Disegno di legge regionale n. 282 licenziato il 21 febbraio 2002
Disposizioni in campo energetico. Procedure di approvazione del piano regionale energetico-ambientale .

Art. 1 
(Finalità)
1. 
Le disposizioni della presente legge sono finalizzate alla disciplina di una corretta gestione del sistema energetico regionale nelle sue diverse articolazioni, ai sensi dell' articolo 30 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e in armonia con la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), da ultimo modificata dalla legge regionale 6 agosto 2001, n. 19, anche ai fini della salvaguardia dell'ambiente, della qualità della vita e del corretto uso del territorio.
Art. 2 
(Funzioni della Regione)
1. 
In coerenza con la l.r. 44/2000, la Regione:
a) 
esercita funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di energia, anche in armonia con i decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica) e 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell' articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144);
b) 
formula gli indirizzi per l'espletamento delle funzioni affidate agli enti locali;
c) 
coordina, anche sotto i profili relativi alla formazione ed all'informazione, l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell' articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10), modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551;
d) 
elabora, approva e aggiorna il piano regionale energetico-ambientale e il relativo programma di azioni di cui agli articoli 5 e 6, secondo la procedura di cui all'articolo 6;
e) 
promuove strumenti di programmazione negoziata, anche ai sensi dell' articolo 2, comma 203 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica);
f) 
promuove, anche attraverso apposite linee guida, l'informazione e la formazione in campo energetico e ambientale, l'utilizzo delle fonti rinnovabili, l'uso razionale dell'energia e il ricorso a tecnologie compatibili;
g) 
eroga contributi per i progetti dimostrativi di cui all' articolo 12 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) e per quelli ritenuti strategici;
h) 
emana norme per la certificazione energetica degli edifici;
i) 
emana linee guida per la progettazione tecnica degli impianti di produzione, di distribuzione e di utilizzo dell'energia e per le caratteristiche costruttive degli edifici;
l) 
provvede al rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed alla gestione di elettrodotti per il trasporto e la distribuzione in rete con tensione fino a 150 chilovolt;
m) 
individua le aree del territorio regionale che presentano caratteristiche di più elevata sensibilità all'inquinamento luminoso ai sensi dell' articolo 8, della legge regionale 24 marzo 2000, n. 31 (Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche);
n) 
esercita le funzioni amministrative relative ai servizi a rete di distribuzione energetica in ambito interprovinciale, nonchè di trasporto energetico non riservate alle competenze dello Stato;
o) 
coordina, ai sensi dell' articolo 35, comma 1, lettera b) della l.r. 44/2000, lo sviluppo del sistema informativo regionale ambientale (SIRA), nel quale confluiscono e sono integrati i sistemi informativi di settore, le banche dati, i risultati dei monitoraggi, degli inventari e dei catasti di comparto.
2. 
Le funzioni di cui alle lettere a), b), c), e), f), g), h), i), l), m), n), o) sono riservate alla competenza della Giunta; le funzioni di cui alla lettera d) sono normate secondo la procedura di cui all'articolo 6.
Art. 3 
(Funzioni delle province)
1. 
Le province:
a) 
provvedono, attraverso l'adozione coordinata dei piani e dei programmi di loro competenza, all'attuazione del piano regionale energetico-ambientale osservando le linee di indirizzo e di coordinamento dallo stesso previste;
b) 
provvedono, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 36, comma 2 e dall' articolo 53 della l.r. 44/2000, al rilascio degli atti autorizzativi all'installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia non riservati alla competenza dello Stato, nonchè al rilascio dei provvedimenti in materia di deposito e lavorazioni di oli minerali previsti dall' articolo 16 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 (Norme per l'attuazione del nuovo piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali) e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420 (Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali);
c) 
provvedono, ai sensi dell' articolo 44 della l.r. 44/2000, al rilascio dell'abilitazione alla conduzione degli impianti termici, compresa l'istituzione dei relativi corsi di formazione;
d) 
redigono ed adottano programmi di intervento per la promozione e l'incentivazione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico in attuazione del d.lgs. 112/1998 e della l.r. 44/2000;
e) 
esercitano le funzioni di controllo sul rendimento energetico degli impianti termici, secondo quanto disposto dall' articolo 31, comma 2, lettera c) del d.lgs. 112/1998 e dall' articolo 53, comma 1, lettera d) della l.r. 44/2000; il controllo sul rendimento energetico degli impianti termici è coordinato con il controllo delle emissioni atmosferiche degli impianti termici delle attività produttive e terziarie ed è svolto avvalendosi dell'ARPA, ai sensi dell' articolo 38 della l.r. 44/2000;
f) 
esercitano, ai sensi dell' articolo 53, comma 1, lettera e) della l.r. 44/2000, le funzioni relative ai servizi a rete di distribuzione energetica, fatte salve le competenze attribuite alla Regione e ai comuni;
g) 
provvedono, ai sensi dell' articolo 10 della l.r. 44/2000 e dell' articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni, ad uniformare ai fini dell'armonizzazione con i bilanci energetici regionali, le procedure dirette alla rilevazione dei dati energetici utilizzati per la redazione dei loro bilanci, nell'ambito di un sistema informativo coordinato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera o) in campo energetico ambientale e in un'ottica di integrazione e scambio delle informazioni;
h) 
definiscono apposite linee guida per l'applicazione della l.r. 31/2000, e provvedono a diffondere i principi in essa sanciti in materia di prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche.
