Disegno di legge regionale n. 375 licenziato il 04 novembre 2002
Modifiche alla legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 'Testo unico delle leggi sulla montagnà

Sommario:            

Capo I. 
Finalità
Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione con la presente legge:
a) 
provvede al riordino territoriale delle comunità montane, in attuazione dell' articolo 7, comma 2 della legge 3 agosto 1999, n. 265 (Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonchè modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142);
b) 
b) adegua le disposizioni contenute nella legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna), modificata dalla legge regionale 23 marzo 2000, n. 23, ai principi stabiliti dal d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali), in armonia con quanto previsto dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione);
c) 
c) provvede alla definizione del compendio unico agricolo di montagna determinando l'estensione della superficie minima indivisibile, in attuazione dell' articolo 5 bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane) e successive modificazioni.
Capo II. 
MODIFICHE ALLA L.R. 16/1999. RIORDINO TERRITORIALE DELLE COMUNITÀ MONTANE E ADEGUAMENTO AI PRINCIPI STABILITI DAL D.LGS. 267/2000.
Art. 2 
(Inserimento dell'articolo 1 bis alla l.r. 16/1999)
1. 
Dopo l' articolo 1 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16, è inserito il seguente:
Art. 1 bis. (Natura giuridica delle comunità montane)
1. Ai sensi dell' articolo 27, comma 1, del d.lgs. 267/2000, le comunità montane sono unioni di comuni, enti locali costituiti tra comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse, per la valorizzazione delle zone montane, per l'esercizio di funzioni proprie e per l'esercizio associato delle funzioni comunali.
2. In base alle disposizioni dell'articolo 27, commi 3 e 5 del d.lgs. 267/2000, possono far parte delle comunità montane anche comuni non montani, fatto salvo quanto previsto all'articolo 1 ter, comma 2.
Art. 3 
(Inserimento dell'articolo 1 ter alla l.r. 16/1999)
1. 
Dopo l' articolo 1 della l.r. 16/1999 è inserito il seguente:
Art. 1 ter. (Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai territori delle comunità montane ridelimitate ai sensi dell'articolo 3 ed ai territori classificati montani pur non ricadenti in comunità montane a norma dell' articolo 27, comma 5 del d.lgs. 267/2000.
2. I comuni di cui all'articolo 1 bis, comma 2 non sono destinatari degli interventi e dei finanziamenti previsti ai capi VI e VII.
Art. 4 
(Modifica dell'allegato A di cui all' articolo 2 della l.r. 16/1999)
1. 
L'allegato A, di cui all' articolo 2, della l.r. 16/1999, relativo ai territori montani della Regione Piemonte, individuati per comune di appartenenza, è sostituito dall'allegato A di cui alla presente legge.
Art. 5 
1. 
L' articolo 3 della l.r. 16/1999 è sostituito dal seguente:
Art. 3. (Delimitazione delle zone omogenee)
1. In attuazione dell' articolo 7, comma 2, della l. 265/1999 la Regione dispone il riordino territoriale delle comunità montane, suddividendo i territori di cui all'articolo 2 in zone omogenee, nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 27, commi 3 e 5 del d.lgs. 267/2000, e in particolare in base a criteri di unità territoriale, economica e sociale.
2. Le zone omogenee sono le seguenti:
a) nella Provincia di Alessandria:
1) i comuni delle Valli Curone Grue Ossona: Avolasca, Berzano di Tortona, Brignano Frascata, Casasco, Castellania, Cerreto Grue, Costa Vescovato, Dernice, Fabbrica Curone, Garbagna, Gremiasco, Momperone, Monleale, Montacuto, Montegioco, Montemarzino, Pozzol Groppo, San Sebastiano Curone, Volpeglino;
2) i comuni della Val Borbera e Valle Spinti: Albera Ligure, Borghetto Borbera, Cabella Ligure, Cantalupo Ligure, Carrega Ligure, Grondona, Mongiardino Ligure, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, Stazzano, Vignole Borbera;
3) i comuni dell'Alta Val Lemme ed Alto Ovadese: Belforte Monferrato, Bosio, Carrosio, Casaleggio Boiro, Fraconalto, Lerma, Montaldeo, Mornese, Parodi Ligure, Tagliolo Monferrato, Voltaggio;
4) i comuni dell'Alta Valle Orba, Valle Erro e Bormida di Spigno: Bistagno, Cartosio, Cassinelle, Castelletto d'Erro, Cavatore, Cremolino, Denice, Grognardo, Malvicino, Melazzo, Merana, Molare, Montechiaro d'Acqui, Morbello, Pareto, Ponti, Ponzone, Prasco, Spigno Monferrato, Terzo, Visone;
b) nella Provincia di Asti, i comuni della Langa Astigiana e Val Bormida: Bubbio, Cassinasco, Castel Boglione, Castel Rocchero, Cessole, Loazzolo, Mombaldone, Monastero Bormida, Montabone, Olmo Gentile, Roccaverano, Rocchetta Palafea, San Giorgio Scarampi, Serole, Sessame, Vesime;
c) nella Provincia di Biella:
1) i comuni della Val Sessera: Ailoche, Caprile, Coggiola, Crevacuore, Guardabosone, Portula, Postua, Pray Biellese, Sostegno;
2) i comuni della Valle di Mosso: Bioglio, Callabiana, Camandona, Mosso, Pettinengo, Selve Marcone, Soprana, Trivero, Vallanzengo, Valle Mosso, Valle S. Nicolao, Veglio;
3) i comuni della Valle del Cervo-La Bursch: Andorno Micca, Campiglia Cervo, Miagliano, Pralungo, Ronco Biellese, Piedicavallo, Quittengo, Rosazza, Sagliano Micca, San Paolo Cervo, Tavigliano, Ternengo, Tollegno, Zumaglia;
4) i comuni dell'Alta Valle dell'Elvo: Donato, Graglia, Magnano, Muzzano, Netro, Pollone, Sala Biellese, Sordevolo, Torrazzo, Zimone, Zubiena;
5) i comuni della Bassa Valle dell'Elvo: Camburzano, Mongrando, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore;
6) i comuni delle Prealpi Biellesi: Casapinta, Cerreto Castello, Cossato, Crosa, Curino, Lessona, Masserano, Mezzana Mortigliengo, Piatto, Quaregna, Strona, Valdengo, Vigliano Biellese;
d) nella Provincia di Cuneo:
1) i comuni della Bisalta: Beinette, Boves, Chiusa Pesio, Peveragno, Pianfei;
2) i comuni delle Valli Po, Bronda e Infernotto: Bagnolo Piemonte Barge, Brondello, Castellar, Crissolo, Envie, Gambasca, Martiniana Po, Oncino, Ostana, Paesana, Pagno, Revello, Rifreddo, Sanfront;
3) i comuni della Valle Varaita: Bellino, Brossasco, Casteldelfino, Costigliole Saluzzo, Frassino, Isasca, Melle, Piasco, Pontechianale, Rossana, Sampeyre, Valmala, Venasca, Verzuolo;
4) i comuni della Valle Maira: Acceglio, Busca, Canosio, Cartignano, Celle Macra, Dronero, Elva, Macra, Marmora, Prazzo, Roccabruna, San Damiano Macra, Stroppo, Villar San Costanzo;
5) i comuni della Valle Grana: Bernezzo, Caraglio, Castelmagno, Cervasca, Montemale di Cuneo, Monterosso Grana, Pradleves, Valgrana, Vignolo;
6) i comuni della Valle Stura: Aisone, Argentera, Borgo San Dalmazzo, Demonte, Gaiola, Moiola, Pietraporzio, Rittana, Roccasparvera, Sambuco, Valloriate, Vinadio;
7) i comuni delle Valli Gesso Vermenagna Pesio: Entracque, Limone Piemonte, Roaschia, Robilante, Roccavione, Valdieri, Vernante;
8) i comuni delle Valli Monregalesi: Briaglia, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Monasterolo Casotto, Monastero Vasco, Montaldo Mondovì, Niella Tanaro, Pamparato, Roburent, Roccaforte Mondovì, San Michele Mondovì, Torre Mondovì, Vicoforte, Villanova Mondovì;
9) i comuni dell'Alta Valle Tanaro: Alto, Bagnasco, Briga Alta, Caprauna, Garessio, Nucetto, Ormea, Perlo, Priola;
10) i comuni delle Valli Mongia, Cevetta e Langa Cebana: Battifollo, Castellino Tanaro, Castelnuovo Ceva, Ceva, Cigliè, Igliano, Lesegno, Lisio, Marsaglia, Monbasiglio, Montezemolo, Murazzano, Paroldo, Priero, Roascio, Rocca Cigliè, Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, Scagnello, Torresina, Viola;
11) i comuni dell'Alta Langa: Albaretto della Torre, Arguello, Belvedere Langhe, Benevello, Bonvicino, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Camerana, Cerreto Langhe, Cissone, Cravanzana, Feisoglio, Lequio Berria, Mombarcaro, Monesiglio, Niella Belbo, Prunetto, San Benedetto Belbo, Serravalle Langhe, Somano;
12) i comuni di Langa, Valli Bormida e Uzzone: Bergolo, Castelletto Uzzone, Castino, Cortemilia, Cossano Belbo, Gorzegno, Gottasecca, Levice, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Rocchetta Belbo, Saliceto, Santo Stefano Belbo, Torre Bormida;
