Proposta di legge regionale n. 233 licenziata il 05 febbraio 2001
Modifiche alla legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 recante la determinazione delle indennita' spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale, come da ultimo modificata dalla legge 29 agosto 2000, n. 50

Sommario:            

Art. 1. 
1. 
Nel primo periodo del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 10/1972, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 16 maggio 1994, n. 14 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 13 ottobre 1972, n. 10, 10 novembre 1972, n. 12, 30 dicembre 1981, n. 57, 23 gennaio 1984, n. 9 e successive modificazioni e integrazioni (Status dei consiglieri e gruppi consiliari) e dall'articolo 2 della legge regionale 29 agosto 2000, n. 50 (Modifiche alle leggi regionali 13 ottobre 1972, n.10 (Determinazione delle indennita' spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale), 10 novembre 1972, n. 12 (Funzionamento dei Gruppi consiliari), 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari), 22 febbraio 1993, n. 7 (Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 8 settembre 1986, n. 42), 20 febbraio 1979, n. 6 e successive modifiche e integrazioni) le parole "ed un rimborso chilometrico calcolato moltiplicando il doppio della distanza tra il domicilio e il capoluogo di Regione o la sede della riunione di carattere istituzionale, qualora questa si svolga in altra localita' del territorio regionale, per il costo chilometrico" sono sostituite dalle seguenti: "ed un rimborso chilometrico relativo al percorso compiuto per partecipare alle riunioni stesse calcolato moltiplicando tale percorso per il costo chilometrico". Al termine dello stesso comma e' aggiunta la seguente frase: "Nel caso in cui le riunioni istituzionali si svolgano fuori dal territorio regionale e comportino il rimborso di spese di viaggio e di soggiorno, si procede alla loro liquidazione ai sensi dell'art. 19 legge regionale 1995, n. 15 (Disciplina del trattamento di missione), con esclusione del rimborso delle spese per i pasti".
2. 
Nel secondo comma dell'articolo 2 della l.r. 10/1972, come sostituito dall'articolo 3 della l.r. 14/1994 le parole "come nel comma 1" sono sostituite da:" moltiplicando il doppio della distanza tra il domicilio ed il capoluogo della Regione".
Art. 2. 
1. 
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, stimati, per l'anno 2001, in lire 50 milioni, si fa fronte con lo stanziamento del capitolo 10000 del bilancio regionale che presenta la necessaria disponibilita'
Art. 3. 
1. 
La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.