Disegno di legge regionale n. 465 licenziato il 31 dicembre 2002
Legge finanziaria per l'anno 2003.

Art. 1 
(Aliquota dell'addizionale regionale IRPEF)
1. 
A decorrere dal 1 gennaio 2004 l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche IRPEF di cui all' articolo 50 comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione e disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive) è fissata nella misura dell'1,4 per cento sul reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta.
2. 
Per i redditi inferiori a euro 10.329,14, l'aliquota è determinata nella misura dello 0.9 per cento.
Art. 2 
(Fondo per gli investimenti)
1. 
La Giunta regionale è autorizzata a contrarre un mutuo per la costituzione di un fondo per gli investimenti di rilevanza regionale.
2. 
Il mutuo di cui al comma 1 è rimborsato utilizzando una quota pari al 25 per cento delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF ai sensi dell' articolo 1 della legge regionale 20 novembre 2002, n. 27 (Disposizioni in materia di addizionale regionale IRPEF)e dell'articolo 1 della presente legge.
3. 
I prelievi di somme dal fondo sono disposti con deliberazione della Giunta regionale adottata in coerenza con i criteri e gli obiettivi contenuti nel documento di programmazione economica e finanziaria di cui all' articolo 5 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte).
Art. 3 
(Piano della viabilità)
1. 
Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'esecuzione del Piano degli investimenti e degli interventi sulla rete stradale trasferita ai sensi dell' articolo 101 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 in attuazione del d.lgs.112/1998, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 271-37720 del 27 novembre 2002 si provvede, anche per gli anni successivi alla durata del bilancio pluriennale, mediante l'utilizzo delle somme trasferite dallo Stato alla Regione Piemonte ai sensi del decreto legislativo 112 del 1998 in materia di conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.
2. 
Entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge la Giunta regionale sottopone alla Commissione consiliare competente in materia di bilancio il piano finanziario relativo al periodo di vigenza del piano della viabilità 2003-2009 indicando, per ogni esercizio, gli impegni di spesa e la relativa copertura finanziaria delle quote previste a carico del bilancio regionale.
Art. 4 
(Sponsorizzazioni e accordi di collaborazione)
1. 
La Giunta regionale disciplina con regolamento la stipulazione di contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione da parte della Regione Piemonte, in attuazione dell' articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Legge finanziaria per il 1998), al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonchè una migliore qualità dei servizi prestati.
2. 
Nell'emanare il regolamento di cui al comma 1 la Giunta si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) 
perseguimento dell'interesse pubblico;
b) 
esclusione di forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
c) 
conseguimento di un vantaggio economico e patrimoniale mediante risparmi di spesa;
d) 
limitazione delle iniziative al finanziamento di interventi, servizi o attività inserite nei programmi di spesa ordinari.
3. 
Sono fatte salve le disposizioni speciali in tema di sponsorizzazioni ed accordi relative alle Amministrazioni dei beni culturali ed ambientali e dello spettacolo, nonchè ogni altra disposizione speciale in materia.
4. 
La Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto le variazioni al bilancio necessarie ai fini della copertura degli oneri finanziari derivanti dall'esecuzione dei contratti e degli accordi di cui al comma 1.
5. 
La Giunta regionale riferisce semestralmente alle commissioni competenti per materia in merito alle attività realizzate in base ai commi 1 e 2 del presente articolo ed ai risultati delle relative contabilità.
Art. 5 
(Finanza di Progetto)
1. 
La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, disciplina con regolamento, nel rispetto della normativa comunitaria e delle attribuzioni costituzionalmente garantite allo Stato ed agli enti locali, l'attuazione nella Regione Piemonte della Finanza di Progetto, per la realizzazione di opere ed infrastrutture pubbliche di interesse regionale individuate negli atti generali di programmazione.
2. 