e) nella Provincia di Novara, i comuni dei due Laghi: Ameno, Armeno, Colazza, Massino Visconti, Miasino, Pisano, Nebbiuno.
f) nella Provincia di Torino:
1) i comuni della Valle Pellice: Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Luserna S. Giovanni, Lusernetta, Rorà, Torre Pellice, Villar Pellice;
2) i comuni delle Valli Chisone e Germanasca: Fenestrelle, Inverso Pinasca, Massello, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pomaretto, Porte, Pragelato, Prali, Pramollo, Roure, Salza di Pinerolo, S. Germano Chisone, Usseaux, Villar Perosa;
3) i comuni del Pinerolese Pedemontano: Cantalupa, Cumiana, Frossasco, Pinerolo, Prarostino, Roletto, S. Pietro Val Lemina, S. Secondo di Pinerolo;
4) i comuni della Val Sangone: Coazze, Giaveno, Reano, Sangano, Trana, Valgioie;
5) i comuni della Bassa Val di Susa e della Val Cenischia: Almese, Avigliana, Borgone di Susa, Bruzolo, Bussoleno, Caprie, Caselette, Chianocco, Chiusa S. Michele, Condove, Mattie, Meana di Susa, Mompantero, Moncenisio, Novalesa, Rubiana, S. Ambrogio di Torino, S. Antonino di Susa, S. Didero, S. Giorio di Susa, Susa, Vaie, Venaus, Villar Dora, Villar Focchiardo;
6) i comuni dell'Alta Valle di Susa: Bardonecchia, Cesana Torinese, Chiomonte, Claviere, Exilles, Giaglione, Gravere, Oulx, Salbertrand, Sauze di Cesana, Sauze d'Oulx, Sestriere;
7) i comuni della Val Ceronda e Casternone: Fiano, Givoletto, La Cassa, Val della Torre, Vallo Torinese, Varisella;
8) i comuni delle Valli di Lanzo: Ala di Stura, Balangero, Balme, Cafasse, Cantoira, Ceres, Chialamberto, Coassolo Torinese, Corio, Germagnano, Groscavallo, Lanzo Torinese, Lemie, Mezzenile, Monastero di Lanzo, Pessinetto, Traves, Usseglio, Viù;
9) i comuni dell'Alto Canavese: Canischio, Cuorgnè, Forno Canavese, Levone, Pertusio, Prascorsano, Pratiglione, Rivara, Rocca Canavese, S. Colombano Belmonte, Valperga;
10) i comuni delle Valli Orco e Soana: Alpette, Ceresole Reale, Frassinetto, Ingria, Locana, Noasca, Pont Canavese, Ribordone, Ronco Canavese, Sparone, Valprato Soana;
11) i comuni della Val Chiusella: Alice Superiore, Brosso, Issiglio, Lugnacco, Meugliano, Pecco, Rueglio, Trausella, Traversella, Vico Canavese, Vidracco, Vistrorio;
12) i comuni della Valle Sacra: Borgiallo, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Chiesanuova, Cintano, Colleretto Castelnuovo;
13) i comuni della Dora Baltea Canavesana: Andrate, Borgofranco d'Ivrea, Carema, Chiaverano, Nomaglio, Quassolo, Quincinetto, Settimo Vittone, Tavagnasco;
g) nella Provincia del Verbano-Cusio-Ossola:
1) i comuni delle Valli Antigorio e Formazza: Baceno, Crevoladossola, Crodo, Formazza, Montecrestese, Premia, Trasquera, Varzo;
2) i comuni della Valle Vigezzo: Craveggia, Druogno, Malesco, Re, Santa Maria Maggiore, Toceno, Villette;
3) i comuni della Valle Antrona: Antrona Schieranco, Montescheno, Seppiana, Viganella, Villadossola;
4) i comuni della Valle Anzasca: Bannio Anzino, Calasca Castiglione, Ceppo Morelli, Macugnaga, Piedimulera, Pieve Vergonte, Vanzone con San Carlo;
5) i comuni della Valle Ossola: Anzola d'Ossola, Beura Cardezza, Bognanco, Domodossola, Masera, Mergozzo, Ornavasso, Pallanzeno, Premosello Chiovenda, Trontano, Vogogna;
6) i comuni del Cusio-Mottarone: Arola, Baveno, Brovello Carpugnino, Cesara, Gignese, Madonna del Sasso, Nonio, Omegna, Pella, Pettenasco, Quarna Sopra, Quarna Sotto, S. Maurizio D'Opaglio, Stresa;
7) i comuni della Val Strona: Casale Corte Cerro, Germagno, Gravellona Toce, Loreglia, Massiola, Valstrona;
8) i comuni della Val Grande: Arizzano, Aurano, Cambiasca, Caprezzo, Cossogno, Intragna, Miazzina, San Bernardino Verbano, Vignone;
9) i comuni dell'Alto Verbano: Bee, Cannero Riviera, Ghiffa, Oggebbio, Premeno, Trarego Viggiona;
10) i comuni della Valle Cannobina: Cannobio, Cavaglio Spoccia, Cursolo Orasso, Falmenta, Gurro;
h) nella Provincia di Vercelli, i comuni della Valsesia: Alagna Valsesia, Balmuccia, Boccioleto, Borgosesia, Breia, Campertogno, Carcoforo, Cellio, Cervatto, Civiasco, Cravagliana, Fobello, Mollia, Pila, Piode, Quarona, Rassa, Rima S. Giuseppe, Rimasco, Rimella, Riva Valdobbia, Rossa, Sabbia, Scopa, Scopello, Valduggia, Varallo, Vocca.
3. La parte di territorio classificata montana di un comune escluso dalla comunità montana, mantiene la propria classificazione
Art. 6 
1. 
Al comma 1, dell'articolo 4 della l.r. 16/1999, le parole: '' Ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 28, comma 4, della l. 142/1990 '' sono sostituite dalle seguenti:
Ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 27, comma 7, del d.lgs. 267/2000.
.
Art. 7 
1. 
L' articolo 5 della l.r. 16/1999 è sostituito dal seguente:
Art. 5.(Costituzione della comunità montana)
1. Tra i comuni il cui territorio, o parte di esso, ricade in ciascuna delle zone omogenee di cui all'articolo 3, è costituita, in attuazione degli articoli 27 e 28 del d.lgs. 267/2000, la comunità montana.
2. La costituzione della comunità montana avviene con decreto del Presidente della Giunta regionale. In tale provvedimento sono definite le procedure per l'insediamento dell'organo rappresentativo della comunità montana, in armonia con i principi stabiliti dalla normativa in materia di enti locali.
3. Le comunità montane destinate a subire variazioni per effetto di disposizioni di riordino territoriale, sono costituite con il decreto previsto dal comma 2, decorsi centottanta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni di riordino. Nel caso in cui entro tale termine la comunità montana non abbia provveduto all'adozione dello statuto, si applicano gli articoli 57 ter e 57 quater.
4. Per le comunità montane che non sono destinate a subire variazioni territoriali a seguito dell'entrata in vigore di disposizioni di riordino territoriale, il decreto di cui al comma 2 viene emanato all'atto del rinnovo dell'organo rappresentativo.
Art. 8 
1. 
La rubrica dell' articolo 6 della l.r. 16/1999 è sostituita dalla seguente:
Variazioni territoriali delle zone omogenee
.
2. 
Il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 16/1999 è sostituito dal seguente:
2. Le leggi regionali che, nell'ambito dei territori montani di cui all'articolo 2, comma 1, istituiscono nuovi comuni o modificano le circoscrizioni territoriali dei comuni esistenti ai sensi dell' articolo 15 del d.lgs. 267/2000, dispongono altresì circa le conseguenti modifiche delle zone omogenee.
.
Art. 9 
1. 
L'alinea del comma 2, dell'articolo 9, della l.r. 16/1999 è sostituita dalla seguente:
2. L'esercizio associato di funzioni proprie dei comuni o a questi conferite dalla Regione spetta alle comunità montane, cui compete, inoltre, l'esercizio di ogni altra funzione ad esse conferite dai comuni, dalle province e dalla Regione. La comunità montana, in particolare:
.
2. 
Dopo la lettera d) del comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 16/1999, è aggiunta la seguente:
d bis) esercita le funzioni di consorzio di bonifica montana.
.
Art. 10 
1. 
Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 16/1999, le parole: '' In applicazione dell' articolo 3 della l. 142/1990 '' sono sostituite dalle seguenti:
In applicazione dell' articolo 4 del d.lgs. 267/2000
.
Art. 11 
1. 
L' articolo 11 della l.r. 16/1999 è sostituito dal seguente:
Art. 11. (Statuto)
1. La comunità montana adotta il proprio statuto nel rispetto della normativa vigente in materia di ordinamento degli enti locali.
2. Lo statuto stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente e definisce l'ordinamento dei propri uffici e dei servizi pubblici, in armonia con i principi dettati dal titolo V del d.lgs. 267/2000.
3. Nel quadro delle disposizioni statali e di quelle dettate dal capo II, lo statuto stabilisce, in particolare, i principi che regolano il funzionamento degli organi, la loro composizione, le rispettive competenze, nonchè, specificamente, le modalità di elezione dell'organo esecutivo.
4. Lo statuto disciplina le forme della collaborazione fra la comunità montana, i comuni e gli altri enti operanti sul territorio e le modalità della partecipazione popolare e dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.
