Disegno di legge regionale n. 604 licenziato il 13 aprile 2004
Legge finanziaria per l'anno 2004.

Sommario:            

Capo I. 
INTERVENTI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI
Art. 1 
(Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive)
1. 
La Regione Piemonte esercita i relativi poteri di accertamento, di riscossione e di utilizzo del gettito come previsti e disciplinati dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell' IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonchè riordino della disciplina dei tributi locali).
2. 
I poteri di accertamento e di riscossione di cui al comma 1 sono esercitati mediante le competenti Agenzie fiscali.
3. 
I proventi di tale imposta vengono iscritti nell'UPB 0902 (Bilanci e Finanze) Titolo I, entrate proprie della Regione.
Capo II. 
INTERVENTI IN MATERIA DI BILANCIO E DI CONTABILITA' REGIONALE
Art. 2 
(Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa)
1. 
In applicazione di quanto previsto dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003), le leggi regionali di cui all'Allegato A sono rifinanziate nell'importo ivi indicato.
Art. 3 
(Aumenti di capitale in società a partecipazione regionale)
1. 
È istituito nell' UPB 08042 (Programmazione e statistica Rapp. Con società a partecipazione reg. titolo II spese di investimento) il "Fondo per la sottoscrizione di azioni o quote in società a partecipazione regionale", con uno stanziamento, in termini di competenza e di cassa, per l'anno finanziario 2004, pari a 4.185.900,00 euro.
2. 
Le società per le quali è autorizzata la ricapitalizzazione sono riportate all'Allegato B.
3. 
L'autorizzazione di cui al comma 2 riguarda azioni o quote inoptate da parte di altri soci.
4. 
Alla copertura della spesa si provvede mediante riduzione di pari importo dell' UPB 09012 (Bilanci e finanze Bilanci Tit. II spese di investimento) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004.
Art. 4 
(Modifiche alla legge regionale 23 settembre 2003, n. 23 "Disposizioni in materia di tasse automobilistiche")
1. 
Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 23 settembre 2003, n. 23 è aggiunto il seguente: "3 bis. La facoltà della periodicità quadrimestrale per i versamenti è altresì prevista per le autovetture e gli autoveicoli per trasporto promiscuo persone e cose, alimentati a gasolio e non conformi alla direttiva 91/441/CEE del Consiglio del 26 giugno 1991, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore.".
2. 
Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 23/2003 le parole "autoveicoli speciali" sono sostituite con la parola "autocaravan".
3. 
Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 23/2003 è aggiunta la seguente: "c bis) autobus e autovetture adibite a servizio di noleggio con conducente ( art. 85 decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada")".
4. 
La lettera g) del comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 23/2003 è sostituita dalla seguente: "g) gli autoveicoli elettrici e quelli alimentati a gas metano e a gas propano liquido (GPL), già dotati di dispositivo per la circolazione con gas metano o GPL all'atto della immatricolazione..
Art. 5 
(Tassa regionale per il diritto allo studio universitario e per l'abilitazione all'esercizio professionale ( articolo 3 della legge regionale 1 agosto 1996, n. 53)
1. 
L'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario di cui all' art. 3 della l.r. 53/1996 è determinato a decorrere dall'anno accademico 2004-2005 in euro 120,00.
2. 
Per gli anni successivi la Giunta regionale aggiorna tale importo con riferimento alla variazione annuale dell'indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie e gli operai.
Art. 6 
1. 
Il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 25 agosto 1992, n. 41 (Istituzione nel bilancio regionale di un fondo per l'avvio ed il sostegno di iniziative previste da Regolamenti o Direttive Comunitarie) è abrogato.
Art. 7 
1. 
L'espressione "fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria" di cui al comma 3 dell'articolo 24 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) è intesa nel senso che le variazioni compensative ivi precluse sono solo quelle fra capitoli che prevedano tutti spese di carattere obbligatorio.
Capo III. 
PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE
Art. 8 
(Finalità)
1. 
Al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, ampliando la capacità finanziaria del sistema degli enti locali della regione anche attraverso l'emissione di prestiti obbligazionari o l'utilizzo di nuovi strumenti finanziari, la Regione attua interventi di promozione, coordinamento e garanzia a norma degli articoli seguenti.
