Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1991, n. 49 'Norme per il sostegno delle attivita' formative nel settore bandistico, corale, strumentale, delle Associazioni, Scuole e Istituti musicali nella Regione Piemonte '
Art. 1.
1.
Il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 3 settembre 1991, n. 49 (Norme per il sostegno delle attivita' formative nel settore bandistico, corale, strumentale, delle Associazioni, Scuole e Istituti musicali nella Regione Piemonte), e' sostituito dal seguente:
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3. Ai componenti della Commissione per le attivita' di orientamento musicale, in deroga alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l'Amministrazione regionale), per la partecipazione a ogni seduta valida della medesima, e' corrisposto un gettone di presenza di euro 100,00 lordi, oltre il rimborso delle spese di viaggio
Art. 2.
1.
Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata per l'anno 2003 la spesa complessiva pari a euro 4.000,00.
2.
Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, si provvede finanziando la spesa (Spese di funzionamento per i gettoni di presenza e per il rimborso spese di trasporto ai componenti della Commissione per le attivita' di orientamento musicale), quantificata in euro 4.000,00, in termini di competenza e di cassa, iscritta nell'Unita' previsionale di base n. 32031 (Attivita' culturali Istruzione Spettacolo Promozione attivita' culturali Titolo. I spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno 2003 3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 2 si fa fronte per l'anno 2003 riducendo di pari importo, in termini di competenza e di cassa, la dotazione finanziaria dell'UPB n. 32031 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003.
4.
Alla spesa prevista per gli anni 2004 e 2005, rispettivamente pari a euro 4.000,00, in termini di competenza, si provvede con le dotazioni finanziarie dell'UPB n. 32031 del bilancio pluriennale 2003-2005.
5.
Alla copertura delle spese per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7.