5. Lo statuto determina infine le forme e i modi di partecipazione e rappresentanza dei comuni non montani inclusi nella zona omogenea.
6. Lo statuto determina altresì la sede e la denominazione dell'ente.
Art. 12 
1. 
L' articolo 12 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 è sostituito dal seguente:
Art. 12. (Adozione dello statuto)
1. Lo statuto è approvato dall'organo rappresentativo della comunità montana.
2. Nella predisposizione dello statuto la comunità montana valuta le relazioni funzionali con gli statuti dei comuni che la costituiscono.
3. Lo statuto è approvato con il voto favorevole dei due terzi dei componenti l'organo rappresentativo. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta in prima od in eventuale seconda convocazione nella seduta in cui per la prima volta l'argomento è posto all'ordine del giorno, la votazione è ripetuta in due successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene in entrambe le sedute il voto favorevole della maggioranza dei componenti l'organo rappresentativo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche od integrazioni dello statuto.
4. Lo statuto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.
5. Le comunità montane comunque modificate per effetto di disposizioni di riordino territoriale, adottano lo statuto entro centottanta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni di riordino.
Art. 13 
1. 
L' articolo 14 della l.r. 16/1999 è sostituito dal seguente:
Art. 14. (Organi della comunità montana)
1. La comunità montana è dotata di un organo rappresentativo, di un organo esecutivo e di un presidente.
Art. 14 
1. 
L' articolo 15 della l.r. 16/1999 è sostituito dal seguente:
Art. 15. (Organo rappresentativo)
1. L'organo rappresentativo della comunità montana svolge un ruolo di indirizzo e controllo.
2. L'organo rappresentativo è composto dai rappresentanti di ciascuno dei comuni montani e parzialmente montani ricadenti nella zona omogenea. Possono far parte dell'organo rappresentativo anche rappresentanti di comuni non montani inclusi nella zona omogenea, secondo quanto previsto dallo statuto a norma dell'articolo 11, comma 5.
3. Il numero dei rappresentanti che ciascun comune elegge in seno all'organo rappresentativo è definito dallo statuto della comunità montana; tale numero non è superiore a tre.
4. I rappresentanti dei comuni sono eletti con il sistema del voto limitato ad una preferenza, in modo da garantire la rappresentatività delle minoranze, ai sensi dell' articolo 27, comma 2, del d.lgs. 267/2000.
5. In caso di scioglimento di un consiglio comunale, i rappresentanti del comune restano in carica sino alla surrogazione da parte del nuovo consiglio comunale e ciò anche nel caso di gestione commissariale e di fusione di comuni facenti parte della comunità montana.
6. Le norme per il funzionamento dell'organo rappresentativo e le relative competenze sono stabilite dallo statuto della comunità montana.
Art. 15 
1. 
L' articolo 17 della l.r. 16/1999 è sostituito dal seguente:
Art. 17. (Durata in carica e rinnovo dell'organo rappresentativo)
1. L'organo rappresentativo della comunità montana dura in carica sino al suo rinnovo, che avviene a seguito del rinnovo della maggioranza dei consigli dei comuni i cui rappresentanti fanno parte dell'organo rappresentativo della comunità montana.
2. L'organo rappresentativo della comunità montana si intende rinnovato con l'avvenuta designazione dei rappresentanti di almeno i quattro quinti dei comuni interessati.
3. La convocazione della prima seduta del nuovo organo rappresentativo è disposta dal presidente uscente entro trenta giorni dal completamento delle comunicazioni di nomina dei rappresentanti da parte dei comuni. Tali comunicazioni debbono essere trasmesse alla comunità montana entro dieci giorni dalla loro efficacia.
4. La seduta di cui al comma 3 è presieduta dal consigliere più anziano di età.
5. I rappresentanti dei comuni non interessati dal turno elettorale restano in carica nell'organo rappresentativo della comunità montana sino alla scadenza del loro mandato e comunque sino alla designazione da parte del comune dei propri rappresentanti.
6. Dalla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali cui sia interessata la maggioranza dei comuni i cui rappresentanti fanno parte dell'organo rappresentativo della comunità montana, l'organo rappresentativo della stessa si limita, fino al rinnovo di cui al comma 2, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
Art. 16 
1. 
L' articolo 19 della l.r. 16/1999 è sostituito dal seguente:
Art. 19. (Organo esecutivo)
1. A norma dell' articolo 47 del d.lgs. 267/2000, l'organo esecutivo è costituito dal presidente, dal vice presidente e da un numero di componenti stabiliti dallo statuto.
2. Il numero dei componenti dell'organo esecutivo non è superiore ad un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei componenti l'organo rappresentativo.
3. Lo statuto stabilisce le competenze, il numero dei componenti e le modalità di elezione dell'organo esecutivo della comunità montana.
Art. 17 
1. 
Al comma 1 dell'articolo 26 della l.r. 16/1999 le parole: '' di cui all' articolo 29 della l. 142/1990 '' sono sostituite dalle seguenti: .
2. 
Al comma 3 dell'articolo 26 della l.r. 16/1999 le parole: '' La Giunta '' sono sostituite dalle seguenti:
L'organo esecutivo
.
3. 
Al comma 4 dell'articolo 26 della l.r. 16/1999 le parole: '' Il Consiglio '' sono sostituite dalle seguenti:
L'organo rappresentativo
.
Art. 18 
1. 
a) 
le parole: '' di cui all' articolo 29, comma 4 della l. 142/1990 '' sono sostituite dalle seguenti: "di cui all' articolo 28, comma 4 del d.lgs. 267/2000";
b) 
le parole: '' ai sensi dell' articolo 15, comma 6, della l. 142/1990 '' sono sostituite dalle seguenti:"ai sensi dell' articolo 20, comma 6 del d.lgs. 267/2000".
Art. 19 
1. 
Al comma 3 dell'articolo 28 della l.r. 16/1999 le parole: '' di cui all' articolo 27 della l. 142/1990 '' sono sostituite dalle seguenti: "di cui all' articolo 34 del d.lgs. 267/2000.".
Art. 20 
1. 
Il comma 4 dell'articolo 29 della l.r. 16/1999 è sostituito dal seguente:
4. La Giunta regionale definisce i criteri di ammissibilità e priorità dei progetti integrati al finanziamento o al cofinanziamento e la misura massima dell'intervento, tenendo conto:
a) della ricaduta economica ed occupazionale dell'intervento;
b) dei benefici ambientali che ne derivano;
c) della localizzazione rispetto alle fasce altimetriche e di marginalità socio-economica di cui all'articolo 4.
2. 
Dopo il comma 4 dell'articolo 29 della l.r. 16/1999 è inserito il seguente:
4 bis. La graduatoria dei progetti integrati viene approvata su proposta di un nucleo di valutazione tecnica appositamente costituito, effettuata sulla base dei criteri di cui al comma 4.
.
Art. 21 
1. 
L' articolo 30 della l.r. 16/1999 è sostituito dal seguente:
Art. 30. (Convenzioni)
1. La Regione promuove i rapporti convenzionali tra la comunità montana ed il comune parzialmente montano escluso dalla medesima in attuazione dell' articolo 27, comma 5 del d.lgs. 267/2000, per la realizzazione, da parte della comunità montana, degli interventi speciali per la montagna, in forza di normative dell'Unione europea e di leggi statali o regionali, nella parte di territorio classificata montana del comune interessato.
2. La convenzione regola espressamente i rapporti finanziari, conseguenti alla sua attuazione, tra la comunità montana ed il comune interessato.
Art. 23 
1. 
Al comma 2 dell'articolo 33 della l.r. 16/1999 le parole: '' di cui agli articoli 22, 23, 24 e 25 della l. 142/1990 '' sono sostituite dalle seguenti:
di cui agli articoli 30, 31 e 114 del d.lgs. 267/2000
.
Art. 24 
(Inserimento dell'articolo 42 bis alla l.r. 16/1999)
1. 
Dopo l' articolo 42 della l.r. 16/1999, è inserito il seguente:
Art. 42 bis (Compendio unico agricolo di montagna)
1. Ai sensi e per gli effetti dell' articolo 5 bis della l. 97/1994, il compendio unico è costituito dai terreni agricoli e dalle relative pertinenze, compresi i fabbricati, anche non confinanti tra loro, purchè destinati in modo unitario all'esercizio dell'impresa agricola, siti nei territori delle comunità montane, acquisiti a qualunque titolo, anche con atti successivi, da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, i quali si impegnino:
