Disegno di legge regionale n. 162 licenziato il 07 novembre 2002
Collaborazione tra la Regione Piemonte e il Centro Internazionale di Formazione di Torino dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro

Art. 1. 
(Finalita')
1. 
La Regione Piemonte, ai sensi degli articoli 2 e 4 dello Statuto favorisce lo sviluppo delle relazioni del Centro Internazionale di Formazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (CIF-OIL), organizzazione internazionale con sede a Torino che gode delle immunita' e dei privilegi spettanti alle istituzioni specializzate delle Nazioni Unite in base all'accordo fra il Governo Italiano e l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, firmato a Roma il 24 ottobre 1964, con i diversi soggetti attivi sul territorio regionale e intende rafforzarne il ruolo quale agente di sviluppo economico sociale culturale della Comunita' Piemontese mediante:
a) 
l'utilizzazione delle competenze del CIF-OIL per far crescere la cultura di internazionalizzazione dei vari soggetti pubblici e privati piemontesi;
b) 
la valorizzazione delle competenze del CIF-OIL per rafforzare e sostenere le attivita' di relazione internazionale e cooperazione della Regione e dei vari enti pubblici nei paesi terzi;
c) 
la promozione delle competenze presenti sul territorio regionale affinche' il CIF-OIL possa utilizzarle nell'esercizio delle proprie funzioni;
d) 
il rafforzamento della presenza delle istituzioni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite sul territorio piemontese.
Art. 2. 
(Adesione ai fini istituzionali del CIF-OIL)
1. 
Per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1 la Regione aderisce ai fini istituzionali ed al mandato del CIF-OIL nel campo della formazione delle risorse umane e della cooperazione internazionale.
2. 
Il contributo annuale di adesione e' definito, previa lettera d'intesa, con le leggi di bilancio regionale.
3. 
Nei primi tre anni il contributo e' fissata in euro 150.000,00 annuali.
Art. 3. 
(Collaborazione tra la Regione e il CIF-OIL)
1. 
La Regione e il CIF-OIL sviluppano attivita' di collaborazione nell'ambito delle seguenti azioni:
a) 
formare funzionari e amministratori regionali e delle autonomie locali;
b) 
formare operatori di associazioni, di enti strumentali, del personale dell'universita';
c) 
promuovere e favorire i contatti tra la Regione, gli Enti e le istituzioni interessate e il personale in formazione presso le strutture del CIF-OIL;
d) 
promuovere sinergie tra gli interventi regionali e le iniziative del CIF-OIL;
e) 
utilizzare gli interventi e i progetti del CIF-OIL per sostenere l'azione di cooperazione della Regione con i Paesi da essa individuati; f) promuovere, sostenere e accompagnare le iniziative dei soggetti piemontesi che operano nell'ambito dei programmi di cooperazione internazionale predisposti dalla Regione;
Art. 4. 
(Programmazione delle attivita' svolte in collaborazione)
1. 
Per la definizione delle attivita' indicate all'articolo 3 la Giunta regionale individua le direttive programmatiche triennali e le trasmette alla competente Commissione consiliare per il parere da formulare entro quarantacinque giorni dalla trasmissione. Trascorso tale termine il parere si intende acquisito favorevolmente.
2. 
Sulla base di tali direttive la Giunta regionale predispone un piano annuale elaborato d'intesa con il CIF-OIL.
Art. 5. 
(Contributo straordinario )
1. 
Ai fini della presente legge la Regione interviene con un proprio contributo, una tantum, finalizzato alla ristrutturazione e rinnovamento delle strutture uffici, aule, infrastrutture tecnologiche e di servizio di proprieta' comunale attualmente in affitto del CIF-OIL per un importo totale di ?3.000.000,00.
2. 
Il contributo regionale sara' suddiviso in 4 tranche annuali dell'importo di ? 750.000,00. 3. Il contributo regionale sara' assegnato al CIF-OIL.
Art. 6. 
(Disposizioni finanziarie)
1. 
Per il finanziamento delle attivita' previste all'articolo 2 (Contributo annuale per l'adesione ai fini istituzionali del Centro internazionale di formazione di Torino dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro) e' stanziata nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2002-2004, per l'anno 2003, nell'Unita' Previsionale di Base (UPB) n. S1041 (Gabinetto Presidenza della Giunta Affari internazionali e comunitari Tit.I - spese correnti) la somma di euro 150.000,00, in termini di competenza, e nella stessa UPB n. S1041 del bilancio pluriennale 2002-2004, per l'anno 2004, la somma di euro 150.000,00, in termini di competenza.
2. 
Per il finanziamento delle attivita' previste all'articolo 3 (Spese di collaborazione con il Centro internazionale di formazione di Torino dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro) e' stanziata nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2002-2004, per l'anno 2003, nell'Unita' Previsionale di Base (UPB) n. S1041 (Gabinetto Presidenza della Giunta Affari internazionali e comunitari Tit.I - spese correnti) la somma di euro 150.000,00 in termini di competenza e nella stessa UPB n. S1041 bilancio pluriennale 2002-2004, per l'anno 2004, la somma di euro 150.000,00 in termini di competenza.
3. 
Per il finanziamento delle attivita' previste all'articolo 5 (Contributo straordinario per il rinnovo delle strutture piemontesi del Centro internazionale di formazione di Torino dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro) e' stanziata nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2002-2004, per l'anno 2003, nell'Unita' Previsionale di Base (UPB) n. S1042 (Gabinetto Presidenza della Giunta Affari internazionali e comunitari - Tit.II - spese di investimento) la somma di euro 750.000,00 in termini di competenza e nella stessa UPB n. S1042 del bilancio pluriennale 2002-2004, per l'anno 2004, la somma di euro 750.000,00 in termini di competenza.
4. 
Alla copertura delle spese previste dai commi 1,2,3 per gli anni 2003 e 2004 si provvede riducendo di euro 300.000,00, in termini di competenza la dotazione della UPB 09011 (Bilanci e Finanze Bilanci - Tit.I - spese correnti) e di euro 750.000,00, in termini di competenza la dotazione della UPB 09012 (Bilanci e Finanze Bilanci - Tit.II-spese di investimento) del bilancio pluriennale 2002-2004. Alla copertura delle spese per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7
Art. 7. 
(Norme transitorie)
1. 
In fase di prima applicazione della legge la Giunta regionale e' autorizzata a predisporre il piano annuale di cui all'articolo 4, comma 2 anche in assenza delle direttive di cui all'articolo 4, comma 1.