Disegno di legge regionale n. 488 licenziato il 18 aprile 2003
Disposizioni in materia di tasse automobilistiche

Art. 1. 
(Competenza territoriale ed identificazione del contribuente)
1. 
La Regione Piemonte e' competente territorialmente per la tassa automobilistica regionale e la tassa di circolazione regionale dovute dai residenti intestatari dei veicoli nella Regione.
2. 
La tassa di circolazione regionale e' dovuta in misura fissa per anno solare. Non e' ammesso il rimborso della tassa di circolazione regionale.
3. 
L'archivio regionale delle tasse automobilistiche e' costituito sulla base dei seguenti requisiti essenziali:
4. 
Dal 1. gennaio 2004 non sono accettati versamenti che non contengano entrambi i dati.
Art. 2. 
(Modalita' di pagamento della tassa automobilistica)
1. 
A decorrere dal 1. gennaio 2004 la tassa automobilistica regionale e' corrisposta per 12 mesi a partire dal mese di immatricolazione del veicolo.
2. 
Il termine di pagamento della tassa e' fissato nell'ultimo giorno del mese successivo a quello di immatricolazione.
3. 
L'assolvimento dell'obbligazione tributaria per tutti i veicoli, compresi quelli gia' immatricolati, avviene in un'unica soluzione con l'esclusione degli autocarri e dei complessi autotreni ed autoarticolati di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 t, per cui rimane in vigore la facolta' della periodicita' quadrimestrale.
Art. 3. 
(Perdita di possesso)
1. 
A decorrere dal 1. gennaio 2004 il contribuente, che si trovi nella condizione di registrare la perdita di possesso di un veicolo per furto o rottamazione in corso di validita' della tassa automobilistica regionale versata, puo' richiedere la compensazione su una nuova targa o il rimborso di quota parte del pagamento effettuato in base alle modalita' di seguito descritte:
2. 
Nel caso in cui il contribuente non intenda avvalersi della riduzione di cui al comma 1 o nel caso in cui il veicolo di cui si e' perduto il possesso non venga sostituito si procede, comunque, al rimborso della quota parte di tassa automobilistica per il periodo di mancato godimento pari comunque ad almeno un quadrimestre.
Art. 4. 
(Variazioni di importi della tassa automobilistica)
1. 
A decorrere dal 1. gennaio 2004 la tassa automobilistica regionale e quella di circolazione sono fissate in:
Art. 5. 
(Riduzioni ed esenzioni)
1. 
A decorre dal 1. gennaio 2004 sono soppresse tutte le riduzioni attualmente in vigore ad eccezione di quelle per le seguenti categorie, la cui percentuale di riduzione rimane inviarata:
2. 
Sono esentati dalla tassa automobilistica le seguenti categorie di veicoli:
Art. 6. 
(Tasse automobilistiche dovute in relazione alla massa rimorchiabile e tasse automobilistiche per trattori stradali)
1. 
A decorrere dal 1. gennaio 2004 le categorie di veicoli e gli importi fissati dalla tabella 2 bis di cui all'articolo 61, comma 5 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale) sono sostituiti dai seguenti:
2. 
Per gli anni 2001, 2002 e 2003 e' data facolta' a tutti coloro che pur avendo l'annotazione della massa rimorchiabile sulla carta di circolazione erano oggettivamente nell'impossibilita' di trainare oppure che si sono avvalsi della facolta' di richiedere l'annotazione come da circolare del Ministero delle Finanze n. 12 del 31 gennaio 2001 (Esenzione dal pagamento del tributo aggiuntivo per le automotrici la cui carta di circolazione rechi un'annotazione di inibizione al traino per motivi tecnici, ovvero amministrativi)di produrre autocertificazione o documentazione a comprova del fatto che la maggiorazione della tassa per la rimorchiabilita' non era dovuta.
Art. 7. 
(Tassa automobilistica regionale per le targhe prova)
1. 
A decorrere dal 1. gennaio 2004 l'importo della tassa automobilistica regionale per le targhe prova E' corrisposto per l'intero anno solare e preventivamente al rilascio delle targhe stesse.
2. 
Gli importi della tassa di cui al comma 1 sono fissati in:
Art. 8. 
(Tassa di circolazione per le auto storiche e per particolari categorie di veicoli)
1. 
Le autovetture ed i motoveicoli che abbiano compiuto 30 anni dalla costruzione sono assoggettati alla tassa di circolazione nella misura fissa di euro 30,00 per le autovetture e di euro 22,00 per i motoveicoli, ad uso privato per trasporto persone. Sono esclusi da tale agevolazione i veicoli adibiti ad uso professionale utilizzati nell'esercizio di attivita' di impresa o di arti e professioni.
2. 
I benefici di cui al comma 1 sono estesi ai veicoli che avendo compiuto 20 anni dalla data di immatricolazione presentino requisiti di peculiarita' dal punto di vista del loro rilievo industriale, legato a caratteristiche della meccanica, motoristica o del design, purche' lo stato di conservazione sia tale da rispettare l'originario impianto costruttivo dello stesso veicolo e sia certificato da centri specializzati specificatamente individuati con la deliberazione di cui al comma 3.
3. 
La Giunta regionale provvede con propria deliberazione a definire le procedure per il conseguimento dell'agevolazione di cui ai commi 1 e 2.
4. 
Per l'anno 2001 e seguenti sono esentati dalla tassa di possesso i soggetti proprietari dei veicoli individuati dall'articolo 63 della legge n. 342/2000 che producano idonea documentazione.
5. 
La Giunta regionale definisce con apposito provvedimento le disposizioni di cui all'articolo 63 della legge n. 342/2000.
Art. 9. 
(Interruzione dell'obbligo di pagamento)
1. 
A decorrere dal 1. maggio 2003 gli elenchi previsti dal decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 come modificata dall'articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 187 recante misure in materia tributaria, sono trasmessi in formato elettronico alla Regione Piemonte dai soggetti abilitati.
2. 
Il diritto fisso previsto dalla normativa richiamata, a decorrere dalla stessa data, e' corrisposto alla Regione Piemonte.
3. 
Con provvedimento della Giunta regionale si stabiliscono le modalita' per l'inoltro in formato elettronico degli elenchi di cui al comma 1.
Art. 10. 
(Modalita' di esenzione per i soggetti disabili)
1. 
La persona disabile grave, secondo la definizione dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 in materia di assistenza, per ridotte o impedite capacita' motorie permanenti, ovvero il soggetto cui il disabile sia fiscalmente a carico, che risulti proprietaria di veicoli come individuati all'articolo 17, comma 1, lettera f bis) del d.p.r. 39/1953, limitatamente ad un solo veicolo, non e' tenuta al pagamento della tassa automobilistica regionale.
2. 
L'esenzione di cui al comma 1 e' estesa alle persone con handicap psichico o mentale, in possesso di indennita' di accompagnamento e alle persone non vedenti o sordomute assolute.
3. 
L'esenzione di cui al comma 1 e' estesa alle persone invalide per ridotte o impedite capacita' motorie limitatamente ai veicoli di proprieta' degli stessi, adattati in funzione dell'invalidita' accertata dalle competenti commissioni mediche pubbliche. L'adattamento del veicolo deve risultare dalla relativa carta di circolazione e viene ad esso equiparato l'adattamento del veicolo prodotto in serie che risponda alle prescrizioni di guida contenute nella patente speciale dell'invalido.
4. 
L'esenzione riconosciuta ai sensi dei commi precedenti puo' essere trasferita su altro veicolo di proprieta' della medesima persona esclusivamente se il veicolo precedentemente esentato sia stato radiato, venduto con regolare voltura ovvero sia stata formalizzata la perdita di possesso.
5. 
A decorrere dal 1. gennaio 2004 le variazioni di natura soggettiva o oggettiva, rispetto all'esenzione riconosciuta ai sensi dei commi precedenti, sono comunicate alla Regione entro trenta giorni dal loro verificarsi o, in caso di decesso, entro novanta giorni dal verificarsi dell'evento. Il veicolo cessato dal regime di esenzione soggiace alle regole previste per i veicoli di nuova immatricolazione di cui all'articolo 2.
6. 
Pena la decadenza dal diritto, le domande per la fruizione dei benefici di cui ai precedenti commi, devono essere inoltrate, entro 90 giorni dalla scadenza prevista per il pagamento della relativa tassa automobilistica, alle competenti strutture tributarie regionali, ovvero agli uffici individuati dall'Amministrazione regionale.
Art. 11. 
(Delega alla Giunta regionale per la gestione degli archivi e per l'attuazione del Protocollo d'intesa)
1. 
La Giunta regionale adotta i provvedimenti volti ad attuare convenzioni ed intese con enti istituzionali e soggetti privati per:
Art. 12. 
(Definizione delle pendenze in materia di tassa automobilistica e ravvedimento operoso)
1. 
Per l'anno 2002 e fino all'entrata in vigore della presente legge il contribuente puo' regolarizzare la propria posizione, sempre che non siano in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi, mediante il pagamento, entro il 30 settembre 2003, della tassa o della maggiore tassa non versata maggiorata del dieci per cento. Restano fermi i termini e le modalita' per il ravvedimento di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).
2. 
Le pendenze in materia di tassa automobilistica, relative agli anni 1999, 2000 e 2001, possono essere definite dai soggetti nei confronti dei quali non siano in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi mediante il versamento, entro il termine del 30 settembre 2003, della tassa, o maggiore tassa non versata, maggiorata del dieci per cento.
3. 
Le pendenze in materia di tassa automobilistica possono essere definite anche dai soggetti per i quali siano in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi, anche giurisdizionali, mediante il versamento, entro lo stesso termine di cui al comma 2, della tassa, o maggiore tassa accertata, maggiorata del trenta per cento.
4. 
Le pendenze relative ai versamenti tardivi possono essere definite, nel termine di cui al comma 2 ed anche nei casi in cui siano in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi, mediante il pagamento di una somma pari al dieci per cento della tassa tardivamente versata.
5. 
Il pagamento entro il 30 settembre 2003 da parte del contribuente della tassa o maggiore tassa di cui ai commi precedenti comporta la sospensione dei procedimenti di accertamento in corso. Tale pagamento comporta la sospensione delle procedure di riscossione coattiva non ancora estinte.
6. 
Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, i criteri e le modalita' operative di attuazione delle norme di cui al presente articolo.
Art. 13. 
(Norma transitoria)
1. 
In fase di prima applicazione della legge, le scadenze per il pagamento della tassa automobilistica definite per i veicoli gia' registrati in archivio restano in vigore fino al verificarsi di fatti che comportino la sospensione dell'obbligo del pagamento della tassa automobiilstica.
2. 
I fatti che comportano la sospensione dell'obbligo di pagamento della tassa utomobilistica sono individuati, ai sensi della presente legge, nelle riduzioni ed esenzioni di cui agli artt. 5 e 10, nella cessazione anche temporanea della vita del veicolo, nel sequestro e nel fermo amministrativo.