Disegno di legge regionale n. 651 licenziato il 10 settembre 2004
Integrazione alla legge regionale 14 maggio 2004, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2004).

Art. 1 
1. 
Dopo l¿ articolo 4 della legge regionale 14 maggio 2004, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2004), è inserito il seguente:
Art. 4 bis. (Efficacia temporale di agevolazioni concernenti la tassa automobilistica)
1. Ai sensi dell¿articolo 2, commi 22 e 23, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, l¿esenzione della tassa automobilistica di cui all¿ articolo 5, comma 2, lettera g) della legge regionale 23 settembre 2003, n. 23 (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche), continua ad applicarsi sino al 31 dicembre 2006. A decorrere dal 1° gennaio 2007 agli autoveicoli indicati nella predetta disposizione regionale si applica la disciplina agevolativa prevista dalla normativa statale.