art. 2 
(Utilizzo dell'avanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2003)
1. 
L'avanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio finanziario 2003, applicato al bilancio di previsione per l'anno 2004, pari a euro 246.435.054,14, è utilizzato per la copertura delle spese iscritte nelle unità previsionali di base contenenti le economie su fondi statali ed europei.
Art. 3 
(Integrazione dell'autorizzazione a contrarre mutui)
1. 
È autorizzata la contrazione di mutui per euro 398.235.983,09 a copertura del disavanzo derivante dalla mancata stipulazione di mutui autorizzati per l'anno 2003.
2. 
Agli oneri ricadenti sull'anno 2004 si fa fronte con le risorse finanziarie delle UPB 09021 (capitolo 15862) e UPB 09023 (capitolo 30082) i cui stanziamenti, se necessario, vengono integrati mediante prelievo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie.
Art. 4 
(Disposizioni attuative della legge 30 luglio 2004, n. 191)
1. 
In relazione a quanto disposto dall' articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168 "Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica" convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, in deroga alle disposizioni di cui all' articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2004), è autorizzato il ricorso all'indebitamento per finanziare i contributi agli investimenti a privati relativi agli impegni già assunti al 31 dicembre 2003 risultanti dal prospetto di cui all'allegato B.
Art. 5 
(Disposizioni finanziarie per l'anno 2005)
1. 
Gli stanziamenti iscritti alle UPB sotto elencate, per l'importo pari alla variazione in diminuzione effettuata in sede di assestamento, sono trasferiti all'anno 2005:
06022 - 07992 - 08042 - 11032 - 14042 - 15102 - 16032 - 17072 - 21022 - 21042 - 22042 - 22052 -22072 - 22992 - 25022 - 26012 - 26022 - 26032 - 26042 - 27022 - 28042 - 30032 - 31992 - 32022 - S1992.
2. 
Per il completamento delle opere collegate con le Olimpiadi "Torino 2006" è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di 50 milioni di euro.
3. 
Alla copertura finanziaria delle spese specificate di cui ai commi 1 e 2, si provvede in sede di predisposizione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005.
Art. 6 
(Interventi in materia di edilizia residenziale)
1. 
È prevista, per l'anno 2005, l'iscrizione della somma di sette milioni di euro nella unità previsionale di base (UPB) 18042 (Edilizia Programmazione e localizzazione risorse Tit. II Spese di investimento) del bilancio pluriennale 2004-2006.
2. 
Tale iscrizione è finalizzata alla integrazione del programma di edilizia residenziale di cui all' articolo 3, comma 2,della legge 8 febbraio 2001, n. 21 (Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l'offerta di alloggi in locazione). Il programma è volto a porre rimedio alle più manifeste condizioni di disagio abitativo, anche attraverso il recupero e il riuso di edifici pubblici da destinare, da parte dei Comuni, all'affitto ad anziani ultrasessantacinquenni, il cui reddito convenzionale ai fini dell'edilizia residenziale pubblica non superi, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo annuo di 23.315,00 euro.
2. 
Alla copertura si provvede mediante riduzione di pari importo nell'UPB 09012 (Bilanci e finanze Bilanci Tit. II spese di investimento) del bilancio pluriennale 2004-2006.
Art. 7 
(Anticipazioni finanziarie)
1. 
È autorizzata, per un importo pari a euro 12.477.000,00, l'anticipazione con risorse regionali delle rata relative all'anno 2004 del mutuo con oneri a carico dello Stato per la realizzazione delle opere connesse con le Olimpiadi "Torino 2006", stipulato nell'anno 2003 in attuazione dell' articolo 10 della legge 9 ottobre 2000, n. 285 (Interventi per i Giochi olimpici invernali "Torino 2006").
Art. 8 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge regionale è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Allegato A. 
OMISSIS
Allegato B. 
OMISSIS