Disegno di legge regionale n. 437 licenziato il 05 marzo 2003
Modificazioni alla legge regionale 5 novembre 1987, n. 55 (Requisiti minimi dei laboratori di analisi di cui al D.P.C.M. 10 febbraio 1984)

Art. 1. 
(Modifiche all'articolo 5, comma 1 della legge regionale 5 novembre 1987, n. 55)
1. 
Il primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 5 novembre 1987, n. 55, e' sostituito dal seguente:
1. Oltre al punto prelievo ubicato nella sede di esecuzione di analisi la quale, si identifica con la sede del laboratorio, a domanda possono essere autorizzati, con le procedure di cui alla presente legge e quali strutture decentrate, due punti prelievo, ovunque ubicati nel territorio della Regione.
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Art. 2. 
(Modifiche di coordinamento)
1. 
Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 5 novembre 1987, n. 55, e' sostituito dal seguente:
2. L'autorizzazione all'attivazione dei punti di prelievo esterni al laboratorio e' temporanea e puo' essere revocata con motivato provvedimento.
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2. 
Il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 5 novembre 1987, n. 55, e' sostituito dal seguente:
3. Il direttore di cui al successivo articolo 10 e' responsabile anche della funzionalita' e organizzazione dei punti di prelievo dipendenti dal laboratorio, in ordine al corretto prelievo dei campioni, al loro adeguato e tempestivo trasporto, nonche' alla sollecita consegna dei referti.
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3. 
Il comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale 5 novembre 1987, n. 55, e' sostituito dal seguente:
5. E' consentito il prelievo a domicilio per pazienti impossibilitati ad aderire al laboratorio o ai punti di prelievo.
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4. 
La lettera c) dell'articolo 13, comma 2, della legge regionale 5 novembre 1987, n. 55, e' sostituito dalla seguente:
c) la sede del laboratorio e degli eventuali punti di prelievo.
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5. 
La lettera c) dell'articolo 19, comma 1, della legge regionale 5 novembre 1987, n. 55, e' sostituito dalla seguente:
c) la sede e denominazione del laboratorio, nonche' la sede degli eventuali punti di prelievo.
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