Disegno di legge regionale n. 464 licenziato il 13 dicembre 2002
Partecipazione della Regione Piemonte alla costituzione della Societa' EXPO PIEMONTE s.p.a.

Art. 1. 
(Finalita')
1. 
Al fine di valorizzare le produzioni orafe delle imprese che operano nel distretto industriale di Valenza e di favorire lo sviluppo economico e sociale del territorio, la Regione promuove con gli enti pubblici e privati rappresentativi degli interessi locali coinvolti, la costituzione della societa' per azioni "Expo Piemonte S.p.A.".
Art. 2. 
(Oggetto sociale)
1. 
L'oggetto sociale ricomprende l'attivita' di progettazione, esecuzione e definitiva realizzazione di una struttura fieristica espositiva, nonche' ogni iniziativa che si riveli utile a promuovere la migliore collocazione, sui mercati nazionali e internazionali, dei prodotti orafi piemontesi.
2. 
Nell'ambito delle finalita' di cui all'articolo 1, la societa' puo' realizzare tutte le operazioni mobiliari e immobiliari necessarie al perseguimento dell'oggetto sociale, ivi compresa la cessione in affitto della struttura fieristica a favore di soggetti che risultino particolarmente qualificati per la sua conduzione e gestione.
Art. 3. 
(Modalita' di partecipazione)
1. 
Al fine di acquisire la partecipazione di cui all'articolo 1, la Giunta regionale e' autorizzata a conferire mandato senza rappresentanza, ai sensi degli articoli 1703 e seguenti del codice civile, all'Istituto finanziario regionale piemontese - Finpiemonte S.p.A..
2. 
La partecipazione di cui al comma 1 non puo' superare la soglia del 50 per cento del capitale sociale della "Expo Piemonte S.p.A.".
3. 
Le modalita' di provvista dei mezzi finanziari occorrenti, la definizione dei limiti del mandato ed ogni altro aspetto del rapporto contrattuale intercorrente tra la Regione ed il suo mandatario, trovano disciplina in appositi provvedimenti amministrativi che dovranno specificamente prevedere l'attivazione di verifiche periodiche sull'ottemperanza dell'operato di Finpiemonte S.p.A. alle istruzioni regionali.
Art. 4. 
(Controlli)
1. 
In concomitanza con la predisposizione da parte degli amministratori di "Expo Piemonte S.p.A." del progetto di bilancio, la Giunta regionale riferisce alla Commissione consiliare competente sull'andamento della gestione sociale e sulla sua rispondenza agli indirizzi regionali.
2. 
La Giunta regionale esaudisce, altresi', le richieste di informazione avanzate dai consiglieri regionali, acquisendo i necessari elementi conoscitivi da Finpiemonte S.p.A. che, a sua volta, e' tenuta a fornirli secondo le modalita' e nei limiti stabiliti nella disciplina di cui all'articolo 3, comma 3.
Art. 5. 
(Disposizione finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata, per l'anno 2003 del bilancio pluriennale 2002-2004, la spesa (Oneri derivanti dalla partecipazione alla costituzione di Expo Piemonte s.p.a.) da iscrivere nella unita' previsionale di base (UPB) n. 08042 (Programmazione e statistica Rapporti con societa' a partecipazione regionale Titolo II spese di investimento) pari a euro 6.197.500,00 in termini di competenza.
2. 
All'onere di cui al comma 1 si provvede, per l'anno 2003, riducendo di pari aammontare, in termini di competenza, la dotazione dell'UPB n. 09012 (Bilanci e finanze Bilanci Titolo II spese di investimento) del bilancio pluriennale 2002-2004.