a) a coltivare o a condurre i terreni costituiti in compendio unico per un periodo di almeno dieci anni dall'acquisto;
b) a non frazionare il compendio, al di sotto dei limiti della superficie minima indivisibile di cui all'articolo 42 ter, per un periodo di quindici anni dall'acquisto.
Art. 25 
(Inserimento dell'articolo 42 ter alla l.r. 16/1999)
1. 
Dopo l' articolo 42 della l.r. 16/1999, è inserito il seguente:
Art. 42 ter (Superficie minima indivisibile)
1. La superficie minima indivisibile di cui all'articolo 5 bis, commi 1 e 6, della l. 97/1994, rappresenta l'estensione di terreno necessaria e sufficiente a garantire l'esercizio di una conveniente coltivazione del fondo secondo le regole della buona tecnica agraria. Essa costituisce il limite territoriale al di sotto del quale non è consentito procedere, per quindici anni dall'acquisto, al frazionamento dei terreni costituiti in compendio unico ai sensi dell'articolo 42 bis.
2. Al fine di garantire le condizioni idonee all'esercizio delle attività agricole montane, avuto riguardo all'ordinamento produttivo ed alla situazione demografica locale, l'estensione della superficie minima indivisibile è determinata nella misura di cinque ettari.
Art. 26 
1. 
Dopo la lettera d), del comma 1, dell'articolo 50 della l.r. 16/1999, è inserita le seguente:
d bis) i finanziamenti previsti dalla legge regionale 16/2000, per i comuni collinari aventi diritto compresi nella perimetrazione della comunità montana.
.
Art. 27 
(Inserimento del capo VIII bis alla l.r. 16/1999)
1. 
Dopo il capo VIII della l.r. 16/1999, è inserito il seguente: "Capo VIII bis. Disciplina conseguente al riordino territoriale delle comunità montane.".
Art. 28 
(Inserimento dell'articolo 57 bis alla l.r. 16/1999)
1. 
Dopo l' articolo 57 della l.r. 16/1999 è inserito il seguente:
Art. 57 bis. (Provvedimenti conseguenti al riordino territoriale delle comunità montane)
1. A seguito dei decreti di cui all'articolo 5, comma 2, il Presidente della Giunta regionale può adottare ogni atto necessario alla successione delle nuove comunità montane nei rapporti giuridici facenti capo a quelle preesistenti, tenendo conto, ai fini della suddivisione delle risorse, dei criteri previsti dall'articolo 51 per il riparto del fondo regionale della montagna.
2. Le comunità montane ridelimitate per effetto di disposizioni di riordino territoriale,provvedono all'adeguamento del piano pluriennale di sviluppo socio-economico di cui all'articolo 26 entro un anno dalla costituzione.
Art. 29 
(Inserimento dell'articolo 57 ter alla l.r. 16/1999)
1. 
Dopo l' articolo 57 della l.r. 16/1999 è inserito il seguente:
Art. 57 ter. (Composizione provvisoria dell'organo rappresentativo)
1. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 5, comma 3, dalla data di costituzione e fino all'entrata in vigore degli statuti adottati a norma dell'articolo 12, l'organo rappresentativo della comunità montana è costituito da tre rappresentanti eletti dai consigli di tutti i comuni inseriti nella comunità montana, con esclusione dei rappresentanti dei comuni non più compresi nella comunità montana. Qualora lo statuto già adottato dalla comunità montana stabilisca diversamente il numero dei rappresentanti di ciascun comune o disponga forme diverse di partecipazione dei comuni non montani, si applicano le disposizioni dello statuto.
2. Per l'elezione dei rappresentanti dei comuni inseriti in comunità montana si applica l'articolo 15, comma 4.
Art. 30 
(Inserimento dell'articolo 57 quater alla l.r. 16/1999)
1. 
Dopo l' articolo 57 della l.r. 16/1999 è inserito il seguente:
Art. 57 quater. (Procedure transitorie per l'elezione dell'organo esecutivo. Composizione provvisoria)
1. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 5, comma 3, al fine di consentire l'insediamento dell'organo esecutivo e fino alla data di entrata in vigore degli statuti adottati a norma dell'articolo 12, l'organo rappresentativo, nella prima adunanza successiva alla convalida degli eletti, elegge, con unica votazione, il presidente, il vice presidente e l'organo esecutivo.
2. L'elezione avviene sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei componenti l'organo rappresentativo, contenente la lista dei candidati alla carica di presidente, di vice presidente e di componenti dell'organo esecutivo. Il documento è illustrato dal candidato alla carica di presidente.
3. L'elezione avviene a scrutinio palese, a maggioranza assoluta dei componenti l'organo rappresentativo. Nel caso non si raggiunga la maggioranza predetta, si procede all'indizione di due successive votazioni da tenersi in distinte sedute e comunque entro sessanta giorni dalla convalida degli eletti. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza richiesta, l'organo rappresentativo è sciolto secondo le procedure previste dall' articolo 141 del d.lgs. 267/2000.
4. Con la stessa decorrenza e fino allo stesso termine di cui all'articolo 57 ter, comma 1, l'organo esecutivo della comunità montana è composto da:
a) un numero di membri non superiore a 4 quando la comunità montana abbia una popolazione complessiva inferiore a 10 mila abitanti;
b) un numero di membri non superiore a sei quando la comunità montana abbia una popolazione complessiva superiore a 10 mila abitanti.
Art. 31 
(Inserimento dell'articolo 57 quinquies alla l.r. 16/1999)
1. 
Dopo l' articolo 57 della l.r. 16/1999 è inserito il seguente:
Art. 57 quinquies. (Provvedimenti conseguenti alla costituzione di nuove comunità montane)
1. Nel caso di costituzione di nuove comunità montane che derivino dalla fusione o dalla scissione di comunità montane preesistenti, il Presidente della Giunta regionale, oltre ad assumere i provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 2 e di cui all'articolo 57 bis, con proprio decreto, nomina un commissario per ciascuna delle comunità preesistenti.
2. Il commissario viene individuato, di norma, tra i sindaci dei comuni componenti la comunità montana ed assume i poteri degli organi delle stesse sino all'insediamento degli organi rappresentativi delle nuove comunità ed all'elezione degli organi esecutivi e del presidente, effettuate con le procedure di cui agli articoli 57 ter e 57 quater.
Capo III. 
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 32 
(Norme transitorie)
1. 
Le comunità montane adeguano i contenuti dello Statuto ai principi e alle finalità contenuti nel d.lgs. 267/2000 e nella presente legge entro centottanta giorni dalla sua entrata in vigore
2. 
Nelle more dell'approvazione del nuovo statuto e in deroga a quanto previsto all' articolo 57 quater della l.r. 16/99, il presidente, il vice presidente e l'organo esecutivo cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla comunità montana. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri e può essere proposta solo nei confronti dell'intero organo esecutivo; deve contenere la proposta di nuove linee politico-amministrative, di un nuovo presidente della comunità montana e di un nuovo esecutivo. La mozione viene messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione del nuovo esecutivo proposto.
3. 
Fino all'emanazione dei decreti del Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 5, comma 2, le comunità montane sono quelle elencate nell'allegato B. Per il riordino territoriale effettuato con la presente legge non si applica l' articolo 60 della l.r. 16/1999.
Art. 33 
(Abrogazioni)
1. 
Sono abrogate in particolare le seguenti disposizioni:
a) 
gli articoli 7, 8, 13, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 32, 34 e 35 della l.r. 16/1999;
b) 
i commi 2 e 3 dell' articolo 1 della l.r. 16/1999;
2. 
Nella rubrica dell' articolo 1 della l.r. 16/1999 sono soppresse le parole:
ed ambito di applicazione
.
3. 
Dopo l' articolo 23 della l.r. 16/1999 le parole: "Capo III. Uffici e personale della Comunità montana" sono soppresse.
4. 
Al comma 3 dell'articolo 29 della l.r. 16/1999 le parole: "e resa operante con decreto del Presidente della Giunta regionale" sono soppresse.

