Proposta di legge regionale n. 264 licenziata il 19 marzo 2003
Valorizzazione delle espressioni artistiche in strada

. Art. 1. 
1. (Principi)
1. 
La Regione Piemonte dichiara il proprio territorio ospitale verso le espressioni artistiche in strada.
Art. 2. 
(Definizioni)
1. 
Sono considerate espressioni artistiche in strada tutte le attivita' proprie delle arti, svolte liberamente da artisti di strada in spazi aperti al pubblico.
Art. 3. 
(Finalita')
1. 
La Regione Piemonte promuove l'ospitalita' sul proprio territorio delle espressioni artistiche di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo nel senso piu' ampio e libero, esibite in spazi aperti al pubblico.
2. 
La Regione riconosce alle attivita' del comma 1 un ruolo di valorizzazione culturale e turistica, di incontro creativo tra le persone, di ricerca e sperimentazione di linguaggi, di scambio di proposte con vari profili culturali, di confronto di esperienze innovative, di affermazione di nuovi talenti, di rappresentazione di attivita' frutto di geniale ispirazione, di servizio culturale per un pubblico di ogni classe sociale, eta' e provenienza geografica, secondo quanto previsto dalla Costituzione, che all'articolo 33 tutela la liberta' dell'arte.
Art. 4. 
(Modalita')
1. 
Le attivita' di espressione artistica in strada vengono svolte dagli artisti, limitatamente al luogo e alla durata dell'esibizione, nel rispetto:
a) 
delle norme relative all'inquinamento acustico e ambientale;
b) 
della normale circolazione stradale e pedonale;
c) 
del mantenimento del pubblico accesso agli esercizi commerciali limitrofi e delle proprieta' private;
d) 
del mantenimento della pulizia e decoro del suolo, delle infrastrutture ed arredi presenti.
2. 
Le attivita' di cui al comma 1 si svolgono:
a) 
senza alcuna forma di pubblicita';
b) 
senza alcuna attivita' di esercizio di commercio ambulante;
c) 
senza alcuna richiesta di pagamento di biglietti essendo l'eventuale offerta, da parte del pubblico, libera;
d) 
tenendo, nello svolgimento della propria espressione artistica, comportamenti di prudenza e di perizia.
Art. 5. 
(Competenze dei Comuni)
1. 
I Comuni indicano i luoghi dove non si possono svolgere le attivita' di cui alla presente legge ed approvano un regolamento contenente le indicazioni degli orari e dei limiti acustici da rispettare ed eventualmente, in relazione alla peculiarita' dei luoghi, la descrizione dei singoli spazi, delle caratteristiche delle attrezzature mobili e degli strumenti necessari per lo svolgimento delle attivita'.
2. 
L'accordo stipulato con i Comuni per l'organizzazione di iniziative con artisti di strada non costituisce titolo prioritario per l'occupazione degli spazi dedicati.
Art. 6. 
(Promozione delle espressioni artistiche in strada)
1. 
La Regione istituisce cinque premi annuali ai Comuni che hanno promosso e sostenuto espressioni artistiche in strada. La modalita' di erogazione di tali premi, definiti in 50 mila euro cadauno, avviene sulla base di criteri individuati con delibera di Giunta regionale sentita la Commissione consiliare competente. Tali criteri tengono conto della specificita' geografica e tipologica dei comuni e delle caratteristiche delle manifestazioni organizzate.
2. 
La Regione istituisce inoltre cinque premi all'anno, definiti in 5 mila euro cadauno, per gli artisti singoli o in gruppo che operino in modo organizzato o a cappello e che si siano distinti per particolare bravura. I criteri per l'erogazione di tali premi sono definiti con la stessa deliberazione di cui al comma 1.
Art. 7. 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata per l'anno 2003 la spesa complessiva pari a euro 275.000,00.
2. 
Nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno 2003, si provvede con la dotazione finanziaria dell'unita' previsionale di base n. 32041 (Att.culturali Istruzione spettacolo Spettacolo Tit. I spese correnti) prevedendo i seguenti finanziamenti:
a) 
"Contributi ai Comuni per promuovere le espressioni artistiche in strada" con stanziamento pari a euro 250.000,00, in termini di competenza e di cassa;
b) 
"Contributi agli artisti singoli o in gruppo per promuovere le espressioni artistiche in strada" con stanziamento pari euro 25.000,00, in termini di competenza e di cassa.
3. 
Per gli anni 2004 e 2005, la spesa, quantificata annualmente in euro 275.000,00, in termini di competenza, ripartita secondo il comma 2, e' assicurata con le dotazioni finanziarie dell'UPB n. 09011 (Bilanci e Finanze Bilanci Tit. I spese correnti) del bilancio pluriennale 2003-2005.
Art. 8. 
(Norma transitoria)
1. 
In sede di prima applicazione, la delimitazione dei luoghi e l'approvazione del regolamento comunale di cui all'articolo 5, comma 1, avviene entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
2. 
In caso di inerzia da parte del Comune le attivita' di espressione artistica si intendono esercitabili liberamente su tutto il territorio comunale nel rispetto delle norme di cui alla presente legge.