Disegno di legge regionale n. 471 licenziato il 10 luglio 2003
Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422) .

Art. 1 
1. 
Dopo il comma 8 dell'articolo 7 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422), è inserito il seguente:
8 bis. Le modifiche alle aree di conurbazione individuate secondo le modalità previste al comma 8 sono definite dalla Giunta regionale previa intesa con la provincia ed i comuni interessati.
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Art. 2 
1. 
Il comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 1/2000, è sostituito dal seguente:
2. Il consorzio, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 8 bis, gestisce tutte le funzioni trasferite o delegate in materia di trasporto pubblico degli enti aderenti in ambito metropolitano ed in particolare quelle di programmazione unitaria ed integrata del sistema della mobilità e dei trasporti, di attuazione della programmazione e di amministrazione dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza degli enti aderenti relative all'ambito metropolitano.
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Art. 3 
(Inserimento dell'articolo 8 bis nella legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1)
1. 
Dopo l' articolo 8 della l.r. 1/2000, è inserito il seguente:
Art. 8 bis. (Società delle infrastrutture regionali)
1. La Giunta regionale è autorizzata a costituire una società propria o a partecipare a società pubbliche costituite ai sensi dell' articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge finanziaria 2002), a cui conferire la proprietà o la gestione delle infrastrutture ferroviarie, metropolitane, tranviarie e, in generale, di impianti fissi di trasporto e di telecomunicazioni funzionali all'esercizio del trasporto. Proprietà e gestione possono essere unitariamente conferite.
Art. 4 
1. 
Il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 1/2000, è sostituito dal seguente:
1. Gli enti contraenti gli accordi programma di cui all'articolo 9 stipulano i contratti di servizio con le aziende aggiudicatarie, a seguito dell'espletamento di procedure concorsuali di gara pubblica. Alle gare possono partecipare i soggetti in possesso dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale richiesti, ai sensi della normativa vigente, per il conseguimento della prescritta abilitazione all'autotrasporto di viaggiatori su strada, con esclusione, al termine del periodo transitorio, delle società indicate all' articolo 18, comma 2, lettera a), del d.lgs. 422/1997 e successive modificazioni.
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2. 
Il comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 1/2000, è sostituito dal seguente:
2. L'aggiudicazione avviene sulla base dei criteri previsti dall' articolo 24, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 (Attuazione delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi), secondo la procedura prevista dallo stesso decreto legislativo all'articolo 12, comma 2, nonchè all'articolo 13 limitatamente ai casi contemplati ed inoltre secondo quanto stabilito dall'articolo 18, comma 2, lettera a), terz'ultimo periodo del d.lgs. 422/1997 e successive modificazioni.
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Art. 5 
1. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 1/2000, è inserito il seguente:
1 bis. La Giunta regionale definisce con apposito regolamento le modalità di aggiornamento delle tariffe dei servizi di trasporto pubblico locale con riferimento:
a) ai diversi titoli di viaggio;
b) alle modalità di arrotondamento degli importi;
c) all'applicazione dell'inflazione programmata.
2. 
Il comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 1/2000, è sostituito dal seguente:
2. Le tariffe dei servizi di trasporto pubblico locale sono indicate, in armonia con i criteri di cui ai commi 1 e 1 bis, nell'ambito dei contratti di servizio di cui all'articolo 10.
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Art. 6 
1. 
Il comma 6 dell'articolo 14 della l.r. 1/2000, è sostituito dal seguente:
6. L'eventuale risparmio, conseguito da appalti affidati all'offerta economicamente più vantaggiosa, rispetto alle risorse assegnate alla provincia, al comune o alla comunità montana, rimane a disposizione della provincia, del comune o della comunità montana con vincolo di destinazione alla funzione di trasporto pubblico.
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Art. 7 
1. 
Il comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 1/2000, è sostituito dal seguente:
1. In fase di prima applicazione della presente legge fino al 31 dicembre 2003 e per tutto il periodo transitorio concedibile ai sensi del d.lgs. 422/1997, salvo diversa indicazione della Giunta regionale, vige la seguente procedura semplificata.
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2. 
Al comma 5 dell'articolo 21 della l.r. 1/2000, le parole: ", relativo al periodo 1. gennaio 2001 - 31 dicembre 2002," sono sostituite dalle seguenti: "e successive proroghe, con scadenza entro la fine del periodo transitorio,.
Art. 8 
1. 
Dopo il comma 3 dell'articolo 26 della l.r. 1/2000, è inserito il seguente:
3 bis. Il consorzio di cui all'articolo 8 è autorizzato a destinare, per far fronte agli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni delegate, una somma non superiore al 2 per cento delle risorse ad esso assegnate per i servizi di trasporto pubblico locale.
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Art. 9 
(Clausola valutativa)
1. 
La Commissione competente in materia di trasporti del Consiglio regionale è incaricata di monitorare sotto il profilo informativo il processo di privatizzazione delle aziende di trasporto pubblico locale partecipate dalla Regione nonchè l'attuazione della l.r. 1/2000.
2. 
A tale fine annualmente la Giunta regionale presenta alla Commissione una relazione nella quale sono evidenziati, rispetto all'anno precedente:
a) 
il numero delle aziende privatizzate con le relative quote di partecipazione;
b) 
lo sviluppo della rete di trasporto pubblico locale su ferro, gomma e lacuale anche in relazione alle diverse aree morfologiche;
c) 
il numero delle utenze servite suddivise in riferimento ai titoli di viaggio;
d) 
il quadro dei gestori operanti in Piemonte correlato alle modalità di aggiudicazione del servizio.
3. 
I dati relativi al monitoraggio della qualità dell'aria ed al rilevamento acustico sono trasmessi annualmente alla Commissione dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale.
Art. 10 
(Disposizioni transitorie)
1. 
Gli impegni assunti dalla Regione con gli enti locali ai sensi della l.r. 1/2000 per il finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale per l'anno 2002 sono confermati anche per l'anno 2003. Per gli interventi strumentali ed infrastrutturali per l'anno 2003 si provvede negli accordi di programma da stipularsi per il triennio 2004-2006.
2. 
Il regolamento previsto all' articolo 12, comma 1 bis, della l.r. 1/2000 è emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 11 
(Disposizioni finanziarie)
1. 
La Giunta regionale è autorizzata ad assegnare nell'anno 2003 euro 1.250.000,00 per le spese di funzionamento del consorzio di cui all' articolo 8 della l.r. 1/2000 nella sua fase di avvio.
2. 
La Giunta regionale è autorizzata ad assegnare, a titolo di anticipazione, nei limiti di cui all'articolo 8, comma 1, della presente legge, le risorse finanziarie per far fronte alle spese di funzionamento del consorzio di cui all' articolo 8 della l.r. 1/2000 per gli anni 2004 e sino alla fine del periodo transitorio di cui all' articolo 21 della l.r.1/2000.
3. 
Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 si provvede con le disponibilità dell'unità previsionale di base (UPB) n. 26031 (Trasporti Trasporto pubblico locale Titolo I spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per gli anni 2003, 2004 e seguenti.
Art. 12 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.