Disegno di legge regionale n. 627 licenziato il 20 aprile 2004
Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004

Sommario:            

Capo I. 
Disposizioni in materia di concessioni e di consorzi
Art. 1. 
(Modifica della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 'Legge finanziaria per l'anno 2002', e disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di pertinenze idrauliche e determinazione dei relativi canoni)
1. 
Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20, dopo la parola: "idrauliche" sono inserite le seguenti: "nonche' alla determinazione dei relativi canoni". 2. Ai fini della predisposizione del regolamento di cui all'articolo 13, comma 1, lettere b) e c) della l. r. 20/2002, la Giunta regionale, per cio' che concerne il rilascio delle concessioni e la determinazione dei canoni da applicare alle concessioni stesse, si attiene alle disposizioni e ai criteri di seguito indicati:
a) 
l'occupazione di aree del demanio idrico, con o senza realizzazione di manufatti, e' soggetta al rilascio di concessione da parte della Regione;
b) 
per il caso di presentazione di domande concorrenti sul medesimo bene, si procede all'aggiudicazione della concessione a seguito di procedure di evidenza pubblica;
c) 
i canoni da applicare alle concessioni sono definiti nella tabella allegata alla presente legge (allegato A), e sono soggetti a rivalutazione triennale in base alla media del tasso di inflazione programmato relativo al triennio di riferimento, come individuato con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro il 31 dicembre del terzo anno di validita'; la tabella di cui all'allegato A puo' essere integrata con provvedimento della Giunta regionale, nel rispetto di criteri di analogia e proporzionalita' con i canoni gia' definiti;
d) 
a decorrere dal 1 gennaio 2004, sono previste riduzioni ed esenzioni dal canone a favore degli enti pubblici e delle loro associazioni, nonche' per particolari tipologie di concessione, come meglio precisato nella tabella di cui all'allegato A;
e) 
la durata della concessione non puo' essere superiore a nove anni e puo' essere estesa fino a diciannove anni nel caso di concessione rilasciata ad enti pubblici, o comunque per l'esercizio di una pubblica funzione, o per garantire un pubblico servizio, ovvero in considerazione di particolari finalita' perseguite dal richiedente e tenuto conto degli oneri di ripristino o di bonifica del bene;
f) 
il procedimento per il rilascio della concessione e' soggetto al pagamento di spese di istruttoria e sopralluogo, che sono definite diversamente in relazione al tipo di utilizzo richiesto, secondo quanto precisato nella tabella di cui all'allegato A;
g) 
a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione, il concessionario e' tenuto alla prestazione di una cauzione infruttifera a favore della Regione Piemonte, restituibile alla scadenza su richiesta del concessionario; l'entita' della cauzione e' pari a due annualita' del canone, ma puo' essere diversamente determinata in relazione alla durata della concessione o per particolari utilizzi;
h) 
le province, i comuni e le comunita' montane, nonche' le loro forme associative, non sono tenuti al versamento degli oneri di cui alle lettere f) e g).
3. 
I canoni come definiti dalla presente legge si applicano con decorrenza dal 1 gennaio 2004:
a) 
alle occupazioni autorizzate provvisoriamente dagli uffici regionali competenti;
b) 
alle occupazioni in corso al 31 dicembre 2000 e oggetto di trasferimento alla Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in materia di conferimento di funzioni agli enti locali e delle relative disposizioni di attuazione, per le quali non risulti formalizzato un provvedimento di concessione.
4. 
Per le occupazioni di cui al comma 2, lettera a), gli uffici regionali competenti provvedono d'ufficio al rilascio delle relative concessioni e procedono alla richiesta del canone dovuto per il 2004 e di un indennizzo per l'occupazione extracontrattuale per gli anni precedenti quantificato secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale n. 31-4182 del 22 ottobre 2001 e successivi provvedimenti attuativi.
5. 
Per le occupazioni di cui al comma 3, lettera b) per le quali, pur in mancanza di concessione, si riscontra la presenza di una regolare autorizzazione idraulica ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) e sono stati sempre regolarmente effettuati i versamenti richiesti dallo Stato o dalla Regione, gli uffici regionali competenti provvedono a richiedere agli utilizzatori la presentazione dell'istanza di concessione in sanatoria.
Capo II. 
Norme in materia di politiche del lavoro
Art. 2. 
(Attuazione dell'accordo sancito nella Conferenza Unificata del 10 dicembre 2003)
1. 
In applicazione dell'accordo sancito nella Conferenza Unificata Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunita' montane di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nella seduta del 10 dicembre 2003 e nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro) e nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), l'accesso ai livelli retributivo-funzionali per i quali e' richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo avviene mediante selezione pubblica di verifica della idoneita' dei soggetti che abbiano formulato domanda a seguito di avviso pubblico, ovvero che si presentino a selezione presso le sedi e nelle giornate indicate nell'avviso pubblico.