Art. 9 
(Strumenti di garanzia)
1. 
Le somme iscritte nel bilancio quali economie da trasferimenti vincolati dallo Stato nelle materie di competenza esclusiva della Regione costituiscono, secondo i principi del federalismo fiscale sanciti dall' articolo 119 della Costituzione, un fondo unico di garanzia utilizzabile dalla Regione stessa e dal sistema degli enti locali piemontesi secondo le modalità stabilite con apposito provvedimento della Giunta regionale.
Art. 10 
(Utilizzo del fondo)
1. 
Le risorse di cui all'articolo 9 sono utilizzate a garanzia delle iniziative tese a migliorare la situazione finanziaria degli enti locali.
2. 
Le iniziative di cui al comma 1, da concordarsi fra la Regione Piemonte e gli enti locali interessati, prevedono l'utilizzo dei seguenti strumenti:
a) 
contratti di swap per la rinegoziazione del debito pregresso e per il contenimento dei relativi oneri;
b) 
finanza di progetto, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi dettati dall' articolo 14, comma 2, della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003);
c) 
esternalizzazione dei servizi non essenziali, al fine di contenere i relativi costi, anche mediante gestioni comuni a diversi enti;
d) 
ogni altra iniziativa ritenuta idonea allo scopo.
Art. 11 
(Studi di fattibilità)
1. 
Lo studio di fattibilità per le opere di costo complessivo superiore a 10 milioni di euro è lo strumento ordinario preliminare ai fini dell'assunzione delle decisioni di investimento da parte delle amministrazioni pubbliche interessate.
2. 
Per le finalità di cui alla presente legge, la Regione Piemonte può intervenire nella predisposizione degli studi di fattibilità tecnica e finanziaria dei progetti, secondo le modalità stabilite mediante apposito provvedimento.
Art. 12 
(Coordinamento di emissioni obbligazionarie)
1. 
La Giunta regionale, è autorizzata ad effettuare interventi volti ad agevolare le emissioni obbligazionarie da parte degli enti locali.
2. 
A tal fine, la Giunta adotta misure di coordinamento finalizzate a consentire emissioni congiunte da parte degli enti locali che, a causa delle loro limitate capacità di indebitamento, non possono accedere al mercato del credito in condizioni favorevoli.
Art. 13 
(Acquisizione di rating per enti di piccole o modeste dimensioni)
1. 
Nell'ambito degli interventi e delle misure previste dall'articolo 10, ove le dimensioni degli enti locali interessati sia tale da non consentire l'attribuzione di un rating da parte delle società di valutazione del merito di credito, la Giunta regionale è autorizzata a richiedere a tali società l'assegnazione di uno o più rating alla singola operazione finanziaria, prestando le richieste garanzie.
Capo IV. 
PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI PERSONALE REGIONALE
Art. 14 
(Asilo nido della Regione Piemonte)
1. 
La Regione finanzia la realizzazione dell'asilo nido regionale. L'asilo può essere aperto non solo ai figli dei dipendenti regionali ma anche ai figli di altri cittadini secondo criteri definiti dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare.
2. 
Per la realizzazione dell'opera di cui al comma 1 si provvede con le risorse di cui alla UPB di nuova istituzione denominata "07992 (Organizzazione Risorse Umane - Spese di investimento)". Le relative disponibilità finanziarie, per l'anno 2004, sono incrementate di 590.000,00 Euro.
3. 
Alla copertura della spesa di cui al comma 2 si provvede con riduzione di pari importo dell'UPB 09012 (Bilanci e finanze Bilanci Tit. II spese di investimento) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004.
Art. 15 
(Trattamento economico accessorio del personale)
1. 
Le risorse aggiuntive che hanno incrementato, ai sensi dei contratti collettivi, rispettivamente i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato per il personale dirigente nonchè le risorse per le politiche di sviluppo del personale delle altre categorie sono acquisite nelle disponibilità per il trattamento accessorio.
2. 
Sono, altresì, acquisite e destinate per i trattamenti accessori, dall'anno 2004, le ulteriori risorse iscritte nell'UPB 09071 (Bilanci e Finanze Trattamento economico del personale Tit. I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004 e nella stessa unità previsionale di base del bilancio pluriennale 2004-2006.
