Misure urgenti per l'avviamento al lavoro di soggetti tossicodipendenti o alcoldipendenti.
Altri firmatari
Art. 1
(Modificazioni alla
l.r. 28/1993)
1.
Dopo l'
art.13 della legge regionale 14 giugno 1993, n. 28 '' Misure straordinarie per incentivare l'occupazione mediante la promozione e il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali e per l'inserimento in nuovi posti di lavoro rivolti a soggetti svantaggiati '' è aggiunto il seguente art. 14:
Art. 14 (Estensione dei benefici)
1. Sono altresì ammessi ai benefici stabiliti all'art. 13, comma 3, nel rispetto della regola comunitaria del de minimis, le imprese o cooperative che assumano tossicodipendenti o alcoldipendenti in trattamento presso i servizi pubblici per le tossicodipendenze o presso gli enti ausiliari di cui agli artt. 115 e 116
del DPR 309/1990, ed ex tossicodipendenti o alcoldipendenti che abbiano concluso un percorso riabilitativo da non più di 24 mesi.