2. 
Ai fini della scelta e' privilegiato il criterio del minor reddito in relazione alla situazione familiare calcolato secondo le disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), quello della condizione di disoccupato di lunga durata, di disoccupato o di occupato e, a parita' di condizioni, privilegiando il soggetto piu' anziano di eta'.
3. 
La Giunta regionale disciplina con proprio provvedimento le ulteriori modalita' attuative, ivi compresa l'eventuale graduazione del punteggio collegato alla durata dello stato di disoccupazione fino ad un massimo di 24 mesi, informandone la competente Commissione consiliare.
4. 
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nelle more di un previo pronunciamento della Conferenza Unificata per realizzare la necessaria uniformita' su tutto il territorio nazionale, non si applicano alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici nazionali.
Art. 3. 
(Disposizioni in merito alla Commissione regionale di concertazione di cui all'articolo 7 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 41 'Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di mercato del lavoro')
1. 
Nelle more della costituzione della Commissione regionale di concertazione di cui all'articolo 7 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 41, la Giunta regionale e' autorizzata a surrogare i componenti della Commissione regionale per l'impiego dimissionari rispettando i criteri di rappresentativita' attualmente stabiliti.
Art. 4. 
(Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 ottobre 1984, n. 55 'Impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri di lavoro di enti locali')
1. 
La lettera d) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 18 ottobre 1984, n. 55, e' sostituita dalla seguente:
d) il numero dei disoccupati che si intende utilizzare, comunque non inferiore a 3, le loro caratteristiche e le modalita' per la loro individuazione
.
2. 
Dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 55/1984 e' aggiunta la seguente:
g bis) il piano di sicurezza a favore dei lavoratori, di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive CE riguardanti il miglioramento della sicurezza della salute dei lavoratori durante il lavoro)
.
3. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 55/1984 e' inserito il seguente:
1 bis. Quando il lavoratore e' in infortunio l'Ente gestore corrisponde l'indennita' anche per i giorni di infortunio, ivi compresi quelli festivi, per tutta la durata dell'infortunio e non oltre la durata del cantiere.
.
Art. 5. 
(Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1994, n. 67 'Interventi per l'inserimento qualificato di giovani disoccupati e di lavoratori in C.I.G.S. o ex dipendenti da aziende in crisi, in cooperative gia' costituite o di nuova costituzione. Abrogazione della legge regionale 21 giugno 1984, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni')
1. 
Il numero 4) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 21 dicembre 1994, n. 67 e' sostituito dal seguente:
4) soggetti che alla data della loro associazione nella cooperativa, si trovino in stato di disoccupazione da almeno sei mesi, ai sensi del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 (Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144) e/o
.
2. 
La lettera c) del comma 1 dell' articolo 2 della l.r. 67/1994, e' sostituita dalla seguente:
3. 
Il comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 67/1994, e' sostituito dal seguente:
Art. 6. 
(Modifiche alla legge regionale 14 giugno 1993, n. 28 'Misure straordinarie per incentivare l'occupazione mediante la promozione e il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e per l'inserimento in nuovi posti di lavoro rivolti a soggetti svantaggiati')
1. 
La lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 14 giugno 1993, n. 28, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 22, e' sostituita dalla seguente:
d) soggetti in stato di disoccupazione da almeno sei mesi ai sensi del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 (Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144)
; 2. Il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 28/1993, come sostituito dall'articolo 2 della l.r. 22/1997, e' sostituito dal seguente:
2. I soggetti di cui al comma 1, lettera a), b), c), d), ed e) devono essere residenti in Piemonte da almeno dodici mesi rispetto alla data di presentazione della domanda.
.
Art. 7. 
(Fondo di garanzia per l'accesso al credito a favore dell'imprenditoria femminile)
1. 
La Regione favorisce l'accesso al credito a breve e medio termine da parte delle piccole imprese, ivi comprese quelle individuali, come definite dai regolamenti comunitari, formate da donne, attraverso la concessione di garanzie a favore degli istituti di credito nell'interesse delle imprese che ne facciano richiesta.
2. 
Ai fini di quanto previsto al comma 1, la Regione costituisce un fondo di garanzia e stipula apposita convenzione con la Finpiemonte S.p.A. per stabilire modalita' e procedure per la concessione delle garanzie prevedendo altresi' l'incremento annuale della propria quota di partecipazione al fondo.
3. 
Per gli oneri derivanti dall'intervento di cui al comma 2 si provvede per l'anno 2004 con le risorse dell'unita' previsionale di base (UPB) n. 15102 (Formazione Professionale-Lavoro - Direzione - Titolo I - Spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004 e per gli anni 2005 e 2006 con risorse della stessa UPB del bilancio pluriennale 2004-2006.
Capo III. 
