Disegno di legge regionale n. 365 licenziato il 15 febbraio 2002
Disposizioni per la copertura del disavanzo della Sanita' dell'anno 2000

Art. 1. 
1. 
Al finanziamento della quota del 70 per cento degli oneri finanziari del mutuo stipulato a copertura del disavanzo relativo all'anno 2000 di pertinenza regionale in base all'accordo fra lo Stato e le Regioni dell'8/8/2001, provvedono le Aziende sanitarie locali (ASL) e le Aziende sanitarie ospedaliere (ASO) in proporzione alla singola quota di disavanzo.
2. 
Le Aziende sanitarie regionali fanno fronte alla relativa spesa, in via prioritaria, con alienazioni del patrimonio disponibile.
Art. 2. 
1. 
Gli oneri del mutuo, di cui all'art. 1, comma 1, rappresentati dalla relativa rata di ammortamento, sono iscritti nel bilancio regionale per poterne disporre il pagamento all'Istituto mutuante.
2. 
Le Aziende sanitarie regionali, per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, trasferiscono alla Regione la quota di partecipazione agli oneri del mutuo stipulato dalla Regione, quale compartecipazione alla copertura del disavanzo a carico dei rispettivi bilanci.
3. 
Il pagamento della quota degli oneri del mutuo di cui al comma 1, a carico delle risorse proprie della Regione, avviene nel rispetto del vincolo di destinazione delle spese sanitarie di cui all'art. 8 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10, della legge 13 maggio 1999, n. 133).
Art. 3. 
1. 
Alla copertura della quota di disavanzo dell'anno 2000, a carico diretto della Regione, si provvede in sede di predisposizione del bilancio di previsione per l'anno 2002.
Art. 4. 
1. 
La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.