Allegato A. 

Territori montani della Regione Piemonte, individuati per Comune di appartenenza (Articolo 4)

I Comuni il cui territorio è interamente montano vengono elencati senza alcuna specificazione.

Per i comuni il cui territorio è parzialmente montano vengono indicati i fogli di mappa corrispondenti, anche in parte (p), al territorio montano, ovvero i fogli di mappa corrispondenti, anche in parte (p), al territorio non montano; in quest'ultimo caso il territorio montano è individuato per differenza.

a) Provincia di Alessandria:

1) Albera Ligure

2) Arquata Scrivia (territori montani: 6p; 7; 8; 12p; 13p; 14; 15; 16p; dal 17 al 27)

3) Avolasca

4) Borghetto Borbera

5) Bosio

6) Brignano Frascata

7) Cabella Ligure

8) Cantalupo Ligure

9) Carrega Ligure

10) Carrosio

11) Cartosio

12) Casaleggio Boiro

13) Casasco

14) Cassinelle

15) Castellania

16) Castelletto d'Erro

17) Cavatore

18) Costa Vescovato

19) Denice

20) Dernice

21) Fabbrica Curone

22) Fraconalto

23) Garbagna

24) Gremiasco

25) Grondona

26) Lerma

27) Malvicino

28) Merana

29) Molare

30) Momperone

31) Mongiardino Ligure

32) Monleale

33) Montacuto

34) Montechiaro d'Acqui

35) Montegioco

36) Montemarzino

37) Morbello

38) Mornese

39) Pareto

40) Ponzone

41) Pozzol Groppo

42) Roccaforte Ligure

43) Rocchetta Ligure

44) San Sebastiano Curone

45) Serravalle Scrivia (territori montani: 13; 16p)

46) Spigno Monferrato

47) Stazzano

48) Tagliolo Monferrato

49) Vignole Borbera

50) Voltaggio

b) Provincia di Asti:

1) Bubbio

2) Cassinasco

3) Cessole

4) Loazzolo

5) Mombaldone

6) Monastero Bormida

7) Olmo Gentile

8) Roccaverano

9) San Giorgio Scarampi

10) Serole

11) Sessame

12) Vesime

c) Provincia di Biella:

1) Ailoche

2) Andorno Micca

3) Biella (territori montani: 1; 2; 3; 4; 5; 6p; dal 12 al 19; 20p; 21p; 33p; 35; 36; 37p; 39p; dal 68 al 75)

4) Bioglio

5) Callabiana

6) Camandona

7) Camburzano

8) Campiglia Cervo

9) Caprile

10) Casapinta

11) Cerreto Castello

12) Coggiola

13) Cossato (territori montani: dall'1 al 15; 16p; dal 17 al 21; 22p; 23p; 24p)

14) Crevacuore

15) Crosa

16) Curino

17) Donato

18) Graglia

19) Lessona (territori montani: 1; 3p; 4; 5; 7)

