Disegno di legge regionale n. 397 licenziato il 03 giugno 2002
Potenziamento della capacita' turistica extralberghiera. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 aprile 1985, n. 31, alla legge regionale 14 luglio 1988, n. 34 e alla legge regionale 8 luglio 1999, n. 18.

Art. 1. 
(Finalita')
1. 
La Regione Piemonte, in conformita' alle disposizioni legislative nazionali e regionali esistenti, favorisce e sostiene, mediante interventi finanziari, il potenziamento della capacita' turistica extralberghiera.
2. 
Gli interventi sono finalizzati a potenziare e riqualificare le strutture ricettive extralberghiere definite dalla presente legge alloggi vacanze.
Art. 2. 
(Inserimento dell'articolo 18 bis nella legge regionale 15 aprile 1985, n. 31)
1. 
Dopo l'articolo 18 della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), e successive modifiche ed integrazioni, e' inserito il seguente:
Art. 18 bis. (Alloggi vacanze) 1. Sono alloggi vacanze le unita' abitative di tipo residenziale, come tali accatastate, composte da uno o piu' locali con superficie calpestabile compresa tra un minimo di trenta ed un massimo di sessanta metri quadrati, arredati e dotati di servizi igienici e cucina autonoma e gestiti per la locazione ai turisti. 2. Gli alloggi sono dotati dei requisiti tecnici ed igienico-sanitari di cui all'articolo 14, come modificato ed integrato dalla legge regionale 14 luglio 1988, n. 34 (Modifiche ed integrazioni alle norme igienico-sanitarie delle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, legge regionale 15 aprile 1985, n. 31). 3. Nella gestione degli alloggi vacanze sono assicurati i servizi essenziali per il soggiorno degli ospiti ed in particolare: a) la pulizia quotidiana delle unita' abitative; b) la fornitura e il cambio della biancheria, compresa quella del bagno, ad ogni cambio di cliente e comunque almeno due volte alla settimana; c) la fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e riscaldamento; d) il recapito e il ricevimento degli ospiti. 4. Nelle singole unita' abitative possono essere inoltre forniti i servizi di telefono e di radio-televisione.
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Art. 3. 
(Inserimento dell'articolo 18 ter nella legge regionale 15 aprile 1985, n. 31)
1. 
Dopo l'articolo 18 bis della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31, e' inserito il seguente:
Art. 18 ter. (Gestione alloggi vacanze) 1. La gestione degli alloggi vacanze di cui all'articolo 18 bis e' affidata: a) alle cooperative turistiche, ai consorzi e alle societa' consortili di imprenditori turistici; b) alle piccole e medie imprese operanti nel settore del turismo. 2. Gli alloggi vacanze sono dati in gestione al sistema turistico per un periodo non inferiore a duecentosettanta giorni, mentre i turisti possono beneficiare della locazione per un periodo non superiore a trenta giorni consecutivi. 3. I proprietari degli alloggi possono utilizzare gratuitamente per novanta giorni complessivi all'anno l'alloggio o gli alloggi vacanze dati in gestione ai soggetti di cui al comma 1. In tal caso viene data comunicazione al soggetto gestore dell'alloggio entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento.
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Art. 4. 
(Inserimento dell'articolo 18 quater nella legge regionale 15 aprile 1985, n. 31)
1. 
Dopo l'articolo 18 ter della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31, e' inserito il seguente:
Art. 18 quater. (Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attivita') 1. Agli effetti della presente legge, sono regolati da apposita convenzione l'affidamento, da parte dei proprietari delle unita' immobiliari, della gestione degli alloggi vacanze ai soggetti di cui all'articolo 18 ter, comma 1, nonche' i tempi e le modalita' di utilizzo da parte dei proprietari stessi. 2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva uno schema tipo di tale convenzione. 3. La gestione degli alloggi vacanze da parte dei soggetti indicati al comma 1 e' soggetta ad autorizzazione da parte del Comune in cui si svolge l'attivita'.
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Art. 5. 
(Inserimento dell'articolo 18 quinquies nella legge regionale 15 aprile 1985, n. 31)
1. 
Dopo l'articolo 18 quater della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31, e' inserito il seguente:
Art. 18 quinquies. (Concessione di contributi in conto capitale) 1. La Regione favorisce lo sviluppo della ricettivita' extralberghiera negli alloggi vacanze attraverso la concessione di contributi in conto capitale per: a) opere di costruzione di complessi residenziali, costituiti da almeno dieci alloggi, che siano destinati ad alloggi vacanze; b) opere di ristrutturazione e per interventi di riqualificazione di complessi residenziali da destinare ad alloggi vacanze; c) acquisto di unita' immobiliari da destinare ad alloggi vacanze; d) opere di arredamento e di rinnovo dell'arredamento degli immobili di cui alle lettere a), b) e c). 2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi mediante l'utilizzo del fondo regionale per la qualificazione dell'offerta turistica previsto dall'articolo 8 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 18 (Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica), e successive modifiche ed integrazioni, secondo le modalita' e per le tipologie di intervento fissate dai programmi annuali degli interventi previsti dall'articolo 5 della legge regionale stessa. 3. I contributi vengono concessi nei limiti stabiliti dall'articolo 7 della l.r. 18/1999. 4. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili, per le medesime opere, con altri aiuti concessi dalla Regione, da altri enti pubblici, dallo Stato e dall'Unione europea.