Nell'emanare il regolamento di cui al comma 1 la Giunta si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) 
garantire il più ampio coinvolgimento di soggetti pubblici e privati in relazione agli aspetti progettuali, finanziari, realizzativi e gestionali degli interventi, anche mediante l'individuazione di adeguate forme di pubblicità degli atti di programmazione di cui al comma 1;
b) 
prevedere che i costi di realizzazione delle opere e delle infrastrutture siano, tendenzialmente coperti mediante le remunerazioni derivanti dalla gestione delle stesse;
c) 
definire dettagliatamente i requisiti dei soggetti promotori, ed , in particolare quelli necessari ad ottenere l'affidamento delle concessioni;
d) 
garantire, in ogni fase della procedura, l'equilibrio economico e finanziario complessivo delle operazioni;
e) 
disciplinare la facoltà dell'aggiudicatario di costituire, anche dopo l'aggiudicazione, una società di progetto per l'esecuzione delle opere;
f) 
prevedere la facoltà delle società di progetto di emettere, previa autorizzazione da parte degli organismi di vigilanza, obbligazioni, purchè garantite pro quota mediante ipoteca, al fine di reperire sul mercato le risorse necessarie ad assicurare il finanziamento delle opere;
g) 
prevedere l'acquisizione del parere favorevole della Sovrintendenza competente per le opere e gli interventi finalizzati, anche parzialmente, al recupero, alla riqualificazione, alla conservazione e alla valorizzazione di beni culturali ambientali.
Art. 6 
(Finanza innovativa)
1. 
La Giunta regionale, anche in attuazione dell' articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge finanziaria 2002), utilizza gli strumenti operativi previsti dalla prassi dei mercati finanziari ai fini di una efficiente gestione del debito in relazione all'andamento dei rischi di mercato.
Art. 7 
(Provvedimenti per attività specificamente individuate)
1. 
La Giunta regionale è autorizzata a disporre il pagamento delle prestazioni straordinarie, autorizzate anche in deroga a quelle retribuibili a norma dei contratti collettivi di lavoro, effettuate dal personale impegnato nelle azioni tecnico-amministrative o di monitoraggio relative alle opere di ricostruzione e messa in sicurezza degli abitati e delle infrastrutture e nella riparazione dei danni subiti da soggetti privati e dalle imprese causati dall'alluvione verificatasi in Piemonte nel mese di ottobre 2000 o dagli eventi per cui è dichiarato lo stato di emergenza.
2. 
La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al personale impiegato nelle attività amministrative regionali riguardanti l'evento "Olimpiadi invernali Torino 2006" nonchè al personale del Consiglio regionale impegnato nella guida degli automezzi e nelle attività di supporto alle sedute dell'Assemblea e degli altri organismi consiliari istituzionalmente costituiti.
3. 
La corresponsione degli emolumenti avviene previa attestazione da parte dei responsabili delle strutture regionali competenti che le predette prestazioni straordinarie sono state rese per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2.
Art. 8 
(Interventi in materia di contabilità sanitaria)
1. 
In applicazione dell' articolo 46 della l.r. 7/2001, il coordinamento della contabilità sanitaria con quella della Regione viene assicurato mediante l'adozione di un rendiconto finanziario e dall'adozione di un piano finanziario preventivo.
2. 
I documenti di cui al comma 1 vengono predisposti dalla Giunta regionale entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.
3. 
Il rendiconto finanziario nonchè la nota integrativa al bilancio di cui all'articolo 2423 del codice civile, sono parte integrante del bilancio delle aziende sanitarie.
4. 
Il piano finanziario viene elaborato dalle aziende sanitarie in applicazione delle deliberazioni della Regione di riparto delle risorse destinate al settore. Tale documento è predisposto dalle aziende sanitarie entro e non oltre il mese di agosto di ogni anno per l'esercizio successivo. Nel caso di variazioni dovute ad un aumento o ad una diminuzione dei trasferimenti verso le aziende il piano finanziario preventivo deve essere necessariamente variato.
5. 
