Disegno di legge regionale n. 531 licenziato il 05 maggio 2003
Integrazione della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 (Riforma dell'organizzazione turistica. Ordinamento e deleghe delle funzioni amministrative in materia di turismo ed industria alberghiera)

Sommario:            

Art. 1. 
1. 
Dopo l'articolo 5 della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 (Riforma dell'organizzazione turistica. Ordinamento e deleghe delle funzioni amministrative in materia di turismo ed industria alberghiera), e successive modifiche ed integrazioni, e' inserito il seguente:
Art. 5 bis. (Rilevazione dei dati sul movimento turistico) 1. Ai fini dell'esercizio della funzione amministrativa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), i titolari delle aziende alberghiere, dei complessi ricettivi all'aperto e delle strutture ricettive extralberghiere sono tenuti a trasmettere mensilmente alla Provincia e agli uffici dell'Osservatorio turistico regionale, di cui all'articolo 5 della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dell'attivita' di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte), i dati statistici sul movimento turistico. 2. La mancata trasmissione dei dati secondo i criteri contenuti nella deliberazione di cui al comma 3 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 900. 3. La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione, informata la Commissione consiliare competente, le caratteristiche, le modalita' ed i tempi per la trasmissione dei dati di cui al comma 1. 4. Le funzioni di vigilanza e controllo sulla trasmissione dei dati statistici sul movimento turistico sono esercitate dalle Province, cui sono devoluti i proventi delle sanzioni, ferme restando le competenze dell'autorita' di pubblica sicurezza e fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, lettera g).
.