Livelli di assistenza ed erogazione di sussidi alle persone affette dal morbo di Hansen
Primo firmatario
Altri firmatari
Art. 1.
(Principi)
1.
La Regione Piemonte, nell'ambito delle competenze legislative in materia di assistenza sanitaria, assicura ai soggetti affetti dal morbo di Hansen un livello di assistenza superiore agli standard minimi determinati dalla normativa nazionale, nei limiti e nei termini delle disposizioni che seguono.
2.
Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti i soggetti affetti dal morbo di Hansen, residenti nel territorio della Regione.
Art. 2.
(Consistenza dei livelli di assistenza)
1.
Ferme restando le prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza garantiti dalla normativa nazionale, la Regione assicura, ai soggetti di cui all'articolo 1, la fornitura gratuita di tutti i farmaci, anche se non in vendita in Italia, utili o necessari per il trattamento della malattia e delle sue manifestazioni, l'espletamento gratuito di tutti gli esami diagnostici e gli accertamenti di laboratorio connessi con la malattia e il rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere il centro di riferimento dal luogo di residenza.
2.
La Regione fornisce gratuitamente tutte le prestazioni sanitarie connesse alla cura della patologia non esplicitate dall'elenco previsto dalla tabella di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 (Definizione dei livelli essenziali di assistenza), o ne garantisce il pagamento dei relativi costi. 3. La gratuita' delle prestazioni di cui ai commi 1 e 2 si estende all'esenzione dal pagamento di contributi, ticket e qualsiasi altro onere connesso alla cura della patologia.
Art. 3.
(Sussidio)
1.
In cumulo al contributo corrisposto dallo Stato, la Regione eroga un sussidio regionale a favore dei soggetti affetti dal morbo di Hansen, i quali non raggiungano, con proprie entrate, anche se integrate dalle erogazioni statali, un reddito annuo di euro 15.500.
2.
Il sussidio regionale e' erogato in misura tale da consentire ai soggetti di cui all'articolo 1 di raggiungere un reddito annuo pari a euro 15.500.
3.
Ai fini della determinazione del reddito di cui al comma 1, non si tiene conto dell'integrazione corrisposta ai familiari prevista dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 marzo 1980, n. 126 (Indirizzo alle regioni in materia di provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari).
Art. 4.
(Norma finanziaria)
1.
Per l'attuazione della presente legge, e' autorizzata la spesa per l'anno finanziario 2004 di 100.000,00 euro.
2.
Al finanziamento dei contributi a favore dei pazienti hanseniani per le prestazioni sanitarie non garantite dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN) compresi i rimborsi delle spese di viaggio per il raggiungimento delle sedi di cura extraregione, stimati per gli anni 2004 e 2005 rispettivamente in euro 100.000,00 e iscrivibili nell'UPB n. 28011 (Programmazione sanitaria Programmazione sanitaria Tit. I spese correnti), si fa fronte ai sensi dell'articolo 30, comma 1 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (legge finanziaria per l'anno 2003) e art. 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte).