Disegno di legge regionale n. 480 licenziato il 20 marzo 2003
Trasferimento di funzioni alle province in materia di trasporti eccezionali, di competizioni sportive su strada e di regolamentazione della circolazione stradale

Art. 1. 
(Campo d'applicazione)
1. 
La presente legge disciplina l'attivita' di competenza regionale inerente:
a) 
al rilascio di autorizzazioni su strade regionali, provinciali e comunali di veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalita' nonche' di macchine agricole eccezionali e macchine operatrici eccezionali di cui agli articoli 10, 104 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);
b) 
al rilascio di autorizzazioni di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, nonche' gare atletiche, ciclistiche, con animali o con veicoli a trazione animale di cui all'articolo 9, comma 1, del d.lgs. 285/1992;
c) 
alla regolamentazione della circolazione sulla rete stradale del demanio regionale di cui agli articoli 5, 6 e 7 del d.lgs. 285/1992.
Art. 2. 
(Funzioni delle province)
1. 
Sono trasferite alle province le funzioni di competenza regionale relative:
a) 
al rilascio delle autorizzazioni alla circolazione dei veicoli e dei trasporti eccezionali di cui all'articolo 10, comma 6, del d.lgs. 285/1992, per tutta l'estensione della rete viaria regionale, provinciale e comunale;
b) 
al rilascio delle autorizzazioni alla circolazione delle macchine agricole ed operatrici eccezionali di cui agli articoli 104, comma 8, e 114, comma 3, del d.lgs. 285/1992, per tutta l'estensione della rete viaria regionale, provinciale e comunale;
c) 
alla regolamentazione della circolazione sulla rete stradale del demanio regionale di cui agli articoli 5, 6 e 7 del d.lgs. 285/1992.
Art. 3. 
(Rilascio delle autorizzazioni)
1. 
Le autorizzazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) sono rilasciate, nel rispetto delle procedure previste dal regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495:
a) 
dalla provincia in cui ha la sede principale l'impresa richiedente l'autorizzazione, per i veicoli ed i trasporti eccezionali per i quali non possono essere stabiliti itinerari prefissati; l'autorizzazione, valida su tutto il territorio regionale, e' rilasciata per tutta l'estensione della rete viaria classificata regionale, provinciale e comunale, con le limitazioni previste dall'autorizzazione stessa;
b) 
dalla provincia in cui ha origine il transito, per i veicoli ed i trasporti eccezionali per i quali e' noto l'itinerario; l'autorizzazione, valida su tutto il territorio regionale, e' rilasciata per tutto il percorso richiesto nell'ambito del territorio regionale sulla rete viaria classificata regionale, provinciale e comunale, con le limitazioni previste dall'autorizzazione stessa.
2. 
Nei casi in cui l'impresa richiedente abbia sede fuori dal territorio regionale ovvero il transito abbia origine al di fuori della Regione Piemonte, le autorizzazioni di cui al comma 1, sono rilasciate dalla provincia che per prima e' interessata dal percorso effettuato dal veicolo o trasporto eccezionale.
Art. 4. 
(Indennizzo usura strade)
1. 
Per le strade regionali l'indennizzo di cui all'articolo 18 del d.p.r. 495/1992, versato alla provincia che rilascia l'autorizzazione alla circolazione, e' interamente trattenuto dalla provincia stessa.
2. 
Le province determinano i criteri per la ripartizione ed il trasferimento delle somme percepite a titolo di indennizzo a favore degli enti proprietari delle strade, fatto salvo quanto disposto al comma 1.
Art. 5. 
(Modificazioni alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44)
1. 
L'articolo 80 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 attuativa del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e' sostituito dal seguente:
Art. 80 (Competizioni su strade regionali) 1. E' trasferito alle province il rilascio delle autorizzazioni di competenza regionale per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, nonche' gare atletiche, ciclistiche, con animali o con veicoli a trazione animale di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada). 2. L'autorizzazione e' rilasciata, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 9 del d.lgs. 285/1992, dalla provincia in cui ha luogo la partenza della gara, previa intesa con le altre province interessate.
.
Art. 6. 
(Oneri a carico del richiedente)
1. 
I comuni e le province hanno facolta', fatto salvo quanto disposto dal d.lgs. 285/1992, di porre a carico dei soggetti che richiedono le autorizzazioni di cui alla presente legge il costo degli oneri relativi a sopralluoghi, accertamento dell'agibilita' del percorso, oltre che alle spese di istruzione della pratica amministrativa. I comuni e le province dispongono a tal fine apposita regolamentazione.
Art. 7. 
(Esercizio delle funzioni)
1. 
L'effettivo esercizio da parte degli enti locali delle funzioni conferite con la presente legge, e' stabilito con provvedimento della Giunta regionale, previo parere della Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali), a seguito dell'individuazione delle risorse necessarie per lo svolgimento delle funzioni medesime.
Art. 8. 
(Abrogazioni)
1. 
Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) 
legge regionale 16 aprile 1985, n. 32 (Delega alle Province delle funzioni amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni per la circolazione su strade provinciali e comunali di trasporti e veicoli eccezionali);
b) 
legge regionale 18 novembre 1994, n. 49 (Modifica alla L.R. 16 aprile 1985, n. 32 'Delega alle Province delle funzioni amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni per la circolazione su strade provinciali e comunali di trasporti e veicoli eccezionali').
Art. 9. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.