Art. 16 
(Retribuzione prestazioni straordinarie)
1. 
La Giunta regionale è autorizzata a disporre il pagamento delle prestazioni straordinarie, autorizzate anche in deroga a quelle retribuibili a norma dei contratti collettivi di lavoro, effettuate dal personale impegnato nelle azioni tecnico-amministrative o di monitoraggio relative alle opere di ricostruzione e messa in sicurezza degli abitati e delle infrastrutture e nella riparazione dei danni subiti da soggetti privati e dalle imprese causati dall'alluvione verificatasi in Piemonte nel mese di ottobre 2000 o dagli eventi per cui è dichiarato lo stato di emergenza.
2. 
La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al personale impiegato nelle attività amministrative regionali riguardanti l'evento "Olimpiadi invernali Torino 2006" nonchè al personale del Consiglio regionale impegnato nelle attività di supporto alle sedute dell'Assemblea e degli altri organismi consiliari istituzionalmente costituiti.
Art. 17 
1. 
Il comma 8 bis dell'articolo 1 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 39 è sostituito dal seguente:
8 bis. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 3, sono incrementabili in misura sufficiente a garantire una somma corrispondente ad un monte ore complessivo di straordinari computato in ragione del limite individuale annuo 1999, per il personale addetto alla guida degli automezzi in dotazione ai componenti della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la enumerazione delle particolari condizioni di disagio proprie dell'attività svolta. In armonia con i principi di cui all' articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), al personale sopraccitato è corrisposta, per il periodo di svolgimento delle mansioni sopra indicate, un'indennità in dodici mensilità, sostitutiva dei compensi per lavoro straordinario e per attività svolta in condizioni particolarmente disagiate. L'indennità viene fissata annualmente con provvedimento della Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
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Capo V. 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SVILUPPO E QUALIFICAZIONE DELL'ARTIGIANATO
Art. 18 
(Disposizioni in materia di consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi)
1. 
La Regione concede contributi finanziari per le spese relative sia alle fusioni sia alla costituzione di forme associative previste con provvedimento della Giunta regionale, fra i Confidi di cui all' articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 (Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato), nella misura massima del 50 per cento delle spese dichiarate ammissibili in base ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale.
2. 
Alle spese necessarie per l'attuazione di quanto disposto dal comma 1 si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti dell'UPB 17071 (Commercio e Artigianato - Promozione e sviluppo dell'artigianato Tit. I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004.
Capo VI. 
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 19 
(Norma transitoria)
1. 
Fino alla approvazione, da parte dello Stato, delle disposizioni di finanziamento dei trasferimenti di risorse previsti in favore delle Regioni e degli Enti locali dai decreti legislativi: 31 marzo 1998, n. 112 in materia di Conferimento di funzioni agli enti locali, 19 novembre 1997, n. 422, 23 dicembre 1997 n. 469, 4 giugno 1997, n. 143, 29 ottobre 1999, n. 443, relativi a conferimenti, non è possibile procedere all'assunzione di impegni ovvero alla liquidazione di spese sui relativi capitoli del bilancio regionale.
Art. 20 
(Parco della Salute)
1. 
Al fine di favorire l'integrazione dei poli di eccellenza ospedaliera con le attività di ricerca scientifica e tecnologica avanzata, di alta formazione e di aggiornamento professionale degli operatori, viene realizzato il Parco della Salute nella città di Torino utilizzando apposito finanziamento statale.
2. 
Alla spesa a carico della Regione e relativa all'acquisto dell'area necessaria alla realizzazione dell'Ospedale Molinette 2, prevista in 60,540 milioni di euro, da erogare per 40,540 milioni nell'anno 2004 e per 20 milioni nell'anno 2005 si provvede mediante utilizzazione delle disponibilità iscritte all'UPB 28042 (Programmazione sanitaria Edilizia ed attrezzature sanitarie Tit. II spese di investimento) per gli anni 2004 e 2005 e l'istituzione, nell'ambito della stessa UPB, di apposita spesa.
3. 