20) Magnano

21) Mezzana Mortigliengo

22) Miagliano

23) Mongrando

24) Mosso

25) Muzzano

26) Netro

27) Occhieppo Inferiore

28) Occhieppo Superiore

29) Pettinengo

30) Piatto

31) Piedicavallo

32) Pollone

33) Portula

34) Pralungo

35) Pray Biellese

36) Quaregna

37) Quittengo

38) Ronco Biellese

39) Rosazza

40) Sagliano Micca

41) Sala Biellese

42) San Paolo Cervo

43) Selve Marcone

44) Soprana

45) Sordevolo

46) Sostegno

47) Strona

48) Tavigliano

49) Ternengo

50) Tollegno

51) Torrazzo

52) Trivero

53) Valdengo

54) Vallanzengo

55) Valle Mosso

56) Valle S.Nicolao

57) Veglio

58) Vigliano Biellese (territori montani: dall'1 all'8)

59) Zimone

60) Zubiena

61) Zumaglia

d) Provincia di Cuneo:

1) Acceglio

2) Aisone

3) Albaretto della Torre

4) Alto

5) Argentera

6) Arguello

7) Bagnasco

8) Bagnolo Piemonte (territori non montani: dal 4 al 17; 18p; 19; dal 33 al 35)

9) Barge (territori non montani: dall'1 al 46; 47p; 52p; dal 53 al 59)

10) Battifollo

11) Bellino

12) Belvedere Langhe

13) Benevello

14) Bergolo

15) Bernezzo

16) Bonvicino

17) Borgo San Dalmazzo (territori non montani: dall'1 al 9; dal 15 al 18)

18) Borgomale

19) Bosia

20) Bossolasco

21) Boves (territori non montani: dall'1 all'8, dal 10 al 12, 20)

22) Briaglia

23) Briga Alta

24) Brondello

25) Brossasco

26) Busca (territori non montani: dall'1 al 62; dal 67 al 71)

27) Camerana

28) Canosio

29) Caprauna

30) Caraglio (territori non montani: dall'1 al 32; 50)

31) Cartignano

32) Casteldelfino

33) Castellar

34) Castelletto Uzzone

35) Castellino Tanaro

36) Castelmagno

37) Castelnuovo di Ceva

38) Castino

39) Celle di Macra

40) Cerreto Langhe

41) Cervasca

42) Ceva

43) Chiusa Pesio

44) Cigliè

45) Cissone

46) Cortemilia

47) Costigliole Saluzzo (territori non montani: dall'1 all'8; dal 19 al 21)

48) Cravanzana

49) Crissolo

50) Demonte

51) Dronero

52) Elva

53) Entracque

54) Envie (territori non montani: dal 4 al 12; dal 19 al 21)

55) Feisoglio

56) Frabosa Soprana

57) Frabosa Sottana

58) Frassino

59) Gaiola

60) Gambasca

61) Garessio

62) Gorzegno

63) Gottasecca

64) Igliano

65) Isasca

66) Lequio Berria

67) Lesegno

68) Levice

69) Limone Piemonte

70) Lisio

71) Macra

72) Magliano Alpi (territori montani: dal 29 al 32)

73) Marmora

74) Marsaglia

75) Martiniana Po

76) Melle

77) Moiola

78) Mombarcaro

79) Mombasiglio

80) Monastero Vasco

81) Monasterolo Casotto

82) Monesiglio

83) Montaldo Mondovì

84) Montemale di Cuneo

85) Monterosso Grana

86) Montezemolo

87) Murazzano

88) Niella Belbo

89) Nucetto

90) Oncino

91) Ormea

92) Ostana

93) Paesana

94) Pagno

95) Pamparato

96) Paroldo

97) Perletto

98) Perlo

99) Peveragno (territori non montani: dall'1 al 4; dal 7 al 13; 15; 16; dal 18 al 21)

100) Pezzolo Valle Uzzone

101) Pianfei (territori montani: dal 16 al 20)

102) Piasco

103) Pietraporzio

104) Pontechianale

105) Pradleves

106) Prazzo

107) Priero

108) Priola

109) Prunetto

110) Revello (territori montani: dal 44 al 52)

111) Rifreddo

112) Rittana

113) Roaschia

114) Roascio

115) Robilante

116) Roburent

117) Rocca Cigliè

118) Roccabruna

119) Roccaforte Mondovì

120) Roccasparvera

121) Roccavione

122) Rocchetta Belbo

123) Rossana

124) Sale delle Langhe

125) Sale San Giovanni

126) Saliceto

127) Sambuco

128) Sampeyre

129) San Benedetto Belbo

130) San Damiano Macra

131) San Michele Mondovì

132) Sanfront

133) Scagnello

134) Serravalle Langhe

135) Somano

136) Stroppo

137) Torre Bormida

138) Torre Mondovì

139) Torresina

140) Valdieri

141) Valgrana

142) Valloriate

143) Valmala

144) Venasca

145) Vernante

146) Verzuolo (territori non montani: 3p; dal 4 all'11; dal 21 al 26. Comune censuario di Villanovetta: 1p; 2; 3; 4)

147) Vicoforte

148) Vignolo

149) Villanova Mondovì (territori montani: 26p; 27; 28p; 31p; dal 32 al 43)

150) Villar San Costanzo

151) Vinadio

152) Viola

e) Provincia di Novara:

1) Armeno

2) Massino Visconti

3) Nebbiuno

f) Provincia di Torino:

1) Ala di Stura

2) Alice Superiore

3) Almese

4) Alpette

5) Andrate

6) Angrogna

7) Avigliana (territori montani: dal 14 al 16)

8) Balangero

9) Balme

10) Bardonecchia

11) Bibiana

12) Bobbio Pellice

13) Borgiallo

14) Borgone di Susa

15) Bricherasio

16) Brosso

17) Bruzolo

18) Bussoleno

19) Cafasse

20) Canischio

21) Cantalupa

22) Cantoira

23) Caprie

24) Carema

25) Caselette

26) Castellamonte

27) Castelnuovo Nigra

28) Ceres

29) Ceresole Reale

30) Cesana Torinese

31) Chialamberto

32) Chianocco

33) Chiesanuova

34) Chiomonte

35) Chiusa S. Michele

36) Cintano

37) Claviere

38) Coassolo Torinese

39) Coazze

40) Colleretto Castelnuovo

41) Condove

42) Corio

43) Cumiana (territori montani: dall'1 al 23; 34; dal 36 al 39; Tavernette 1,7)

44) Cuorgnè

45) Exilles

46) Fenestrelle

47) Forno Canavese

48) Frassinetto

49) Frossasco

50) Germagnano

51) Giaglione

52) Giaveno

53) Givoletto

54) Gravere

55) Groscavallo

56) Ingria

57) Inverso Pinasca

58) Issiglio

59) La Cassa

60) Lanzo Torinese

61) Lemie

62) Levone

63) Locana

64) Lugnacco

65) Luserna S. Giovanni

66) Lusernetta

67) Massello

68) Mattie

69) Meana di Susa

70) Meugliano

71) Mezzenile

72) Mompantero

73) Monastero di Lanzo

74) Moncenisio

75) Noasca

76) Nomaglio

77) Novalesa

78) Oulx

79) Pecco

80) Perosa Argentina

81) Perrero

82) Pertusio

83) Pessinetto

84) Pinasca

85) Pinerolo (territori montani: dall'1 al 7; Abbadia A. 1; 2)

86) Piossasco (territori montani: dal 5 al 9; 13; 14; 28; 29; 31; 32; 33; 36)

