Disegno di legge regionale n. 453 licenziato il 26 giugno 2003
Modifiche ed integrazioni della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114)

Art. 1. 
(Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28)
1. 
La lettera d) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), e' sostituita dalla seguente:.
 
"d) la regolamentazione dello sviluppo della rete distributiva, attraverso le diverse combinazioni dell'offerta compatibile con ciascuno dei sottosistemi, tenuto anche conto della vocazione territoriale e commerciale dei luoghi, della loro fruizione da parte dei consumatori e della obbligatorieta' della tutela storico-ambientale; a tal fine il rilascio dell'autorizzazione per medie e grandi strutture di vendita e' subordinato alla corresponsione di un onere aggiuntivo specificamente destinato a contribuire alla rivitalizzazione e riqualificazione delle zone di insediamento commerciale dei Comuni interessati da ciascun intervento;".
Art. 2. 
(Integrazione dell'articolo 18 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28)
1. 
Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28, e' aggiunta la seguente:
d bis) al sostegno delle imprese del commercio e delle loro forme associative, in seguito ad emergenze economiche, strutturali, ambientali che determinino situazioni di crisi delle imprese stesse, tramite le seguenti misure: 1) costituzione di un fondo speciale finalizzato a fornire garanzie bancarie per consentire l'accesso ai finanziamenti necessari all'operativita' delle imprese ed al contenimento dei relativi tassi di interesse; 2) il sostegno di azioni promozionali e di fidelizzazione della clientela.
Art. 3. 
(Sostituzione dell'articolo 24 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28)
1. 
L'articolo 24 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28, e' sostituito dal seguente:
Art. 24 (Disposizioni finanziarie) 1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata per l'anno 2003 la spesa di euro 29.733.543,00. 2. Nello stato di previsione della spesa, nell'Unita' previsionale di base (UPB) n. 17011 (Commercio e artigianato. Programmazione interventi settori commerciali. Titolo I. Spese correnti) viene finanziata la spesa:
Spese per il funzionamento dell'Osservatorio regionale del commercio (capo IX, legge regionale 28/1999)
, pari ad euro 460.000,00; nella UPB n. 17021 (Commercio e artigianato, tutela del consumatore, mercati. Titolo I. Spese correnti) viene finanziata la spesa:
Interventi per la formazione e la qualificazione degli operatori commerciali (articolo 17, legge regionale 28/1999)
,
per memoria
; nell'UPB n. 17022 (Commercio e artigianato, tutela del consumatore, mercati. Titolo II. Spese di investimento) vengono finanziate le seguenti spese: a)
Interventi per la valorizzazione del tessuto commerciale del Piemonte a favore degli enti locali
(articolo 18, comma 1, lettera a), pari ad euro 4.500.000,00; b)
Interventi per la valorizzazione del tessuto commerciale del Piemonte a favore delle imprese e loro forme associative
(articolo 18, comma, 1 lettera a), pari ad euro 700.000,00; c)
Interventi per l'accesso al credito delle imprese commerciali
(articolo 18, comma 1, lettere b) e c), pari ad euro 23.573.543,00; d)
Interventi a favore dei centri di assistenza tecnica
(articolo 16), pari ad euro 200.000,00; e)
Interventi per le emergenze economiche, strutturali, ambientali delle imprese del commercio e delle loro forme associative
(articolo 18, comma 1, lettera d bis), pari ad euro 300.000,00. 3. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con le dotazioni finanziarie delle UPB n. 17011, 17021 e 17022.
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