Modifiche della legge regionale 15 aprile 1985, n 31 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere) e della legge regionale 31 agosto 1979, n 54 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto)
Altri firmatari
ANGELERI ANTONELLO COSTA ROSA ANNA SAITTA ANTONINO TOMATIS VINCENZO
Art. 1.
(Finalita' ed oggetto)
1.
Al fine di incentivare e promuovere lo sviluppo turistico e sociale del Piemonte, la Regione riconosce e tutela le attivita' realizzate dalle associazioni senza fine di lucro che, nell'ambito dei loro fini istituzionali e statutari, operano ai sensi della legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo) e della legge regionale 3 aprile 1995, n. 48 (Valorizzazione e promozione dell'associazionismo), ed in specifico attraverso l'attivazione e lo svolgimento di attivita' educative, didattiche, culturali, sociali, religiose e di educazione ambientale rivolte ai giovani fino ai ventinove anni, per mezzo della realizzazione sul territorio regionale di campeggi autorganizzati temporanei educativo-didattici.
Art. 2.
(Aggiunta dell'articolo 5 bis nella legge regionale 15 aprile 1985, n. 31) 1. Dopo l'articolo 5 della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), da ultimo modificata dalla legge regionale 30 settembre 2002, n. 22, e' aggiunto il seguente: "Art 5 bis. (Attivita' educative, didattiche, culturali, sociali, religiose e di educazione ambientale in case-vacanze)
1.
Le associazioni e gli enti senza fine di lucro che, nell'ambito dei loro fini istituzionali e statutari, operano ai sensi della l. 135/2001 e della l.r. 48/1995 possono organizzare e svolgere in case-vacanze attivita' educative, didattiche, culturali, sociali, religiose e di educazione ambientale rivolte ai giovani fino ai ventinove anni.
2.
Le case vacanze sono immobili attrezzati per il soggiorno temporaneo di gruppi autogestiti di persone, formati dai giovani fino ai ventinove anni e dai loro accompagnatori, e devono essere di proprieta' delle associazioni e degli enti di cui comma 1, oppure in loro uso e gestione temporanea.
3.
Le attivita' sono organizzate in periodi di durata non superiore a venti giorni.
4.
Le associazioni e gli enti di cui al comma 1, sessanta giorni prima dell'inizio dell'attivita', presentano al Sindaco del comune, nel cui territorio si intende svolgere l'attivita' ludico-educativa, un'autocertificazione firmata dai rispettivi rappresentanti legali. L'autocertificazione attesta il previsto svolgimento e la durata dell'attivita', l'esistenza delle condizioni minime indicate al comma 5, la modalita' d'uso della struttura prescelta, le generalita' dell'adulto responsabile designato, il numero e l'eta' dei partecipanti e contiene in allegato l'autorizzazione e le generalita' del proprietario della casa-vacanza.
5.
Le condizioni minime per l'utilizzo delle case-vacanze ai fini di cui al comma 1 sono:
a)
accesso non interdetto per ragioni ambientali, naturalistiche, storiche ed artistiche; b) approvvigionamento idrico di acqua potabile compatibile con la fruizione dichiarata;
6.
L'autocertificazione presentata al Sindaco assolve tutti gli adempimenti e le comunicazioni dovute ai vari enti competenti.
7.
L'attivita' si intende autorizzata qualora, nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'autocertificazione, non sia notificato agli interessati l'ordine motivato di diniego.".
Art. 3.
(Ulteriori modifiche alla legge regionale 15 aprile 1985, n. 31)
1.
Il primo trattino del primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 15 aprile 1985, 31 e' sostituito dal seguente:
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- case per ferie, ostelli per la gioventu' e case-vacanze
2.
La rubrica del titolo II della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31, e' sostituita dalla seguente:
.
Titolo II. Case per ferie, ostelli per la gioventu' e case-vacanze
Art. 4.
(Modifiche dell'articolo 16 della legge regionale 31 agosto 1979, n 54)
1.
Dopo il secondo comma dell'articolo 16 della legge 31 agosto 1979, n 54 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto), da ultimo modificato dalla legge regionale 30 agosto 1984, n. 46, sono inseriti i seguenti:
.
2 bis. Campeggi fissi, organizzati dai soggetti di cui al secondo comma, che utilizzano strutture mobili per periodi di durata non superiore a venti giorni, sono consentiti su aree specificamente attrezzate ovvero disponibili al campeggio libero. Per lo svolgimento di tali campeggi, gli enti e le associazioni presentano al Sindaco del comune interessato, con un anticipo di sessanta giorni, un'autocertificazione attestante: a) il periodo di svolgimento del campeggio; b) le generalita' dell'adulto responsabile designato; c) il numero e l'eta' dei partecipanti; d) l'area prescelta; e) l'autorizzazione e le generalita' del proprietario dell'area; f) la stipula di idonea assicurazione per il pagamento di eventuali danni ed il ripristino dello stato dei luoghi; g) la presenza delle seguenti condizioni minime per l'utilizzo dell'area: 1) accesso all'area prescelta non interdetto per ragioni ambientali, naturalistiche, storiche ed artistiche; l'area non deve altresi' essere coltivata; 2) sufficiente approvvigionamento di acqua potabile; 3) dotazione di cassetta di pronto soccorso ed annessi numeri telefonici utili in caso di emergenza; 4) impegno al ripristino dello stato dei luoghi; 5) impegno ad operare il trasporto dei rifiuti in luoghi di raccolta autorizzati; 6) smaltimento dei liquami in conformita' a norme igienico-sanitarie. 2 ter. L'autocertificazione di cui al comma 2 bis assolve tutti gli adempimenti e le comunicazioni dovute ai vari enti competenti. L'attivita' di campeggio si intende autorizzata qualora, nel termine di tranta giorni dal ricevimento, non sia notificato agli interessati l'ordine motivato di diniego. 2 quater). Campeggi itineranti, organizzati dai soggetti di cui al secondo comma, che prevedono, di massima, spostamenti quotidiani e periodi di sosta nella medesima localita' non superiori alle quarantotto ore, sono consentiti, anche in assenza di autocertificazione, a seguito di una comunicazione da inviarsi con un anticipo di ventiquattro ore al Sindaco del comune interessato. Gli enti e le associazioni garantiscono che: a) sia individuabile un adulto responsabile designato dall'associazione o ente organizzatore; b) le aree individuate per la sosta siano state richieste al legittimo possessore, con eccezione dei terreni di proprieta' di ente pubblico qualora il campeggio sia montato al tramonto e smontato l'alba successiva; c) le attrezzature per il campeggio siano installate e rimosse in tempi non superiori alle quarantotto ore.