Proposta di legge regionale n. 174 licenziata il 18 settembre 2002
Riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori parrocchiali e valorizzazione del loro ruolo nella Regione Piemonte

Art. 1. 
(Finalita' e oggetto)
1. 
La Regione Piemonte, in ottemperanza ai principi generali della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) riconosce la funzione educativa, formativa, aggregatrice e sociale svolta dall'ente Parrocchia, dagli Istituti cattolici e dagli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato attraverso le attivita' di oratorio, soggetto sociale ed educativo delle comunita' locali, finalizzate alla promozione, all'accompagnamento ed al sostegno della crescita armonica dei minori, degli adolescenti e dei giovani, anche portatori di handicap, che vi accedono spontaneamente.
Art. 2. 
(Partecipazione ad organismi regionali)
1. 
La Regione, in fase di elaborazione del Programma regionale d'interventi nell'area minori, adolescenti e giovani, attribuisce alla Regione ecclesiastica piemontese la facolta' di far parte di commissioni consultive e di organismi regionali che si occupano del settore, mediante rappresentanti da loro designati.
Art. 3. 
(Ruolo delle Parrocchie)
1. 
La Regione riconosce, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 328/2000, la titolarita' della Parrocchia ad essere soggetto promotore di programmi, azioni ed interventi che si realizzano negli oratori per la diffusione dello sport, la promozione di attivita' culturali nel tempo libero, per prevenire e contrastare l'emarginazione sociale, il disagio anche a causa di handicap e la devianza in ambito minorile.
Art. 4. 
(Protocolli d'intesa)
1. 
Per le finalita' di cui all'art. 1, la Regione si impegna a sottoscrivere un apposito protocollo d'intesa con la Regione ecclesiastica del Piemonte, le organizzazioni che rappresentano gli istituti cattolici, nonche' con gli altri soggetti di cui al citato art. 1.
Art. 5. 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa complessiva di euro 1.000.000,00 nel bilancio di previsione 2002.
2. 
Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2002 viene istituito il capitolo con la seguente denominazione:
Contributi alle Parrocchie, istituti cattolici e altri enti di culto riconosciuti dallo Stato per il sostegno e la valorizzazione della funzione sociale svolta dagli oratori e dalle altre strutture similari
nell'UPB n. 30041 (Politiche sociali - Altri soggetti pubblici - privato sociale - Titolo I - Spese correnti) con dotazione di euro 1.000.000,00 in termini di competenza e di cassa.