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Art. 6. 
(Inserimento dell'articolo 18 sexies nella legge regionale 15 aprile 1985, n. 31)
1. 
Dopo l'articolo 18 quinques della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31, e' inserito il seguente:
Art. 18 sexies. (Soggetti beneficiari) 1. I soggetti beneficiari dei contributi di cui all'articolo 18 quinquies sono i privati e le piccole e medie imprese, proprietari di unita' immobiliari di tipo residenziale gia' esistenti o di nuova edificazione da destinarsi ad alloggi vacanze, previa convenzione da stipularsi con i soggetti indicati all'articolo 18 ter, comma 1.
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Art. 7. 
(Inserimento dell'articolo 18 septies nella legge regionale 15 aprile 1985, n. 31)
1. 
Dopo l'articolo 18 sexies della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31, e' inserito il seguente:
Art. 18 septies. (Vincoli di destinazione) 1. Gli immobili oggetto dei contributi previsti dalla presente legge sono vincolati alla destinazione dell'uso turistico extralberghiero per un periodo non derogabile di dieci anni a partire dalla data di registrazione. 2. Il vincolo e' reso pubblico mediante trascrizione a cura del beneficiario del contributo presso l'ufficio del registro immobiliare. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nel caso di contributi per l'arredamento ed il rinnovo dell'arredamento.
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Art. 8. 
(Inserimento dell'articolo 18 octies nella legge regionale 15 aprile 1985, n. 31)
1. 
Dopo l'articolo 18 septies della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31, e' inserito il seguente:
Art. 18 octies. (Attivita' di controllo) 1. La Regione, in relazione agli alloggi vacanze oggetto di contributo regionale, dispone, oltre ai controlli ed agli accertamenti di cui all'articolo 9 della l.r. 18/1999, verifiche sulla stipula della convenzione di cui all'articolo 18 quater, comma 1, nonche' sull'effettiva attivazione ed esercizio della struttura ad uso turistico. 2. A tal fine i soggetti gestori di cui all'articolo 18 ter, comma 1 sono tenuti a comunicare semestralmente agli uffici regionali competenti le presenze turistiche in tali strutture extralberghiere. 3. La mancata stipula della convenzione oppure la violazione delle norme in essa previste da parte dei proprietari degli alloggi vacanze comporta, previa diffida della Regione e, fatto salvo quanto previsto all'articolo 28, ottavo comma, la revoca delle agevolazioni assegnate e l'irrogazione di una sanzione amministrativa pari al trenta per cento del contributo concesso. 4. Ai soggetti gestori degli alloggi vacanze si applicano le norme di cui al titolo VII.
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Art. 9. 
(Integrazione di ulteriori norme della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31)
1. 
Il quinto trattino del primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31, e' sostituito dal seguente:
- case e appartamenti per vacanze ed alloggi vacanze
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2. 
La rubrica del titolo VI della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31, e' sostituita dalla seguente:
Titolo VI. Case ed appartamenti per vacanze ed alloggi vacanze
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Art. 10. 
(Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 18)
1. 
Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 18 (Interventi regionali a sostegno dell'offerta turistica), cosi' come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 13 marzo 2000, n. 20, e' sostituito dal seguente:
1. I beneficiari degli interventi previsti dalla presente legge sono le piccole e medie imprese anche enti no profit operanti nel settore del turismo, i privati proprietari di unita' immobiliari da destinarsi ad alloggi vacanze, gli esercenti l'attivita' di
bed and breakfast
, la ristorazione, le aziende agrituristiche ed i servizi a supporto delle attivita' del tempo libero dei turisti, ivi compresi gli impianti di risalita.
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Art. 11. 
(Integrazione dell'articolo 2 della legge regionale 14 luglio 1988, n. 34)
1. 
Dopo il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 14 luglio 1988, n. 34 (Modifiche ed integrazioni alle norme igienico-sanitarie delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, legge regionale 15 aprile 1985, n. 31), e' aggiunto il seguente:
4 bis. Per le strutture alberghiere esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga ai limiti indicati nei commi 1, 2, 3 e 4, e' consentita una riduzione della superficie delle stanze ad un posto letto e delle stanze a due o piu' posti letto fino al venticinque per cento. Tale percentuale e' ridotta fino al venti per cento per le strutture alberghiere classificate a quattro o piu' stelle.
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