In caso di inottemperanza la Giunta regionale nomina un commissario.
6. 
I documenti previsti al comma 1 ed il loro consolidato regionale vengono adottati dalle aziende e dall'Assessorato alla sanità regionale in tempo utile per essere allegati al rendiconto generale della Regione come previsto dall' articolo 49 della l.r. 7/2001.
Art. 9 
(Disposizioni in materia di bilanci dell'agenzia delle strade del Piemonte ARES Piemonte)
1. 
È abrogato il comma 1, lettera b) dell' articolo 3 della legge regionale 6 agosto 2001, n. 19 relativa alla istituzione dell'agenzia regionale delle strade del Piemonte (ARES Piemonte)
2. 
L'elenco di cui all'allegato B della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 è integrato con ARES Piemonte.
Art. 10 
(Modifiche alle leggi regionali 18 ottobre 1984, n. 55 e 14 dicembre 1998, n. 41)
1. 
L' articolo 4 della legge regionale 18 ottobre 1984, n. 55 (Impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri di lavoro di enti locali), come modificato dall' articolo 1 della legge regionale 27 febbraio 1986, n. 10 e dall' articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1989, n. 62, è sostituito dal seguente: "Art. 4. (Delibera quadro e contributi regionali) 1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 2 da parte degli enti ivi indicati, la Regione assegna annualmente alle province, sulla base delle rispettive situazioni di disoccupazione, un congruo finanziamento.
2. 
La Giunta regionale nella deliberazione di assegnazione dei fondi alle province stabilisce anche:
a) 
l'entità dell'indennità giornaliera di cui all'articolo 8 da corrispondere ai disoccupati avviati ai cantieri di lavoro;
b) 
la quota dell'indennità giornaliera, fino ad un massimo del 50 per cento della stessa, finanziabile con i contributi regionali, nel limite dello stanziamento assegnato a ciascuna provincia. La rimanente quota del 50 per cento è coperta con fondi dei bilanci degli enti utilizzatori e delle province;
c) 
i criteri e le priorità nell'accoglimento delle domande, nell'approvazione dei progetti e nella concessione dei contributi;
d) 
l'individuazione di particolari categorie di soggetti deboli del mercato del lavoro da utilizzare nei cantieri.".
2. 
Le lettere c) e d) del comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 41 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di mercato del lavoro) sono sostituite dalle seguenti:
c) dieci componenti effettivi e dieci supplenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale;
d) dieci componenti effettivi e dieci supplenti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale.
3. 
Dopo il comma 10 dell'articolo 7 della legge regionale 41 del 1998, è aggiunto il seguente:
10 bis. Avverso i provvedimenti di cancellazione dalle liste di mobilità adottati dai responsabili dei Centri per l'impiego è ammesso ricorso gerarchico al responsabile del servizio lavoro delle province.
.
Art. 11 
1. 
La Regione, entro centoventi giorni dall'approvazione della presente legge, adotta, sentita la commissione consiliare competente, il piano di utilizzo dei fondi europei, nazionali e regionali finalizzati alla realizzazione di programmi di politiche attive del lavoro.
2. 
I programmi di cui al comma 1 finanziano prioritariamente interventi di outplacement, mediazione e selezione del personale così come definite e disciplinate dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro a norma dell' articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59).
3. 
I programmi di cui al comma 1 possono essere promossi dai datori di lavoro o dalle loro organizzazioni di rappresentanza, dagli enti locali e dai loro consorzi, nonchè dai Centri per l'impiego di cui alla legge regionale 41 del 1998 e la loro gestione è affidata, nel rispetto della disciplina relativa agli appalti pubblici di servizi, ad imprese o gruppi di imprese, anche di natura cooperativa, dotate di adeguate strutture tecniche e professionali ed autorizzate all'esercizio delle attività di cui al comma 2, ai sensi dell' articolo 10 del d.lgs. 469/1997.
4. 