87) Pomaretto

88) Pont Canavese

89) Porte

90) Pragelato

91) Prali

92) Pramollo

93) Prarostino

94) Prascorsano

95) Pratiglione

96) Quassolo

97) Quincinetto

98) Reano

99) Ribordone

100) Rivara

101) Roletto

102) Ronco Canavese

103) Rorà

104) Roure

105) Rubiana

106) Rueglio

107) S.Didero

108) S.Ambrogio di Torino

109) S.Antonino di Susa

110) S.Colombano Belmonte

111) S.Germano Chisone

112) S.Giorio di Susa

113) S.Pietro Val Lemina

114) S.Secondo di Pinerolo

115) Salbertrand

116) Salza di Pinerolo

117) Sangano

118) Sauze d'Oulx

119) Sauze di Cesana

120) Sestriere

121) Settimo Vittone

122) Sparone

123) Susa

124) Tavagnasco

125) Torre Pellice

126) Trana

127) Trausella

128) Traversella

129) Traves

130) Usseaux

131) Usseglio

132) Vaie

133) Val della Torre

134) Valgioie

135) Vallo Torinese

136) Valperga

137) Valprato Soana

138) Varisella

139) Venaus

140) Vico Canavese

141) Vidracco

142) Villar Dora

143) Villar Focchiardo

144) Villar Pellice

145) Villar Perosa

146) Vistrorio

147) Viù

g) Provincia del Verbano-Cusio-Ossola:

1) Antrona Schieranco

2) Anzola d'Ossola

3) Arizzano

4) Arola

5) Aurano

6) Baceno

7) Bannio Anzino

8) Baveno

9) Bee

10) Beura Cardezza

11) Bognanco

12) Brovello Carpugnino

13) Calasca Castiglione

14) Cambiasca

15) Cannero Riviera

16) Cannobio

17) Caprezzo

18) Casale Corte Cerro

19) Cavaglio Spoccia

20) Ceppo Morelli

21) Cesara

22) Cossogno

23) Craveggia

24) Crevoladossola

25) Crodo

26) Cursolo Orasso

27) Domodossola

28) Druogno

29) Falmenta

30) Formazza

31) Germagno

32) Ghiffa

33) Gignese

34) Gravellona Toce

35) Gurro

36) Intragna

37) Loreglia

38) Macugnaga

39) Madonna del Sasso

40) Malesco

41) Masera

42) Massiola

43) Mergozzo

44) Miazzina

45) Montecrestese

46) Montescheno

47) Nonio

48) Oggebbio

49) Omegna

50) Ornavasso

51) Pallanzeno

52) Piedimulera

53) Pieve Vergonte

54) Premeno

55) Premia

56) Premosello Chiovenda

57) Quarna Sopra

58) Quarna Sotto

59) Re

60) San Bernardino Verbano

61) Santa Maria Maggiore

62) Seppiana

63) Stresa (territori non montani: 6p; 7p; 11p; 12p; dal 13 al 17; 19p; dal 20 al 38)

64) Toceno

65) Trarego Viggiona

66) Trasquera

67) Trontano

68) Valstrona

69) Vanzone con San Carlo

70) Varzo

71) Viganella

72) Vignone

73) Villadossola

74) Villette

75) Vogogna

h) Provincia di Vercelli:

1) Alagna Valsesia

2) Balmuccia

3) Boccioleto

4) Borgosesia

5) Breia

6) Campertogno

7) Carcoforo

8) Cellio

9) Cervatto

10) Civiasco

11) Cravagliana

12) Fobello

13) Guardabosone

14) Mollia

15) Pila

16) Piode

17) Postua

18) Quarona

19) Rassa

20) Rima S. Giuseppe

21) Rimasco

22) Rimella

23) Riva Valdobbia

24) Rossa

25) Sabbia

26) Scopa

27) Scopello

28) Valduggia

29) Varallo

30) Vocca.

Allegato B

Comunità Montane della Regione Piemonte costituite al 30.9.2001 (Art. 32)

a) nella Provincia di Alessandria:

1) Comunità montana Valli Curone Grue Ossona (Avolasca, Brignano Frascata, Casasco, Castellania, Costa Vescovato, Dernice, Fabbrica Curone, Garbagna, Gremiasco, Momperone, Monleale, Montacuto, Montegioco, Montemarzino, Pozzol Groppo, San Sebastiano Curone);

2) Comunità montana Val Borbera e Valle Spinti (Albera Ligure, Borghetto Borbera, Cabella Ligure, Cantalupo Ligure, Carrega Ligure, Grondona, Mongiardino Ligure, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, Stazzano, Vignole Borbera);

3) Comunità montana Alta Val Lemme ed Alto Ovadese (Bosio, Carrosio, Casaleggio Boiro, Fraconalto, Lerma, Mornese, Tagliolo Monferrato, Voltaggio);

4) Comunità montana Alta Valle Orba, Valle Erro e Bormida di Spigno (Cartosio, Cassinelle, Castelletto d'Erro, Cavatore, Denice, Malvicino, Merana, Molare, Montechiaro d'Acqui, Morbello, Pareto, Ponzone, Spigno Monferrato);

b) nella Provincia di Asti:

1) Comunità montana Langa Astigiana, Val Bormida (Bubbio, Cassinasco, Castel Boglione, Castel Rocchero, Cessole, Loazzolo, Mombaldone, Monastero Bormida, Montabone, Olmo Gentile, Roccaverano, Rocchetta Palafea, San Giorgio Scarampi, Serole, Sessame, Vesime).

c) nella Provincia di Biella:

1) Comunità montana Val Sessera (Ailoche, Caprile, Coggiola, Crevacuore, Guardabosone, Portula, Postua, Pray Biellese, Sostegno);

2) Comunità montana Valle di Mosso (Bioglio, Callabiana, Camandona, Mosso, Pettinengo, Selve Marcone, Soprana, Trivero, Vallanzengo, Valle Mosso, Valle S. Nicolao, Veglio);

3) Comunità montana Alta Valle del Cervo-La Bursch (Campiglia Cervo, Piedicavallo, Quittengo, Rosazza, San Paolo Cervo);

4) Comunità montana Bassa Valle del Cervo è (Andorno Micca, Miagliano, Pralungo, Ronco Biellese, Sagliano Micca, Tavigliano, Ternengo, Tollegno, Zumaglia);

5) Comunità montana Alta Valle dell'Elvo (Donato, Graglia, Magnano, Muzzano, Netro, Pollone, Sala Biellese, Sordevolo, Torrazzo, Zimone);

6) Comunità montana Bassa Valle dell'Elvo (Camburzano, Mongrando, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Zubiena);

7) Comunità montana Prealpi Biellesi (Casapinta, Cerreto Castello, Crosa, Curino, Mezzana Mortigliengo, Piatto, Quaregna, Strona, Valdengo, nonchè i territori classificati montani dei Comuni di Cossato, Lessona, Vigliano Biellese);

d) nella Provincia di Cuneo:

1) Comunità montana Valli Po, Bronda e Infernotto (Brondello, Castellar, Crissolo, Gambasca, Martiniana Po, Oncino, Ostana, Paesana, Pagno, Rifreddo, Sanfront nonchè il territorio classificato montano dei Comuni di Bagnolo Piemonte, Barge, Envie, Revello);

3) Comunità montana Valle Varaita (Bellino, Brossasco, Casteldelfino, Frassino, Isasca, Melle, Piasco, Pontechianale, Rossana, Sampeyre, Valmala, Venasca, nonchè il territorio classificato montano deComunità montanadi Costigliole Saluzzo, Verzuolo);

4) Comunità montana Valle Maira (Acceglio, Busca, Canosio, Cartignano, Celle Macra, Dronero, Elva, Macra, Marmora, Prazzo, Roccabruna, San Damiano Macra, Stroppo, Villar San Costanzo);

5) Comunità montana Valle Grana (Bernezzo, Castelmagno, Cervasca, Montemale di Cuneo, Monterosso Grana, Pradleves, Valgrana, Vignolo, nonchè il territorio classificato montano del Comune di Caraglio);

