Disegno di legge regionale n. 286 licenziato il 23 dicembre 2003
Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1996, n. 73 (Finanziamento Residenze assistenziali, flessibili, Residenze sanitarie assistenziali, e interventi di manutenzione straordinaria alle strutture sanitarie)

Art. 1. 
(Modifica all'articolo 1 della legge regionale 73/1996)
1. 
Il comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 73/1996 e' sostituito dal seguente:
1. La Regione, al fine di concorrere al superamento delle situazioni di difficolta' e di disagio sociale derivanti dalla costante crescita di soggetti, soprattutto anziani, affetti da diverse forme di disabilita', favorisce l'attivazione di Residenze assistenziali flessibili (RAF) e Residenze sanitarie assistenze (RSA), concedendo contributi decennali a soggetti attuatori pubblici e privati che operano sul territorio regionale.
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Art. 2. 
(Abrogazione dell'articolo 3, comma 3 della legge regionale 73/1996)
1. 
Il comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 73/1996 e' abrogato.
Art. 3. 
(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 73/1996)
1. 
All'articolo 4, comma 2 della l.r. 73/96 e' soppressa la locuzione "senza possibilita' di proroga".
2. 
Il comma 7 dell'articolo 4 della l.r. 73/1996 e' sostituito dal seguente:
7. Con determinazione dirigenziale, a seguito del collaudo amministrativo e dell'autorizzazione al funzionamento del presidio, sono determinate in via definitiva le annualita' del contributo
.
3. 
Il comma 9 dell'articolo 4 della l.r. 73/1996 e' sostituito dal seguente:
9. Il mancato rispetto delle condizioni stabilite nell'atto di concessione comporta la decadenza dal contributo
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4. 
Dopo il comma 9 dell'articolo 4 della l.r. 73/1996 e' inserito il seguente comma 9-bis:
9-bis. Eventuali proroghe per la presentazione del progetto definitivo di cui al comma 2 e per l'inizio e l'ultimazione dei lavori possono essere concesse, dietro preventiva e motivata istanza, per un periodo di norma non superiore a nove mesi. Non entrano nel computo delle proroghe i ritardi dovuti a fatti esulanti dall'ordinaria diligenza.
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Art. 4. 
(Norme transitorie)
1. 
In deroga alle previsioni di cui all'articolo 3, comma 2 della l.r. 73/1996, le istanze di finanziamento relative al bando emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 4 della citata legge regionale ed operante alla data di entrata in vigore della presente legge sono ammesse a contributo anche in assenza del parere favorevole dell'Azienda sanitaria locale e del soggetto gestore dell'attivita' socio-assistenziale competenti per territorio, in applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 8-quater e 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e s.m.
2. 
La verifica di congruita' di cui all'articolo 3, comma 2 della l.r. 73/1996 e' effettuata dai competenti settori regionali sulla base della previsione dei requisiti per l'accreditamento istituzionale, del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale delle strutture richiedenti, al fine di migliorare l'offerta e la sua distribuzione sul territorio.
Art. 5. 
(Norma finale)
1. 
La l.r. 73/19996 e' abrogata a far data dall'esaurimento dell'erogazione dei contributi concessi sulla base del bando emanato ai sensi dell'articolo 1 comma 4 della citata legge regionale ed operante alla data di entrata in vigore della presente legge.