Art. 4 
(Funzioni dei comuni)
1. 
I comuni:
a) 
elaborano, nei casi in cui la popolazione sia superiore ai 50 mila abitanti, nell'ambito dei piani regolatori generali di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), un piano relativo all'uso delle fonti rinnovabili di energia ai sensi di quanto previsto dall' articolo 5, comma 5 della l. 10/1991; gli stessi comuni approvano il piano regolatore dell'illuminazione finalizzato a ridurre l'inquinamento luminoso e ottico e a migliorare l'efficienza energetica e luminosa degli impianti, secondo il disposto dell' articolo 6 della l.r. 31/2000; i comuni con popolazione compresa tra i 30 mila e i 50 mila abitanti hanno facoltà di approvare i piani predetti nell'ambito dei piani regolatori generali;
b) 
autorizzano la realizzazione di nuovi impianti di illuminazione nelle aree a più elevata sensibilità individuate dalla Regione ai sensi della l.r. 31/2000;
c) 
esercitano le funzioni relative ai servizi a rete di distribuzione energetica a livello comunale, fermo restando quanto previsto all'articolo 2, comma 1, lettera l);
d) 
adottano, nell'ambito del proprio regolamento edilizio, norme tecniche di attuazione per il risparmio energetico e l'utilizzo delle fonti rinnovabili, coerentemente con le norme di certificazione energetica degli edifici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h).
Art. 5 
(Piano regionale energetico-ambientale)
1. 
Il piano regionale energetico-ambientale è lo strumento di programmazione con il quale la Regione, nel rispetto degli indirizzi e delle norme vigenti, persegue obiettivi di qualità in termini di produzione, trasporto, distribuzione e consumo di energia raccordati con tutti gli altri obiettivi ambientali, in particolare mediante:
a) 
l'individuazione dei presupposti per un corretto sviluppo del sistema energetico regionale;
b) 
l'aumento di efficienza del sistema energetico regionale e riduzione delle emissioni dei gas responsabili delle variazioni climatiche derivanti dai processi di carattere energetico;
c) 
lo sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili e assimilate, ivi comprese quelle relative alle produzioni agricole;
d) 
la riduzione dei consumi energetici e l'aumento dell'efficienza nei settori produttivo, abitativo e terziario;
e) 
la riduzione dei consumi energetici e l'aumento dell'efficienza nel settore dei trasporti;
f) 
il miglioramento dell'efficienza dei sistemi di distribuzione e di trasporto dell'energia.
Art. 6 
(Procedure di approvazione del piano regionale energetico-ambientale e del suo programma di attuazione)
1. 
Il piano regionale energetico-ambientale è predisposto dalla Giunta ed approvato dal Consiglio regionale ed ha validità quinquennale.
2. 
La Giunta regionale, entro sei mesi dall'approvazione del piano regionale energetico-ambientale, individua uno specifico programma di azioni sulla base degli obiettivi e degli indirizzi del piano e ai fini della loro attuazione.
3. 
Gli aggiornamenti al piano regionale energetico-ambientale e al programma di azioni sono approvati dalla Giunta regionale con proprio provvedimento e previa informazione alle competenti Commissioni consiliari.
Art. 7 
(Forum regionale per l'energia)
1. 
Ai fini della predisposizione, dell'attuazione e dell'aggiornamento del piano regionale energetico-ambientale, la Regione con deliberazione della Giunta istituisce, anche ai sensi dell' articolo 3, comma 5 del d.lgs. 112/1998, un tavolo di concertazione con gli enti locali, denominato Forum regionale per l'energia, al quale partecipano anche i rappresentanti delle agenzie per l'ambiente e per l'energia nazionali e locali, delle categorie produttive, delle forze sociali, delle associazioni ambientaliste, degli atenei e degli enti di ricerca.
2. 
Il Forum di cui al comma 1 è convocato dalla Giunta regionale annualmente e, comunque, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, anche a richiesta degli altri enti.
3. 
Per il funzionamento del Forum è prevista una segreteria tecnica con compiti organizzativi.
4. 
L'istituzione e la composizione della segreteria tecnica di cui al comma 3 sono disciplinate con provvedimento della Giunta regionale.
Art. 8 
(Strumenti amministrativi e finanziari di politica energetica)
1. 
La Regione individua, tra gli strumenti prioritari di attuazione del piano regionale energetico-ambientale, gli accordi tra enti locali, nonchè tra enti pubblici e soggetti privati, con particolare riguardo agli accordi volontari e agli strumenti di negoziazione previsti dall' articolo 2, comma 203, della l. 662/1996 e dalle altre leggi vigenti.