La Giunta regionale entro trenta giorni dall'approvazione del piano di cui al comma 1 emana un regolamento di riparto ed utilizzo del fondo straordinario sulla base dei seguenti principi:
a) 
definizione dei bacini geografici di attuazione del programma, secondo il criterio del maggior impatto occupazionale della crisi industriale e produttiva;
b) 
individuazione dei destinatari del programma secondo il criterio del minor grado di occupabilità, definito in base all'età e al curriculum formativo-professionale;
c) 
definizione delle modalità:
1) 
per la presentazione e la valutazione dei progetti di ricollocazione o mobilità professionale;
2) 
per la compartecipazione alla spesa da parte dei soggetti richiedenti;
3) 
per il controllo e la verifica degli esiti dei progetti realizzati.
5. 
Nell'ambito dei programmi di cui al comma 1 la Giunta regionale può autorizzare forme di contribuzione relative alle spese di trasferimento o di aggiornamento professionale. Non sono ammissibili a finanziamento agevolazioni relative agli oneri contrattuali dei datori di lavoro. Non sono inoltre ammissibili le spese sostenute nella promozione, nel coordinamento e nella realizzazione dei progetti da parte degli enti locali e dei loro consorzi e da parte dei Centri per l'impiego di cui alla legge regionale 41/1998.
Art. 12 
1. 
All' articolo 12 della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (Legge finanziaria per l'anno 2002) è aggiunto in fine il seguente comma:
4. Qualora l'importo complessivo dei ratei mensili di cui ai commi 1 e 2 sia inferiore o uguale a euro 3,00 il relativo pagamento è effettuato in occasione del versamento del canone relativo all'annualità successiva.
3. 
Il comma 3 dell'articolo 15 della l.r. 20/2002 è sostituito dal seguente:
3. Con il regolamento di cui al comma 1, sono definite le modalità di riscossione del canone per l'uso delle acque pubbliche e per il loro aggiornamento triennale tenendo conto del tasso di inflazione programmato.
.
4. 
All' articolo 15 della l.r. 20/2002 è aggiunto in fine il seguente comma:
4. Per effetto dell' articolo 86 del d.lgs. 112/1998, dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 non trovano applicazione nell'ordinamento regionale le norme statali in materia di canoni e sovracanoni in materia di utilizzo delle acque pubbliche.
.
5. 
L' articolo 18 della l.r. 20/2002 è sostituito dal seguente:
Art. 18 (Norme transitorie).
1. Nelle more della determinazione della misura dei canoni di cui all'articolo 15, comma 1, si applicano i canoni stabiliti dalla normativa vigente.
2. Il canone definito dal provvedimento di autorizzazione in via provvisoria alla continuazione delle derivazioni d'acqua di cui all'articolo 2, comma 4, del regolamento regionale 5 marzo 2001, n. 4/R (Disciplina dei procedimenti di concessione preferenziale e di riconoscimento delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica) è dovuto per anno solare ed è versato:
a) entro quarantacinque giorni dalla data dell'apposita richiesta di versamento formulata dalla Regione, all'Amministrazione statale per quanto dovuto per il periodo intercorrente tra il 10 agosto 1999 e il 31 dicembre 2000 e all'Amministrazione regionale per quanto dovuto per il periodo intercorrente tra il 1. gennaio 2001 e il 31 dicembre dell'anno di rilascio dell'autorizzazione in via provvisoria alla continuazione delle derivazioni d'acqua;
b) nel periodo compreso tra il 1. gennaio 2001 e il 31 gennaio dell'anno di riferimento, all'Amministrazione regionale per le annualità successive.
Art. 13 
1. 