6) Comunità montana Valle Stura (Aisone, Argentera, Demonte, Gaiola, Moiola, Pietraporzio, Rittana, Roccasparvera, Sambuco, Valloriate, Vinadio, nonchè il territorio classificato montano del Comune di Borgo San Dalmazzo);

7) Comunità montana Valli Gesso Vermenagna Pesio (Chiusa Pesio, Entracque, Limone Piemonte, Roaschia, Robilante, Roccavione, Valdieri, Vernante, nonchè il territorio classificato montano dei Comuni di Boves e Peveragno );

8) Comunità montana Valli Monregalesi (Briaglia, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Monasterolo Casotto, Monastero Vasco, Montaldo Mondovì, Niella Tanaro, Pamparato, Roburent, Roccaforte Mondovì, San Michele Mondovì, Torre Mondovì, Vicoforte, nonchè il territorio classificato montano del Comune di Villanova Mondovì);

9) Comunità montana Alta Valle Tanaro (Alto, Bagnasco, Briga Alta, Caprauna, Garessio, Nucetto, Ormea, Perlo, Priola);

10) Comunità montana Valli Mongia, Cevetta e Langa Cebana (Battifollo, Castellino Tanaro, Castelnuovo Ceva, Cigliè, Igliano, Lisio, Marsaglia, Monbasiglio, Montezemolo, Murazzano, Paroldo, Priero, Roascio, Rocca Cigliè, Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, Scagnello, Torresina, Viola nonchè i territori classificati montani dei Comuni di Ceva e di Lesegno);

11) Comunità montana Alta Langa (Albaretto della Torre, Arguello, Belvedere Langhe, Benevello, Bonvicino, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Camerana, Cerreto Langhe, Cissone, Cravanzana, Feisoglio, Lequio Berria, Mombarcaro, Monesiglio, Niella Belbo, Prunetto, San Benedetto Belbo, Serravalle Langhe, Somano);

12) Comunità montana Langa, Valli Bormida e Uzzone (Bergolo, Castelletto Uzzone, Castino, Cortemilia, Gorzegno, Gottasecca, Levice, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Rocchetta Belbo, Saliceto, Torre Bormida);

e) nella Provincia di Novara:

1) Comunità montana dei Due Laghi (Armeno, Massino Visconti, Nebbiuno).

f) nella Provincia di Torino:

1) Comunità montana Valle Pellice (Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Luserna S. Giovanni, Lusernetta, Rorà, Torre Pellice, Villar Pellice);

2) Comunità montana Valli Chisone e Germanasca (Fenestrelle, Inverso Pinasca, Massello, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pomaretto, Porte, Pragelato, Prali, Pramollo, Roure, Salza di Pinerolo, S. Germano Chisone, Usseaux, Villar Perosa );

3) Comunità montana Pinerolese Pedemontano (Cantalupa, Frossasco, Prarostino, Roletto, S. Pietro Val Lemina, S. Secondo di Pinerolo, nonchè il territorio classificato montano del Comune di Cumiana);

4) Comunità montana Val Sangone (Coazze, Giaveno, Reano, Sangano, Trana, Valgioie);

5) Comunità montana Bassa Val di Susa e della Val Cenischia (Almese, Avigliana, Borgone di Susa, Bruzolo, Bussoleno, Caprie, Caselette, Chianocco, Chiusa S. Michele, Condove, Mattie, Meana di Susa, Mompantero, Moncenisio, Novalesa, Rubiana, S. Ambrogio di Torino, S. Antonino di Susa, S. Didero, S. Giorio di Susa, Susa, Vaie, Venaus, Villar Dora, Villar Focchiardo );

6) Comunità montana Alta Valle di Susa (Bardonecchia, Cesana Torinese, Chiomonte, Claviere, Exilles, Giaglione, Gravere, Oulx, Salbertrand, Sauze di Cesana, Sauze d'Oulx, Sestriere);

7) Comunità montana Val Ceronda e Casternone ( Givoletto, La Cassa, Val della Torre, Vallo Torinese, Varisella);

8) Comunità montana Valli di Lanzo (Ala di Stura, Balangero, Balme, Cafasse, Cantoira, Ceres, Chialamberto, Coassolo Torinese, Corio, Germagnano, Groscavallo, Lanzo Torinese, Lemie, Mezzenile, Monastero di Lanzo, Pessinetto, Traves, Usseglio, Viù);

9) Comunità montana Alto Canavese (Canischio, Cuorgnè, Forno Canavese, Levone, Pertusio, Prascorsano, Pratiglione, Rivara, S. Colombano Belmonte, Valperga);

10) Comunità montana Valli Orco e Soana (Alpette, Ceresole Reale, Frassinetto, Ingria, Locana, Noasca, Pont Canavese, Ribordone, Ronco Canavese, Sparone, Valprato Soana);

11) Comunità montana Val Chiusella (Alice Superiore, Brosso, Issiglio, Lugnacco, Meugliano, Pecco, Rueglio, Trausella, Traversella, Vico Canavese, Vidracco, Vistrorio);

12) Comunità montana Valle Sacra (Borgiallo, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Chiesanuova, Cintano, Colleretto Castelnuovo);

13) Comunità montana Dora Baltea Canavesana (Andrate, Carema, Nomaglio, Quassolo, Quincinetto, Settimo Vittone, Tavagnasco);

g) nella Provincia del Verbano-Cusio-Ossola:

1) Comunità montana Valli Antigorio e Formazza, ora denominata "Antigorio Divedro Formazza" (Baceno, Crevoladossola, Crodo, Formazza, Montecrestese, Premia, Trasquera, Varzo);

2) Comunità montana Valle Vigezzo (Craveggia, Druogno, Malesco, Re, Santa Maria Maggiore, Toceno, Villette);

3) Comunità montana Valle Antrona (Antrona Schieranco, Montescheno, Seppiana, Viganella, Villadossola);

4) Comunità montana Valle Anzasca, ora denominata "Monte Rosa" (Bannio Anzino, Calasca Castiglione, Ceppo Morelli, Macugnaga, Piedimulera, Pieve Vergonte, Vanzone con San Carlo);

5) Comunità montana Valle Ossola (Anzola d'Ossola, Beura Cardezza, Bognanco, Domodossola, Masera, Mergozzo, Ornavasso, Pallanzeno, Premosello Chiovenda, Trontano, Vogogna);

6) Comunità montana Cusio-Mottarone (Arola, Baveno, Brovello Carpugnino, Cesara, Gignese, Madonna del Sasso, Nonio, Omegna, Quarna Sopra, Quarna Sotto, Stresa);

7) Comunità montana Val Strona, ora denominata "dello Strona e Basso Toce" (Casale Corte Cerro, Germagno, Gravellona Toce, Loreglia, Massiola, Valstrona);

8) Comunità montana Val Grande (Arizzano, Aurano, Cambiasca, Caprezzo, Cossogno, Intragna, Miazzina, San Bernardino Verbano, Vignone);

9) Comunità montana Alto Verbano (Bee, Cannero Riviera, Ghiffa, Oggebbio, Premeno, Trarego Viggiona);

10) Comunità montana Valle Cannobina (Cannobio, Cavaglio Spoccia, Cursolo Orasso, Falmenta, Gurro);

h) nella Provincia di Vercelli:

1) Comunità montana Valsesia (Alagna Valsesia, Balmuccia, Boccioleto, Borgosesia, Breia, Campertogno, Carcoforo, Cellio, Cervatto, Civiasco, Cravagliana, Fobello, Mollia, Pila, Piode, Quarona, Rassa, Rima S. Giuseppe, Rimasco, Rimella, Riva Valdobbia, Rossa, Sabbia, Scopa, Scopello, Valduggia, Varallo, Vocca).