Disegno di legge regionale n. 428 licenziato il 14 febbraio 2003
Disposizioni in materia di protezione civile

Sommario:            

Capo I. 
Ambito di applicazione
Art. 1. 
(Oggetto e finalita')
1. 
La materia della protezione civile per il prioritario interesse pubblico che intende tutelare, per il radicamento territoriale delle strutture d'intervento, per il tecnicismo differenziato delle attivita' in relazione ai rischi, per l'utilizzo imponente di persone e mezzi su singoli eventi, per l'ottimizzazione delle risorse disponibili, per l'interdisciplinarieta' degli interventi, assume una collocazione autonoma ed essenziale nelle politiche dell'amministrazione regionale.
2. 
Le disposizioni della presente legge sono finalizzate, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (in materia di conferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali) all'indirizzo, alla gestione e al controllo del sistema regionale di protezione civile da attuare con tutte le componenti che lo costituiscono, al fine:
a) 
di ottimizzare la qualita' preventiva e d'intervento migliorando l'efficienza e l'efficacia dell'azione pubblica;
b) 
di ridurre la perdita di vite umane e contenere il numero di feriti;
c) 
di garantire la sicurezza dei cittadini;
d) 
di contenere i danni ambientali derivanti da eventi naturali ed antropici;
e) 
di sviluppare una cultura di protezione civile;
f) 
di incentivare le attivita' di prevenzione;
g) 
di favorire le relazioni intersettoriali delle componenti; h) di valorizzare e sostenere il volontariato;
Art. 2. 
(Tipologia degli eventi)
1. 
Si definiscono eventi calamitosi quei particolari eventi che interagiscono negativamente con la realta' socio-economica e territoriale.
2. 
Ai fini dell'attivita' di protezione civile regionale gli eventi si distinguono in:
a) 
eventi naturali o connessi con l'attivita' dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
b) 
eventi naturali o connessi con l'attivita' dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di piu' Enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;
c) 
calamita' naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensita' ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.
Capo II. 
Sistema regionale di protezione civile
Art. 3. 
(Modello territoriale)
1. 
Il sistema regionale di protezione civile e' organizzato, sulla base della tipologia degli eventi calamitosi di cui all'articolo 2, ed ai fini della gestione degli interventi, in ambiti amministrativi.
2. 
Le attivita' previste per fronteggiare gli eventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) sono attuate nei seguenti ambiti amministrativi:
a) 
livello comunale, da ogni singolo comune;
b) 
livello intercomunale, da consorzi e associazioni tra comuni, dalle citta' metropolitane, dalle comunita' collinari, dalle comunita' montane.
3. 
Le attivita' previste per fronteggiare gli eventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) sono attuate, anche con il concorso di tutti gli enti indicati nel comma 2, nei seguenti ambiti; a) livello provinciale, da ogni singola provincia coinvolta; b) livello regionale, quando risultano coinvolte due o piu' province.
4. 
Le province, per le attivita' di cui al comma 3, possono costituire i centri operativi misti individuando, gli ambiti territoriali idonei, in collaborazione con le prefetture competenti per territorio, al fine di garantire la continuita' operativa qualora l'estensione dell'evento richieda l'intervento di risorse e mezzi straordinari.
Art. 4. 
(Eventi straordinari)
1. 
Le attivita' previste per fronteggiare gli eventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c) sono normate dal d.lgs 112/1998, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e dal decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, (Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attivita' di protezione civile) convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 e sono attuate sotto il coordinamento unitario del Dipartimento nazionale di protezione civile e dal prefetto, anche con il concorso di tutti gli enti territoriali.
Art. 5. 
(Organizzazione del sistema di protezione civile)
1. 
Il sistema di protezione civile regionale garantisce, a tutti i livelli, la realizzazione e il funzionamento efficiente ed efficace:
a) 
delle funzioni di direzione e coordinamento delle autorita' di protezione civile, di cui agli articoli 10, 11;
b) 
delle strutture operative di cui agli articoli 14 e 15;
c) 
dell'attivita' di monitoraggio degli scenari di rischio di cui all'articolo 6, comma 1 lettera b);
d) 
del sistema informativo ad alta affidabilita' e sicurezza;
e) 
del sistema di telecomunicazioni fra componenti, unificato e standardizzato;
f) 
delle modalita' di utilizzo delle risorse, dei materiali e dei mezzi.
2. 
Il sistema di cui al comma 1, e' realizzato dai comuni anche in forma associata, dalle province e dalla Regione.
