Modificazioni alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 31 'Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche '
Art. 1.
1.
La lettera c) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 31 (Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche) e' sostituita dalla seguente:
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c) gli impianti che impiegano piu' sorgenti luminose complessivamente non superiori a 25 mila lumen;