Disegno di legge regionale n. 346 licenziato il 20 dicembre 2001
Costituzione dell'Agenzia interregionale per la gestione del fiume Po

Art. 1. 
(Oggetto e finalita')
1. 
Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) che necessitano di una gestione unitaria ed interregionale del bacino del Po, la Regione Piemonte concorre all'istituzione dell'agenzia interregionale per il fiume Po di seguito denominata agenzia. 2. Con successivo provvedimento del Consiglio, la Regione organizza le funzioni amministrative che richiedono l'esercizio a livello regionale ai sensi dell'articolo 59, comma 1, della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n 112), prevedendo articolazioni funzionali a livello di domini fluviali, anche in attuazione dell'articolo 60, comma 3, della l.r. 44/2000.
Art. 2. 
(Accordo costitutivo)
1. 
L'organizzazione e le funzioni dell'agenzia sono disciplinati dalle disposizioni dell'accordo costitutivo allegato alla presente legge, quale parte integrante della stessa.
2. 
Le modifiche all'accordo, da adottarsi previa intesa fra le Regioni interessate, sono approvate con apposita deliberazione del Consiglio regionale.
Art. 3. 
(Efficacia della legge)
1. 
Le disposizioni della presente legge assumono efficacia dalla data di entrata in vigore dell'ultima delle leggi istitutive dell'agenzia, emanate dalle Regioni interessate.
Art. 4. 
(Disposizioni finanziarie)
1. 
La Regione, in fase di prima applicazione della legge, utilizza per le spese di funzionamento e per le spese di esercizio delle funzioni attribuite all'agenzia le risorse trasferite dallo Stato in attuazione del d.lgs.112/1998, trasferendole annualmente all'agenzia.
2. 
I conseguenti movimenti finanziari sul bilancio regionale sono regolati con successivi atti amministrativi.
3. 
Nella fase successiva la Giunta regionale, viste le previsioni annuali dell'agenzia, assegna risorse per le finalita' di cui al comma 1, nei limiti delle disponibilita' finanziarie del bilancio regionale.