Disegno di legge regionale n. 440 licenziato il 06 ottobre 2003
Incentivazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Prime disposizioni

Art. 1. 
(Incentivi finanziari per la gestione associata di funzioni e servizi comunali)
1. 
Le Unioni, le Comunita' montane, i Consorzi, le Convenzioni plurifunzionali sono destinatari di incentivi finanziari previsti dall'articolo 8 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, di attuazione del d.lgs. 112/1998, erogati dalla Regione per lo sviluppo della gestione associata di funzioni e servizi comunali.
2. 
Sono escluse dalla concessione degli incentivi finanziari le Unioni di cui facciano parte Comuni gia' componenti di altre Unioni o di Comunita' montane.
3. 
I Comuni comunicano alla Giunta regionale ed alle Province la costituzione della forma associativa prescelta entro 30 giorni dalla data della sua costituzione.
4. 
Categorie dei destinatari degli incentivi finanziari, entita' e modalita' di concessione degli stessi vengono definiti dalla Giunta regionale, previo parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge.
5. 
Sono inoltre destinatari degli incentivi finanziari i Comuni sorti a seguito di fusione di due o piu' Comuni.
Art. 2. 
(Criteri per la concessione degli incentivi finanziari alle forme associative)
1. 
Gli incentivi finanziari vengono concessi annualmente, nei limiti della disponibilita' di bilancio, per una durata di:
a) 
dieci anni per le fusioni;
b) 
nove anni per le Unioni e le Comunita' montane;
c) 
sei anni per le altre forme associative.
2. 
Nell'assegnazione degli incentivi sono previsti criteri preferenziali e maggiorazioni per le fusioni, le Unioni di Comuni e le Comunita' montane.
3. 
In caso di variazioni nella composizione della forma associativa o nella gestione associata delle funzioni o servizi, gli incentivi vengono modificati in proporzione al cambiamento avvenuto.
4. 
Le Comunita' montane, ai fini della gestione associata e della corresponsione dei relativi incentivi, possono articolare il proprio territorio in sottoambiti omogenei.
5. 
Le determinazioni di cui all'articolo 1, comma 4 possono prevedere la presentazione, da parte delle forme associative, di progetti finalizzati allo sviluppo o all'ottimizzazione delle gestioni associate, da finanziarsi nei limiti della disponibilita' di bilancio.
6. 
I contributi successivi alla prima annualita' sono decurtati delle somme gia' concesse nell'anno precedente, la' dove, anche sulla base della documentazione finanziaria, non sia comprovata l'effettiva gestione associata dei servizi finanziati o il raggiungimento dei risultati dichiarati sulla domanda di contributo.
Art. 3. 
(Altri livelli di gestione associata sovracomunale)
1. 
Le Unioni e le Comunita' montane possono essere delegate dai Comuni che ne fanno parte ad aderire a gestioni associate di funzioni e servizi comunali di piu' vasta area, subentrando nei diritti e negli obblighi posti in capo agli stessi. Possono inoltre essere delegate a rappresentare i Comuni in ogni altro organismo o istituzione di livello sovracomunale.
Art. 4. 
(Altri supporti alle forme associative locali)
1. 
La Giunta regionale, in collaborazione con le Province, fornisce assistenza e supporto tecnico e giuridico ai Comuni che intendono fondersi o che si siano fusi ed alle forme associative da istituirsi o gia' istituite.
2. 
La Giunta regionale organizza, inoltre, sempre in collaborazione con le Province, corsi di formazione e riqualificazione del personale locale addetto alla gestione associata di funzioni o servizi comunali.
3. 
Puo' iscriversi ai corsi il personale dipendente da Comuni che abbiano istituito una forma associativa o che facciano parte di Comunita' montana, o il personale dipendente da una forma associativa o da una Comunita' montana, nonche' il personale dipendente da Comuni che abbiano chiesto di fondersi o che siano sorti a seguito di fusione. I criteri e le modalita' per la partecipazione ai corsi vengono stabiliti con atti amministrativi.
4. 
Alle Province vengono erogati per le attivita' sopra enunciate ed effettivamente svolte appositi contributi.
Art. 5. 
(Disposizioni finanziarie)
1. 
Per le finalita' di cui alla presente legge, alla erogazione degli incentivi finanziari di parte corrente stimata in 8.500.000,00 euro per l'anno finanziario 2003, si fa fronte con le disponibilita' finanziarie presenti nell'Unita' previsionale di base (UPB) n. 05011 (Affari istituzionali processo di delega Autonomie locali Tit. I spese correnti) del bilancio regionale 2003.
2. 
A partire dall'anno 2004, alla spesa stimata in euro 8.500.000,00 si fa fronte ai sensi del comma 1, dell'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).
Art. 6. 
(Modificazioni alla legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51)
1. 
Il comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali), e' sostituito dal seguente:
3. Gli incentivi finanziari da destinarsi al Comune, istituito mediante fusione di due o piu' Comuni contigui, ed ai suoi residenti vengono assegnati in relazione alla situazione gestionale e patrimoniale del nuovo ente, alla fascia demografica di appartenenza dei Comuni fusi ed al loro numero sulla base di criteri attuativi adottati dalla Giunta regionale, sentita la Conferenza permanente Regione - Autonomie locali.
.
2. 
L'articolo 9 della legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 e' abrogato.
Art. 7. 
(Disposizione transitoria)
1. 
A decorrere dal 1. gennaio 2004 le disposizioni di cui all'articolo 2 si applicano, nei limiti della disponibilita' di bilancio, anche alle forme associative di cui agli articoli 27, 30, 31, 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico in materia di ordinamento degli Enti locali)che siano ancora operanti e conformi alle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 della legge regionale n. 44 del 2000 e che abbiano usufruito di finanziamento regionale prima dell'entrata in vigore della presente legge, computando a tal fine il numero complessivo delle annualita' di finanziamento gia' erogate, con l'esclusione dei finanziamenti regionali concessi ai sensi dell'articolo 2, comma 5.
2. 
Le disposizioni di cui all'articolo 2 si applicano anche ai bandi per l'istituzione di nuove forme associative le cui procedure non si siano concluse prima dell'entrata in vigore della presente legge.
Art. 8. 
(Clausola valutativa)
1. 
Annualmente, a partire dall'entrata in vigore della legge, la Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione contenente:
a) 
il quadro dei finanziamenti erogati a fronte delle richieste pervenute suddivisi per tipologia della forma associata;
b) 
il numero delle costituzioni associative successive alla entrata in vigore della legge con descrizione delle forme prescelte;
c) 
le variazioni delle forme associative intervenute successivamente alla erogazione dei contributi;
d) 
la descrizione dei progetti richiesti e presentati per lo sviluppo e la ottimizzazione delle gestioni associate.
2. 
Le relazioni successive alla prima contengono altresi' informazioni relative agli eventuali contenzioni derivati dalla applicazione del comma 6 dell'articolo 2.