Modificazioni di leggi regionali
Art. 8. 
(Modificazioni alla legge regionale 30 novembre 1987, n. 58 'Norme in materia di Polizia locale')
1. 
L'articolo 17 della legge regionale 30 novembre 1987, n. 58, e' sostituito dal seguente:
Art. 17. (Uniformita' delle attrezzature. Divise) 1. La Giunta regionale, sentita la commissione tecnica di cui all'articolo 16, stabilisce per i servizi di Polizia locale degli enti locali della Regione, al fine di assicurarne l'omogenea caratterizzazione e immediata riconoscibilita' sul territorio: a) le caratteristiche delle uniformi e dei relativi simboli distintivi del grado, nel rispetto del divieto di assimilazione a quelli militari; b) le caratteristiche delle attrezzature e dei mezzi operativi di cui i servizi devono essere dotati; c) le caratteristiche di placca e tesserino personale di riconoscimento. 2. A far data dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dei singoli provvedimenti di cui all'articolo 17, comma 1, della l.r. 58/1987, come modificato dalla presente legge, sono rispettivamente abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale 16 dicembre 1991, n. 57 (Integrazione alla legge regionale 30 novembre 1987, n. 58, concernente 'Norme in materia di Polizia locale): a) i commi 2 e 4 nonche' l'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 4; b) l'articolo 5; c) i commi 2, 4 e 5 dell'articolo 6. 3. Gli enti locali danno attuazione a quanto stabilito dalla Giunta regionale nei termini dalla stessa fissati nei singoli provvedimenti di cui all'articolo 17 della l.r. 58/1987, come sostituito dalla presente legge. 4. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 7 e 10 della l.r. 57/1991.
.
Art. 9. 
(Modificazione dell'articolo 13 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 24 'Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali')
1. 
Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 24 le parole:
la corresponsione anticipata dell'indennita' di fine mandato
sono sostituite dalle parole:
la corresponsione di un acconto sull'indennita' di fine mandato
.
2. 
Al comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 24/2001, le parole:
dell'anticipazione medesima
sono sostituite dalle parole:
dell'acconto medesimo
.
3. 
Al comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 24/2001, la parola:
anticipazione
e' sostituita dalla parola:
acconto
.
4. 
Il comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale 24/2001 e' sostituito dal seguente:
5. 
Per i consiglieri in carica nella presente legislatura, oltre al corrispettivo degli acconti di cui al comma 4, e' detratta una ulteriore somma pari agli interessi legali conteggiati su ciascun acconto dalla data di corresponsione dello stesso fino alla data di entrata in vigore della l.r. 21/2003.
Capo IV. 
Opere di accompagnamento alle Olimpiadi invernali 2006
Art. 10. 
(Opere di accompagnamento alle Olimpiadi invernali 2006)
1. 
In funzione della realizzazione e del completamento di alcune delle infrastrutture turistiche e sportive ricomprese nel Programma previsto dall'articolo 21 della legge 1 agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti), la Regione interviene finanziariamente, con le modalita' di cui ai commi 2 e 3, in Terme di Acqui S.p.A. e Monterosa 2000 S.p.A. .
2. 
Relativamente a Terme di Acqui S.p.A. la Regione concorre al reperimento delle risorse finanziarie occorrenti alla societa' per la riqualificazione e la nuova costruzione di stabilimenti termali e relativo sistema infrastrutturale mediante sottoscrizione, in proporzione alla quota azionaria posseduta ed in adesione all'aumento di capitale deliberato dalla assemblea della societa', di un numero di nuove azioni di importo complessivo non superiore a 21.000.000,00 euro.
3. 
Rispetto a Monterosa 2000 S.p.A., la Regione garantisce la provvista finanziaria occorrente per la realizzazione delle opere funzionali al completamento del comprensorio sciistico del versante valsesiano del Monte Rosa, mediante sottoscrizione, per un importo massimo di 5.200.000,00 euro, di strumenti di debito o finanziari all'uopo emessi dalla societa' e caratterizzati dalla possibilita' di conversione in quote partecipative.
4. 
Per le finalita' di cui al comma 3 la Giunta regionale si avvale di Finpiemonte S.p.A. cui vengono trasferite le necessarie risorse finanziarie secondo modalita' e schemi negoziali riconducibili a quelli previsti dall'articolo 2 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 29 (Partecipazione della Regione Piemonte alla Societa' Monterosa 2000 S.p.A.), che risultino comunque idonei a soddisfare l'esigenza di configurare la corretta esecuzione delle opere quale presupposto della conversione in capitale sociale.
5. 
Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dal presente articolo si fa fronte, sia in termini di competenza che di cassa, mediante l'utilizzo delle somme iscritte, nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004, all'interno dell' UPB n. 21022 (Turismo sport parchi Offerta turistica interventi comunitari - Titolo II - spese di investimento).