L' articolo 16 della legge regionale 24 del 2002 (Norme per la gestione dei rifiuti) è sostituito dal seguente:
Art. 16. (Contributi a favore di comuni e province e obblighi dei gestori) 1. I soggetti che gestiscono discariche di rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani, oltre al rispetto di quanto previsto dalla presente legge e dalle disposizioni approvate dalla Giunta regionale, fin dal momento dell'entrata in vigore della presente legge, corrispondono ai comuni sede di discarica un contributo minimo annuo di 0,5 euro ogni 100 chilogrammi di rifiuti sottoposti, nell'anno, alle operazioni di smaltimento. I soggetti che gestiscono impianti di smaltimento di rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani, diversi dalle discariche, oltre al rispetto di quanto previsto dalla presente legge e dalle disposizioni approvate dalla Giunta regionale, corrispondono ai comuni sede degli impianti un contributo minimo annuo di 0,25 euro ogni 100 chilogrammi di rifiuti sottoposti, nell'anno, alle operazioni di smaltimento. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti gli impianti di smaltimento diversi dalle discariche soggetti al pagamento del contributo, le tipologie di rifiuti gestiti negli stessi, nonchè l'eventuale articolazione del pagamento del contributo tra gli impianti interessati dal ciclo dei suddetti rifiuti. Nelle more dell'adozione della deliberazione della Giunta regionale i soggetti che gestiscono impianti di smaltimento diversi dalle discariche corrispondono il contributo per le tipologie impiantistiche e nelle misure previste alla data di entrata in vigore della presente legge.
2.I soggetti che gestiscono discariche di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, oltre al rispetto di quanto previsto dalla presente legge e dalle disposizioni approvate dalla Giunta regionale, fin dal momento dell'entrata in vigore della legge, corrispondono ai comuni sede degli impianti di discarica un contributo minimo annuo di 0,5 euro ogni 100 chilogrammi di rifiuti sottoposti, nell'anno, alle operazioni di smaltimento, fatta esclusione per i rifiuti da costruzione, demolizione e scavi, compresi quelli contenenti amianto conferiti in discariche per rifiuti inerti e per rifiuti non pericolosi. I soggetti che gestiscono impianti di smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, diversi dalle discariche, oltre al rispetto di quanto previsto dalla presente legge e dalle disposizioni approvate dalla Giunta regionale, corrispondono ai comuni sede degli impianti un contributo minimo annuo di 0,25 euro ogni 100 chilogrammi di rifiuti sottoposti, nell'anno, alle operazioni di smaltimento. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti gli impianti di smaltimento soggetti al pagamento del contributo, le tipologie di rifiuti gestiti negli stessi, nonchè l'eventuale articolazione del pagamento del contributo tra gli impianti interessati dal ciclo dei suddetti rifiuti. Nelle more dell'adozione della deliberazione della Giunta regionale i soggetti che gestiscono impianti di smaltimento diversi dalle discariche corrispondono il contributo per le tipologie impiantistiche e nelle misure previste alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. I soggetti che gestiscono impianti di recupero di rifiuti urbani, speciali assimilati agli urbani e speciali non pericolosi e pericolosi, ad esclusione degli impianti di messa in riserva, oltre al rispetto di quanto previsto dalla presente legge e dalle disposizioni approvate dalla Giunta regionale, corrispondono ai comuni sede degli impianti un contributo minimo annuo di 0,13 euro ogni 100 chilogrammi di rifiuti sottoposti, nell'anno, alle operazioni di recupero. Gli impianti di recupero soggetti al pagamento del contributo, l'eventuale articolazione del pagamento del contributo tra gli impianti interessati dal ciclo dei suddetti rifiuti nonchè le tipologie di rifiuto trattati negli stessi sono definiti con deliberazione della Giunta Regionale.
4. I soggetti che gestiscono impianti di pre-trattamento e di trattamento di scarti animali tali quali ad alto rischio e a rischio specifico di encefalopatia spongiforme bovina BSE corrispondono ai comuni sede degli impianti un contributo minimo annuo di 0.25 euro ogni 100 chilogrammi di materiale trattato nell'anno. I soggetti che gestiscono impianti di riutilizzo di scarti animali trattati ad alto rischio e a rischio specifico BSE corrispondono ai comuni sede degli impianti un contributo minimo annuo di 0.15 euro ogni 100 chilogrammi di materiale riutilizzato nell'anno.