3. 
La Regione, al fine di garantire l'omogeneita' nell'applicazione del sistema di cui al comma 1, predispone apposite direttive in collaborazione con gli enti locali, affidando il coordinamento funzionale dei sistemi regionali alla Struttura regionale di protezione civile.
Capo III. 
Modello di intervento
Art. 6. 
(Modello preventivo)
1. 
L'attivita' di prevenzione e' basata sulla programmazione, ed assume un ruolo strategico nel sistema di protezione civile regionale. Tale attivita' comprende:
a) 
l'analisi storica degli eventi ricorrenti sul territorio;
b) 
l'individuazione degli scenari di rischio;
c) 
la quantificazione delle risorse necessarie per fronteggiare i danni attesi;
d) 
la definizione delle esigenze in relazione agli eventi attesi;
e) 
l'attivazione di programmi di mitigazione;
f) 
la predisposizione di un parco risorse regionale;
g) 
l'informazione e la formazione della comunita' regionale;
h) 
il controllo e la vigilanza sulle pianificazioni territoriali di protezione civile di tutti gli enti.
2. 
L'attivita' di prevenzione si attua in ambito comunale, intercomunale, provinciale e regionale.
Art. 7. 
(Modello di soccorso)
1. 
L'attivita' di soccorso e' diretta ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'articolo 2, ogni forma di prima assistenza. Tale attivita' e' basata sulla pianificazione e comprende:
2. 
L'attivita' di soccorso si attua in ambito comunale, intercomunale, provinciale e regionale.
Art. 8. 
(Modello di primo recupero)
1. 
L'attivita' di primo recupero e' finalizzata al superamento dell'emergenza e si attua in ambito comunale, intercomunale, provinciale e regionale.
2. 
Le attivita' di recupero integrale, fisico e funzionale, sono regolamentate dalle normative e dalle procedure di settore e dall'emanazione di provvedimenti specifici.
Art. 9. 
(Strumenti di programmazione e di pianificazione dei modelli d'intervento)
1. 
L'attivita' di prevenzione e' espletata attraverso la redazione e l'attuazione dei programmi di prevenzione dei rischi in relazione agli ambiti di cui all'articolo 3.
2. 
Le attivita' di previsione, di primo intervento e soccorso, di prima ricostruzione e recupero devono essere espletate attraverso la redazione e attuazione dei piani di emergenza di protezione civile e dei piani di prima ricostruzione in relazione agli ambiti di cui all'articolo 3.
3. 
Entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge la Giunta regionale con il regolamento per la programmazione e la pianificazione delle attivita' di protezione civile, disciplina i contenuti e le modalita' di adozione, approvazione, attuazione, e durata del potere sostitutivo, che compete alle province e alla Regione, sui programmi di prevenzione dei rischi e dei piani di emergenza di protezione civile e di recupero.
Capo IV. 
Autorita' del sistema regionale di protezione civile
Art. 10. 
(Attribuzioni del Sindaco e del Presidente della Provincia)
1. 
I comuni si dotano di una struttura di protezione civile per fronteggiare a livello comunale gli eventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a). A livello intercomunale sono consentite forme associative e di cooperazione tra gli enti locali per la gestione di una struttura unica di protezione civile.
2. 
Le province si dotano di una struttura di protezione civile per fronteggiare gli eventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b).
3. 
Il sindaco e il presidente della provincia sono, ciascuno al proprio livello, autorita' di protezione civile. Ciascun sindaco e' autorita' di protezione civile anche a livello intercomunale.
4. 
Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione unitaria e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Presidente della Provincia, al Presidente della Giunta regionale e al prefetto.
5. 
In occasione dell'emergenza a livello provinciale, il presidente della provincia compie le attivita' di cui al comma 4 dandone immediata comunicazione al Presidente della Giunta regionale e al prefetto.
6. 
Quando la calamita' naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con le risorse i materiali e i mezzi a disposizione del comune e della provincia:
a) 
a livello comunale o intercomunale, il sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al presidente della provincia che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorita' comunale di protezione civile;
b) 
a livello provinciale, il presidente della provincia chiede l'intervento di altre forze e strutture al Presidente della Giunta regionale che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorita' provinciale di protezione civile.
Art. 11. 
(Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale)
1. 
Il Presidente della Giunta regionale al verificarsi dell'emergenza , per eventi, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), che per gravita' ed estensione territoriale coinvolgono piu' di una provincia, assume il coordinamento attraverso il raccordo l'armonizzazione e l'unificazione delle attivita' intraprese dalle singole province.