Le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi regionali 3 luglio 1996, n. 40 (Interventi urgenti di edilizia sanitaria-Art. 20 legge 11 marzo 1988, n. 67), 24 marzo 2000, n. 24 (Interventi urgenti di edilizia sanitaria. Art. 20 legge 11 marzo 1988, n. 67), 24 marzo 2000, n.25 (Impegno finanziario per la realizzazione dell'Ospedale di Alba-Bra) e 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003) vengono, conseguentemente, parzialmente trasferite all'anno 2006.
Art. 21 
(Interventi sui beni culturali)
1. 
La Regione concorre alla realizzazione dell'opera di architettura contemporanea denominata "Chiesa del Sacro Volto" di Torino per un importo complessivo di 5 milioni di euro.
2. 
La spesa è in aggiunta agli stanziamenti della UPB n. 31992 (Beni culturali Direzione Tit. II spese di investimento) nella misura di un milione di euro per l'anno 2004 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2005 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2006.
3. 
Alla copertura si provvede con l'UPB 09012 per l'esercizio 2004 con riduzione di un milione di euro, per il 2005 con riduzione di 2,5 milioni di euro e per il 2006 con riduzione di 1,5 milioni di euro.
Art. 22 
(Sviluppo del sistema aeroportuale regionale)
1. 
Allo scopo di garantire la continuità operativa degli scali aeroportuali minori in vista del loro possibile rilancio nell'ambito del sistema aeroportuale regionale, la Giunta regionale è autorizzata a compiere, anche in deroga all' art. 2 della legge regionale 6 dicembre 2002, n. 31 (Autorizzazione alla dismissione di partecipazioni minoritarie regionali in società per azioni), gli atti necessari a mantenere una partecipazione al capitale delle società concessionarie non superiore al venti per cento.
2. 
Per sostenere l'impegno finanziario di cui al comma 1, a tal fine necessario, proporzionalmente commisurato a quello sostenuto dai principali enti locali territoriali presenti nella compagine sociale, è stanziata nell'UPB 08042 (Programmazione e statistica Rapporti con società a partecipazione regionale Tit. II spese di investimento), la somma di due milioni di euro, in termini di competenza e di cassa, per l'anno finanziario 2004.
3. 
Alla copertura della spesa si provvede mediante riduzione di pari importo dall'UPB 09012 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004.
Art. 23 
(Piano nazionale della sicurezza stradale)
1. 
La Regione si impegna a cofinanziare la realizzazione del primo programma di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, istituito dall' art. 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonchè disposizioni per il riordino degli enti previdenziali).
2. 
A tal fine, viene prevista nell'UPB 26022(Trasporti Viabilità ed impianti fissi Tit. II spese di investimento) una spesa relativa alla quota di cofinanziamento regionale del Piano nazionale della sicurezza stradale con uno stanziamento per l'anno finanziario 2004 pari a dieci milioni di euro, in termini di competenza e di cassa.
3. 
Alla coperturta della spesa si provvede mediante riduzione di pari importo delle dotazioni finanziarie dell'UPB 09012 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004.
Art. 24 
(Realizzazione di opere connesse al nodo ferroviario di Novara)
1. 
La Regione si impegna a contribuire al finanziamento di opere di mitigazione ambientale e di un centro di interscambio passeggeri connessi alla realizzazione del nodo ferroviario di Novara, per un importo complessivo di 24,800 milioni di euro nel periodo 2004-2010.
2. 
I tempi e le modalità di erogazione del finanziamento sono definiti con un apposito accordo di programma tra la Regione e gli altri soggetti interessati.
3. 
Alla copertura della spesa per gli esercizi finanziari 2004, 2005 e 2006, complessivamente prevista in 11,480 milioni di euro, si provvede con le risorse stanziate all'interno dell'UPB 08032, per due milioni di euro nell'anno 2004, per 4,740 milioni di euro nell'anno 2005 e per 4,740 milioni di euro nell'anno 2006.
4. 
Alla copertura della spesa per gli anni successivi fino al 2010, complessivamente prevista in 13,320 milioni di euro, si provvede ai sensi dell' articolo 30 della legge regionale 2/2003.
Art. 25 
(Entrata in vigore)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Allegato A. Allegato A. 
OMISSIS
Allegato B. Allegato B. 
OMISSIS