5. I soggetti che gestiscono impianti di recupero di rifiuti speciali pericolosi, ad esclusione degli impianti di messa in riserva, oltre al rispetto di quanto previsto dalla presente legge e dalle disposizioni approvate dalla Giunta regionale, corrispondono ai comuni sede degli impianti un contributo minimo annuo di 0,25 euro ogni 100 chilogrammi di rifiuti sottoposti, nell'anno, alle operazioni di recupero.
6. La misura minima dei contributi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 previo accordo con i gestori dei succitati impianti, può essere aumentata e può essere destinata parzialmente o totalmente a favore dei comuni limitrofi alla sede di ubicazione degli impianti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e 5 dei comuni interessati dall'aumento del traffico veicolare conseguente all'attivazione degli impianti nonchè dei comuni nei quali si evidenzino criticità a causa dell'attivazione dei suddetti impianti.
7. I gestori di impianti di incenerimento e discarica di rifiuti urbani e di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, fatta esclusione per i rifiuti da costruzione, demolizione e scavi, compresi quelli contenenti amianto, conferiti in discariche per rifiuti inerti e per rifiuti non pericolosi corrispondono, fin dal momento dell'entrata in vigore della presente legge, alla provincia sede dell'impianto un contributo annuo di 0,25 euro ogni 100 chilogrammi di rifiuti sottoposti, nell'anno, alle succitate operazioni.
8. Le province destinano prioritariamente le somme introitate ai sensi del comma 6 del presente articolo al completamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani ed alla copertura degli oneri derivanti dalla riscossione del tributo per il deposito in discarica di cui alla legge regionale 3 luglio 1996, n. 39 (Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Attuazione della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Delega alle Province).
9. La Giunta regionale può incrementare la misura dei contributi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 in relazione alle diverse esigenze territoriali e a seguito di specifiche criticità ambientali o per sottoporre la medesima misura a rivalutazione secondo l'indice ISTAT del costo della vita.
10. I contributi di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7 sono versati dai gestori degli impianti, rispettivamente ai comuni ed alle province territorialmente competenti, entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di gestione dei rifiuti.
Art. 14 
1. 
Per il funzionamento, lo sviluppo e la valorizzazione della Scuola universitaria Interfacoltà in Scienze motorie dell'Università degli studi di Torino, la Giunta regionale è autorizzata, mediante stipulazione di convenzione, a concedere, per gli anni 2003, 2004 e 2005 un contributo annuale, (Contributi alla Scuola universitaria Interfacoltà in Scienze motorie dell'Università degli studi di Torino per il suo funzionamento, il suo sviluppo e la sua valorizzazione), il cui importo è stabilito rispettivamente in euro 400.000,00. La spesa è istituita nell'UPB 31041 (Beni culturali Università ed Istituti Scientifici Titolo I spese correnti) .
2. 
Alla copertura della spesa si provvede per gli esercizi 2003, 2004 e 2005 con riduzione di pari importo della UPB 09011 (Bilanci e Finanze Bilanci Titolo I spese correnti).
3. 
Alla copertura della spesa per gli anni successivi si provvede ai sensi dell' articolo 21 della legge regionale 7 del 2001.
Art. 15 
1. 
Al comma 5 dell'articolo 10 della l.r. 7/2001 è aggiunta la lettera d) che recita:
d) L'ammontare dello stanziamento definitivo di entrata o di spesa relativo all'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio.
.
Art. 16 
1. 
A partire dall'esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell' articolo 8 della L.R. 7/2001, l'autorizzazione della spesa per tutte le leggi e/o provvedimenti regionali vigenti , la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all'esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.
2. 
L'autorizzazione della spesa di cui al comma precedente può disporre la riduzione o l'aggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti.
3. 
In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non può prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria.