Proposta di legge regionale n. 294 licenziata il 21 novembre 2001
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 gennaio 2001, n.1 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni) .

Art. 1 
(Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1)
1. 
Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 7 gennaio 2001, n.1 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni) la parola "sette" è sostituita da "otto".
2. 
Il comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 1/2001 è sostituito dai seguenti:
2. Allorchè il comitato debba procedere a votazione e si verifichi un caso di parità il voto del Presidente conta il doppio.
2 bis. Il comitato, nella sua prima seduta elegge due Vicepresidenti con voto limitato a 1. I Vicepresidenti esercitano, alternativamente per un periodo di sei mesi, le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento
Art. 2 
(Norma transitoria)
1. 
In sede di prima applicazione il Consiglio regionale procede all'integrazione del Comitato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
Art. 3 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.