Disegno di legge regionale n. 223 licenziato il 09 marzo 2001
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 marzo 1990, n. 12: Nuove norme in materia di aree protette (Parchi naturali, Riserve naturali, Aree attrezzate, Zone di preparco, Zone di salvaguardia)

Art. 1. 
1. 
All'articolo 9 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 (Nuove norme in materia di aree protette (Parchi naturali, Riserve naturali, Aree attrezzate, Zone di preparco, Zone di salvaguardia)), e' abrogato il comma 25.
Art. 2. 
1. 
L'articolo 14 bis della l.r. 12/1990 e' abrogato.
Art. 3. 
1. 
All'articolo 17 della l.r. 12/1990, dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
8 bis. Negli Enti di gestione privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di direttore dell'Ente, cosi' come previste dall'articolo 4, commi 2 e 3 della legge regionale 23 gennaio 1989, n. 14 (Adeguamento delle piante organiche del personale degli Enti di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali regionali), e dall'articolo 22 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale) , sono assunte da un funzionario inquadrato nella categoria D, individuato dalla Giunta esecutiva. 8 ter. Il personale degli Enti di gestione delle Aree protette regionali puo' svolgere attivita' di protezione civile in occasione di eventi calamitosi, anche al di fuori del territorio gestito dall'ente stesso, su richiesta delle autorita' preposte al coordinamento delle operazioni.
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Art. 4. 
1. 
All'articolo 41, comma 1, della l.r. 12/1990 le parole:
31 gennaio
sono sostituite dalle parole:
31 marzo
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