Proposta di legge regionale n. 280 licenziata il 23 aprile 2001
Norme in materia di valutazione di insindacabilita' dei Consiglieri regionali, ai sensi dell'articolo 122, comma 4, della Costituzione

Art. 1. 
(Finalita')
1. 
La presente legge, a salvaguardia dell'autonomia e dell'indipendenza riservata ai componenti del Consiglio regionale dall'articolo 122, comma 4 Costituzione, definisce le procedure per il giudizio di valutazione di insindacabilita' dei Consiglieri regionali.
Art. 2. 
(Principi)
1. 
I Consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni.
2. 
Nella fattispecie di cui al comma 1 sono ricomprese tutte le attivita' che costituiscono esplicazione della funzione consiliare tipica, sia delle attribuzioni direttamente affidate al Consiglio regionale o da altre fonti normative cui la stessa Costituzione rinvia, nonche' quelle collegate da nesso funzionale con l'esercizio delle attribuzioni proprie dell'organo legislativo regionale.
3. 
Il Consiglio regionale e' l'organo competente a valutare la insindacabilita' della condotta eventualmente addebitata ad un proprio membro.
Art. 3. 
(Valutazione di insindacabilita')
1. 
Qualora un Consigliere sia chiamato a rispondere davanti all'autorita' giudiziaria per le opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni, ne da' immediata comunicazione al Presidente del Consiglio regionale, il quale investe della questione il Consiglio regionale.
2. 
Il Consiglio regionale procede alla valutazione di insindacabilita' e si pronuncia entro il termine perentorio di trenta giorni.
3. 
Qualora il Consiglio regionale deliberi con provvedimento motivato la insindacabilita' del Consigliere, il Presidente del Consiglio regionale trasmette immediatamente la deliberazione all'Autorita' giudiziaria titolare del procedimento giudiziario, per quanto di competenza.
Art. 4. 
(Norma transitoria)
1. 
Un organismo interno consiliare, con il compito di procedere all'istruttoria della valutazione di insindacabilita' e di riferire al Consiglio ai fini dell'assunzione della deliberazione di cui all'articolo 3, comma 2, e' istituito dal regolamento consiliare.
2. 
In attesa dell'istituzione dell'organismo di cui al comma 1, le funzioni sono svolte dalla Giunta per le elezioni.