2. 
Il Presidente della Giunta regionale, d'intesa con le province territorialmente interessate, e sulla base delle indicazioni fornite dall'unita' di crisi regionale di cui all'articolo 16, assume le iniziative ed i provvedimenti necessari in relazione alla portata dell'evento.
3. 
Il Presidente della Giunta regionale, qualora ricorrano le condizioni per richiedere interventi straordinari da parte dello Stato, chiede la dichiarazione formale dello stato di emergenza, per il territorio interessato dall'evento calamitoso, ai sensi dell'articolo 107, comma 1, lettera b) del d.lgs. 112/98 e del d.l. 343/2001.
Capo V. 
Competenze in materia di protezione civile
Art. 12. 
(Competenze dei comuni e delle province)
1. 
I comuni e le province espletano le funzioni di cui agli articoli 71 e 72 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (di attuazione del d.lgs. 112/1998).
2. 
I comuni e le province esercitano le attivita' di soccorso e assistenza attraverso:
a) 
la direzione unitaria e il coordinamento degli interventi necessari per fronteggiare eventi che richiedono una risposta organizzativa e gestionale comunale e provinciale compatibile con i beni e le risorse strumentali, finanziarie ed umane disponibili;
b) 
il coordinamento degli interventi, in ambito comunale e provinciale e la partecipazione al concorso per eventi che, in funzione delle loro caratteristiche ed estensione, richiedono il coordinamento della provincia, della Regione o del Dipartimento nazionale di protezione civile.
3. 
A livello intercomunale, tutti i comuni espletano le funzioni di cui alla l.r. 44/2000, ed esercitano le attivita' di soccorso e assistenza.
Art. 13. 
(Competenze della Regione)
1. 
La regione espleta le funzioni di cui all'articolo 70 della l.r. 44/2000 ed esercita:
a) 
il coordinamento delle iniziative, per eventi, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), che per gravita' ed estensione territoriale coinvolgono piu' di una provincia, attraverso il raccordo l'armonizzazione e l'unificazione delle attivita' intraprese dalle singole province secondo quanto stabilito dall'articolo 12, commi 1 e 2 attraverso la messa a disposizione di beni e risorse strumentali, finanziarie ed umane disponibili;
b) 
il raccordo l'armonizzazione e l'unificazione delle iniziative in ambito regionale, per eventi, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), in collaborazione con il Dipartimento nazionale di protezione civile e il Prefetto.
Capo VI. 
Organi e strutture del sistema regionale di protezione civile
Art. 14. 
(Comitato comunale, intercomunale e provinciale di protezione civile)
1. 
Il comitato comunale di protezione civile garantisce a livello comunale lo svolgimento e lo sviluppo delle attivita' di cui agli articoli 6, 7 e 8. A livello intercomunale, e' istituito il Comitato intercomunale di protezione civile.
2. 
A livello provinciale e' istituito il Comitato provinciale di protezione civile.
3. 
Per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 12, il Comitato comunale e il Comitato intercomunale di protezione civile si avvalgono dell'Unita' di crisi comunale, oppure dell'Unita' di crisi intercomunale, strutturate per funzioni di supporto. Il Comitato provinciale di protezione civile si avvale dell'Unita' di crisi provinciale, strutturata per funzioni di supporto.
4. 
Entro centottanta giorni dalla approvazione della presente legge, la Giunta regionale emana il regolamento degli organi e delle strutture di protezione civile. Il regolamento disciplina la composizione e l'attivita' del Comitato comunale o intercomunale di protezione civile e del Comitato provinciale di protezione civile.
5. 
Il Comitato comunale o intercomunale di protezione civile e il Comitato provinciale di protezione civile durano in carica per un periodo coincidente con il mandato amministrativo.
6. 
In sede di prima attuazione della presente legge, i Comitati comunale, intercomunale e provinciali di protezione civile sono istituiti entro due mesi dall'emanazione del regolamento degli organi e delle strutture di protezione civile.
Art. 15. 
(Comitato regionale di protezione civile)
1. 
Al fine di garantire a livello regionale lo svolgimento e lo sviluppo delle attivita' di cui agli articoli 6, 7 e 8, e' istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale il Comitato regionale di Protezione civile.
2. 
Il Comitato regionale e' composto da:
a) 
il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, che lo presiede;
b) 
l'assessore regionale alla protezione civile, con funzioni di vice presidente;
3. 
Entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, la Giunta regionale emana il regolamento degli organi e delle strutture di protezione civile. Il regolamento disciplina la composizione e l'attivita' del Comitato regionale di protezione civile.
4. 
Il Comitato regionale dura in carica per un periodo coincidente con la legislatura regionale.
5. 
In sede di prima attuazione della presente legge, il Comitato e' istituito entro due mesi dall'emanazione del regolamento degli organi e delle strutture di protezione civile.
Art. 16. 
(Unita' di crisi regionale)
1. 
Per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 13, il Comitato regionale di protezione civile si avvale dell' unita' di crisi regionale strutturata per funzioni di supporto, composta:
a) 
dalle direzioni regionali;
b) 
dal Settore protezione civile regionale che svolge anche funzione di segreteria;
c) 
dal rappresentante della struttura di protezione civile delle province interessate;
d) 
dall'Ispettorato regionale dei vigili del fuoco;
e) 
dal rappresentante della Croce rossa italiana;
f) 
dal rappresentante del Corpo nazionale soccorso alpino del Club Alpino Italiano;
g) 
dal rappresentante del Comitato regionale di coordinamento del volontariato;
Art. 17. 
(Commissione grandi rischi regionale e supporti tecnico-scientifici)
1. 
La Regione, per il perseguimento delle attivita' di cui all'articolo 13, si avvale dell'opera di enti, istituti e gruppi di ricerca scientifica.
2. 
Con decreto del Presidente della Giunta regionale e' istituita la Commissione grandi rischi regionale, che e' articolata in sezioni e svolge attivita' consultiva tecnico scientifica e propositiva; sono altresi' individuati e disciplinati, per tipologia di rischio, i gruppi di ricerca scientifica.
3. 
Con apposite convenzioni pluriennali sono regolate le relative attivita' e definiti gli oneri dei componenti.
4. 
Con decreto del Presidente della Giunta regionale e' istituito apposito elenco degli esperti nella gestione delle emergenze che possono, se richiesti, essere messi a disposizione delle autorita' di protezione civile in caso di necessita'.
5. 
Entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, la Giunta regionale emana il regolamento degli organi e delle strutture di protezione civile, che definisce le modalita' di funzionamento della Commissione grandi rischi e le modalita' di indirizzo e di impiego degli esperti in emergenza.
Art. 18. 
(Coordinamento del volontariato)
1. 
La Regione assicura la piu' ampia partecipazione dei cittadini, delle associazioni di volontariato e degli organismi che lo promuovono, alle attivita' conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b).
2. 
Al fine di cui al comma 1, la Regione riconosce e stimola le iniziative di volontariato civile e ne assicura il coordinamento.
3. 
A livello comunale, intercomunale e provinciale e' istituito, entro due mesi dall'emanazione del regolamento del volontariato di protezione civile, il Comitato di coordinamento comunale o intercomunale e provinciale del volontariato.
4. 
A livello regionale e' istituito, entro due mesi dall'emanazione del regolamento del volontariato di protezione civile, con decreto del Presidente della Giunta regionale, il Comitato di coordinamento regionale del volontariato.
5. 
Il regolamento del volontariato di protezione civile, emanato dalla Giunta regionale entro centottanta giorni dalla approvazione della presente legge, definisce:
a) 
le modalita' di funzionamento dei Comitati di cui ai commi 3 e 4;
b) 
i criteri e le procedure per assicurare la crescita la partecipazione e l'impiego nelle attivita' di protezione civile dei gruppi comunali, delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato;
c) 
le modalita' per accedere ai rimborsi, qualora l'evento sia riconosciuto con provvedimento regionale e rientri nella tipologia descritta all'articolo 3, comma 3.
Capo VII. 
Formazione e servizi
Art. 19. 
(Forme di collaborazione e prestazioni di servizi)
1. 
Al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza del sistema di protezione civile regionale, le strutture di protezione civile comunale, intercomunale, provinciale e regionale possono avviare forme di collaborazione e richiedere o fornire prestazioni di servizi attraverso la stipula di protocolli e convenzioni.
2. 
In particolare sono da privilegiare i rapporti con:
a) 
il Dipartimento nazionale di protezione civile;
b) 
le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo;
c) 
le Forze armate;
d) 
il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
e) 
l'Agenzia regionale di protezione ambientale (ARPA);
f) 
gli enti pubblici e privati, gli enti territoriali e strumentali e di ricerca;
g) 
gli ordini, i collegi e le categorie professionali;
h) 
le aziende fornitrici di servizi.
