Disegno di legge regionale n. 424 licenziato il 28 novembre 2002
Disposizioni normative in materia di rendicontazione delle attivita' cofinanziate dal Fondo sociale europeo (FSE)

Art. 1. 
(Oggetto e finalita')
1. 
La regione disciplina le modalita' di presentazione dei rendiconti delle spese sostenute dai soggetti attuatori delle attivita' realizzate con il cofinanziamento del Fondo sociale europeo (FSE) allo scopo di garantire la sana gestione finanziaria degli interventi, la giustificazione e la certificazione delle spese sostenute e l'osservanza delle responsabilita' in materia di sorveglianza e controllo, come previsto dall'articolo 32 del regolamento CE 21 giugno 1999, n. 1260 del Consiglio europeo.
Art. 2. 
(Rendicontazione)
1. 
I soggetti attuatori delle attivita' cofinanziate dal Fondo sociale europeo, entro 120 giorni dal termine degli interventi finanziati, presentano alla regione o alle province cui siano state attribuite le funzioni ai sensi della legge regionale 4 aprile 2000, n. 44, di attuazione del D. Lgs. 112/98, il rendiconto delle spese sostenute con allegata una certificazione rilasciata da persona o societa' iscritta nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili).
2. 
La suddetta certificazione attesta la corretta imputazione del finanziamento pubblico alle voci di spesa indicate nei preventivi finanziari, in conformita' alla disciplina regionale in materia e alle discipline nazionali e comunitarie vigenti per i titoli originali di costo. 3. Il costo della certificazione e' considerato spesa elegibile e costituisce a tutti gli effetti costo del soggetto attuatore.
4. 
Contestualmente alla presentazione della certificazione sono restituite le somme non utilizzate o relative ad attivita' finanziate non svolte. In caso di mancato versamento delle stesse la regione o le province procedono d'ufficio al recupero delle somme e dei relativi oneri accessori.
5. 
La documentazione contabile, costituita da titoli originali di costo, e' conservata negli archivi dei soggetti attuatori per 10 anni e la regione o le province, sulla base delle reciproche competenze attribuite dalla legge regionale 44/2000, effettuano su di essa controlli anche mediante ispezioni presso le sedi degli enti. Per l'effettuazione di tali controlli la regione o le province possono avvalersi di soggetti esterni.
6. 
Le norme di cui al comma 1 sono applicabili anche alle attivita' finanziate ai sensi delle leggi statali in materia di formazione professionale e politiche del lavoro in quanto gestite dalla regione o dalle province ai sensi della legge regionale 44/2000.
Art. 3. 
(Abrogazione di norme)
1. 
I commi 5 bis e 5 ter dell'articolo 22 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attivita' di formazione e orientamento professionale) come aggiunti dall'articolo 1 della legge regionale 17 giugno 1997, n. 34, sono abrogati.
Art. 4. 
(Disposizioni finanziarie)
1. 
Gli oneri previsti all'articolo 2, comma 3 sono coperti con le risorse assegnate ai soggetti attuatori per le attivita' ammesse a finanziamento.
2. 
Per il finanziamento dell'attivita' prevista all'articolo 2, comma 5 (Spese per il controllo e la certificazione dei rendiconti relativi ai corsi di formazione professionale) e' stanziata nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2002-2004, per l'anno 2003 e 2004, nell'unita' previsionale di base (UPB) n. 15021 (Formazione professionale e lavoro - Gestione amministrativa attivita' formative - Titolo I - spese correnti) la somma rispettiva di euro 400.000,00, in termini di competenza.
3. 
Alla copertura della spesa prevista al comma 2, per gli anni 2003 e 2004, si provvede riducendo rispettivamente di euro 400.000,00, in termini di competenza, la dotazione della UPB 09011 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo I - spese correnti) del bilancio pluriennale 2002-2004.
4. 
Alla copertura delle spese per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte).
Art. 5. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.