Disegno di legge regionale n. 552 licenziato il 28 luglio 2003
Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003

Art. 1. 
(Variazioni)
1. 
Nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003 sono introdotti, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), gli aggiornamenti e le variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa riportati nell'allegato A.
Art. 2. 
(Utilizzo dell'avanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2002)
1. 
L'avanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio finanziario 2002, applicato al bilancio di previsione per l'anno 2003, pari a euro 270.640.055,19, e' utilizzato per la copertura delle spese iscritte nelle unita' previsionali di base (UPB) contenenti le economie su fondi statali o europei.
Art. 3. 
(Spese obbligatorie)
1. 
All'elenco 1 (Spese obbligatorie e d'ordine) del bilancio di previsione 2003 sono aggiunti all'interno delle UPB di appartenenza i seguenti capitoli:
Art. 4. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge regionale e' dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.