Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1996, n. 73 (Finanziamento Residenze assistenziali, flessibili, Residenze sanitarie assistenziali, e interventi di manutenzione straordinaria alle strutture sanitarie)
Art. 1.
(Modifica all'articolo 1 della legge regionale 73/1996)
1.
Il comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 73/1996 e' sostituito dal seguente:
.
1. La Regione, al fine di concorrere al superamento delle situazioni di difficolta' e di disagio sociale derivanti dalla costante crescita di soggetti, soprattutto anziani, affetti da diverse forme di disabilita', favorisce l'attivazione di Residenze assistenziali flessibili (RAF) e Residenze sanitarie assistenze (RSA), concedendo contributi decennali a soggetti attuatori pubblici e privati che operano sul territorio regionale.
Art. 2.
(Abrogazione dell'articolo 3, comma 3 della legge regionale 73/1996)
1.
Il comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 73/1996 e' abrogato.
Art. 3.
(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 73/1996)
1.
All'articolo 4, comma 2 della l.r. 73/96 e' soppressa la locuzione "senza possibilita' di proroga".
2.
Il comma 7 dell'articolo 4 della l.r. 73/1996 e' sostituito dal seguente:
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7. Con determinazione dirigenziale, a seguito del collaudo amministrativo e dell'autorizzazione al funzionamento del presidio, sono determinate in via definitiva le annualita' del contributo
3.
Il comma 9 dell'articolo 4 della l.r. 73/1996 e' sostituito dal seguente:
.
9. Il mancato rispetto delle condizioni stabilite nell'atto di concessione comporta la decadenza dal contributo
4.
Dopo il comma 9 dell'articolo 4 della l.r. 73/1996 e' inserito il seguente comma 9-bis:
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9-bis. Eventuali proroghe per la presentazione del progetto definitivo di cui al comma 2 e per l'inizio e l'ultimazione dei lavori possono essere concesse, dietro preventiva e motivata istanza, per un periodo di norma non superiore a nove mesi. Non entrano nel computo delle proroghe i ritardi dovuti a fatti esulanti dall'ordinaria diligenza.
Art. 4.
(Norme transitorie)
1.
In deroga alle previsioni di cui all'articolo 3, comma 2 della l.r. 73/1996, le istanze di finanziamento relative al bando emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 4 della citata legge regionale ed operante alla data di entrata in vigore della presente legge sono ammesse a contributo anche in assenza del parere favorevole dell'Azienda sanitaria locale e del soggetto gestore dell'attivita' socio-assistenziale competenti per territorio, in applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 8-quater e 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e s.m.
2.
La verifica di congruita' di cui all'articolo 3, comma 2 della l.r. 73/1996 e' effettuata dai competenti settori regionali sulla base della previsione dei requisiti per l'accreditamento istituzionale, del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale delle strutture richiedenti, al fine di migliorare l'offerta e la sua distribuzione sul territorio.