Art. 20. 
(Scuola di protezione civile)
1. 
La Regione promuove ed organizza una permanente attivita' di informazione, sensibilizzazione ed educazione in materia di protezione civile, diretta alla popolazione con specifica attenzione al mondo della scuola anche attraverso l'assegnazione di borse ed assegni di studio agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, che hanno condotto studi e ricerche in materia di protezione civile o che si sono particolarmente distinti per senso civico in occasione di eventi calamitosi.
2. 
In particolare privilegia l'attivita' di formazione promuovendo e coordinando con le Province la realizzazione di corsi di formazione di tutte le componenti del sistema di protezioni civile avvalendosi in relazione alle necessita' formative, di esperti, istituiti e centri specializzati, agenzie formative dotate di specifica competenza.
3. 
Entro centottanta giorni dalla approvazione della presente legge la Giunta regionale emana il regolamento per la costituzione della scuola di protezione civile. Il regolamento disciplina le modalita' per la costituzione e il funzionamento della scuola e la gestione dei corsi di formazione, da avviarsi anche in collaborazione con le province.
Art. 21. 
(Informazioni di pubblica utilita')
1. 
Al fine di garantire l'acquisizione di una compiuta e tempestiva informazione in ordine a tutti gli eventi di interesse della Regione, la stessa realizza un programma informativo regionale di pubblica utilita', in armonia con quanto disposto a livello nazionale dall'articolo 7 bis del d.l. 343/2001.
2. 
Le amministrazioni e gli enti pubblici nonche' le societa' operanti nel settore dei pubblici servizi, sono tenute a fornire ogni utile informazione e collaborazione alla Regione assicurando la disponibilita' delle necessarie risorse.
Capo VIII. 
Finanziamenti
Art. 22. 
(Norma finanziaria)
1. 
Per il finanziamento delle attivita' di previsione e prevenzione in materia di protezione civile, per l'espletamento dei compiti del Settore di protezione civile, per il funzionamento delle commissioni e dei comitati tecnici, per l'istituzione e il funzionamento della scuola di protezione civile nonche' delle attivita' formative, per il finanziamento delle attivita' di protezione civile svolte dagli enti locali e gruppi comunali nonche' dalle associazioni di volontariato, si provvede alla spesa, in termini di competenza e di cassa, con la dotazione finanziaria dell'unita' previsionale di base (UPB) n. 25021 (Opere pubbliche Infrastrutture pronto intervento Tit.I spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno 2003.
2. 
Per il finanziamento delle attivita' conseguenti il primo intervento, il soccorso, il superamento dell'emergenza e la solidarieta', ad integrazione delle disponibilita' degli enti locali, nell'UPB n. 25021 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno 2003, e' istituito un "fondo regionale di protezione civile per le attivita' conseguenti il primo intervento, il soccorso e il superamento dell'emergenza e la solidarieta' ad integrazione delle disponibilita' degli enti locali" con stanziamento pari a un milione di euro , in termini di competenza e di cassa.
3. 
Alla copertura della spesa di cui al comma 2, si provvede con le risorse finanziarie trasferite alla Regione dallo Stato ai sensi dell'articolo 138, comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)) e con le somme iscritte, a qualunque titolo, alla UPB n. 25021 del bilancio 2003.
4. 
Alla copertura delle spese per gli anni 2004 e 2005, si provvede con gli stanziamenti iscritti all'UPB n. 25021 del bilancio pluriennale 2003-2005.
5. 
Alla copertura delle spese per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte).
Capo IX. 
Norme transitorie e finali
Art. 23. 
(Regolamento per l'utilizzo del fondo regionale di protezione civile)
1. 
Entro centottanta giorni dalla approvazione della presente legge viene emanato il regolamento per l'utilizzo del fondo regionale di protezione civile, che definisce le modalita', i criteri e le procedure per l'utilizzo del fondo di cui all'articolo 22, comma 2.
Art. 24. 
(Abrogazioni)
1. 
Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) 
legge regionale 3 settembre 1986, n. 41 (Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile);
b) 
legge regionale 12 marzo 1990, n. 10 (Valorizzazione e promozione del volontariato nella Protezione Civile).
2. 
E' abrogata, inoltre, la lettera c) del comma 1 dell'articolo 70 della l.r. 44/2000.