2. 
La Regione sostiene, come strumenti operativi di promozione della qualità ambientale, i sistemi di gestione ambientale, con particolare attenzione alla registrazione comunitaria di cui al Regolamento CE n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) ed alla certificazione secondo gli standard internazionali IS0 14000.
3. 
È istituito, presso l'Istituto finanziario regionale Finpiemonte, un fondo rotativo per il credito agevolato, quale strumento finanziario di incentivazione finalizzato a sostenere interventi in materia energetica che rivestano particolare interesse pubblico, per contenuto innovativo, efficienza energetica e minore impatto ambientale in attuazione degli obiettivi del piano regionale energetico-ambientale e rispondente ai criteri e ai requisiti fissati dal programma delle azioni di cui all'articolo 6, comma 2.
4. 
Le caratteristiche e le modalità di funzionamento del fondo rotativo di cui al comma 3 sono disciplinate con apposito regolamento della Giunta regionale.
5. 
La Regione, anche attraverso la partecipazione a programmi comunitari o statali, concede, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), contributi per interventi di carattere dimostrativo o strategico anche ai fini della sperimentazione di tecnologie innovative in campo energetico.
6. 
Le modalità di concessione e di erogazione dei contributi di cui al comma 5 sono disciplinate con apposito provvedimento della Giunta regionale.
Art. 9 
(Disposizioni finanziarie)
1. 
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante l'istituzione nello stato di previsione della spesa di appositi capitoli con la seguente denominazione:
a) 
'' Spese per approfondimenti tecnico-scientifici e istituzione di borse di studio '' , da collocare nell'unità previsionale di base 22081 e da destinare ad approfondimenti finalizzati all'ottimizzazione del sistema energetico regionale da utilizzare, in deroga all' articolo 11 della legge regionale 25 gennaio 1988 n. 6 (Norme relative allo svolgimento di collaborazioni nell'ambito dell'attività dell'amministrazione regionale), da ultimo modificata dalla legge regionale 6 agosto 1991, n. 36, e all'istituzione di borse di studio dirette all'approfondimento di problematiche connesse all'aggiornamento e all'attuazione del piano regionale energetico-ambientale con dotazione di 10 mila euro per l'anno 2002 da determinarsi mediante riduzione di pari importo dell'unità previsionale di base 22081 (capitolo 15145), e con dotazione di 30 mila euro rispettivamente per gli anni 2003 e 2004 da determinarsi mediante riduzione di pari importo dell'unità previsionale di base 22011 (capitolo 15250), iscritta nei corrispondenti esercizi finanziari;
b) 
'' Spese per la diffusione dell'informazione in campo energetico e per attività volte agli operatori '' , da collocare nell'unità previsionale di base 22081 e con dotazione di 15 mila euro per l'anno 2002 da determinarsi mediante corrispondente riduzione di pari importo dell'unità previsionale di base 22081 (capitolo 15145), e con dotazione di 20 mila euro rispettivamente per gli anni 2003 e 2004 da determinarsi mediante corrispondente riduzione di pari importo dell'unità previsionale di base 22011 (capitolo 15250), iscritta nei corrispondenti esercizi finanziari;
c) 
'' Fondo rotativo per il sostegno di interventi di uso razionale dell'energia nell'industria e nel settore civile pubblico e privato '' gestito da Finpiemonte, da collocare nell'unità previsionale di base 22082, con dotazione per memoria per l'anno 2002 e con dotazione di un milione di euro rispettivamente per gli anni 2003 e 2004 previa riduzione di pari importo dell'unità previsionale di base 22082 (capitolo 26770) iscritta nei corrispondenti esercizi finanziari;
d) 
'' Contributi per interventi dimostrativi e strategici '' , da collocare nell'unità previsionale di base 22082, con dotazione per memoria per l'anno 2002 e con dotazione di 4 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2003 e 2004 previa riduzione di pari importo dell'unità previsionale di base 22082 (capitolo 26770) iscritta nei corrispondenti esercizi finanziari.
Art. 10 
(Norma transitoria)
1. 
Gli interventi di risparmio energetico utilmente inseriti nelle graduatorie relative ai bandi pregressi emanati ai sensi dell' articolo 9 della legge 10/1991, e non ancora finanziati alla data di entrata in vigore della presente legge, potranno essere oggetto di finanziamento a valere, nell'esercizio finanziario 2002, sui fondi di cui all'unità previsionale di base 22082 (capitolo 26770).
2. 
Gli incentivi di cui al comma 1 sono erogati nel rispetto delle disposizioni dei bandi di riferimento.
Art. 11 
(Parere dell'Unione Europea)
1. 
La concessione degli aiuti previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera g) e dall'articolo 8 è disposta dopo il parere favorevole dell'Unione Europea.
Art. 12 
(Abrogazione di norme)