Disegno di legge regionale n. 138 licenziato il 23 luglio 2001
Nuova disciplina delle professioni turistiche e modifica della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 (Ordinamento della professione di maestro di sci) e della legge regionale 29 settembre 1994, n. 41 (Ordinamento della professione di guida alpina

CAPO I. 
NUOVA DISCIPLINA DELLE PROFESSIONI TURISTICHE
Art. 1. 
(Finalita')
1. 
La Regione disciplina le attivita' professionali di servizio al turista, al fine di favorire la qualificazione dei servizi, la tutela dell'utente, la valorizzazione delle risorse e lo sviluppo dell'economia turistica.
Art. 2. 
(Definizione delle figure professionali)
1. 
E' guida turistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite ad opere d'arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici illustrando le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche e naturali.
2. 
E' accompagnatore turistico o corriere chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nei viaggi attraverso il territorio nazionale o all'estero e fornisce elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito, al di fuori dell'ambito di competenza delle guide turistiche quale individuato dal comma 1.
3. 
E' istruttore nautico chi, per professione, insegna a persone singole o gruppi di persone la pratica del nuoto o di attivita' nautiche.
4. 
E' animatore turistico chi, per professione, organizza il tempo libero di gruppi di turisti con attivita' ricreative, sportive, culturali.
5. 
E' accompagnatore naturalistico o guida escursionistica ambientale chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi di persone in zone di pregio naturalistico e ambientale illustrandone le caratteristiche.
6. 
E' accompagnatore di turismo equestre chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi di persone in gite a cavallo.
7. 
Altre figure professionali possono essere individuate a seguito di un'indagine di rilevazione dell'esigenza di specifiche professionalita' nell'ambito di programmi di sviluppo turistico. Tali figure professionali sono definite dalla Giunta regionale con proprio provvedimento deliberativo, previo parere della competente Commissione consiliare.
Art. 3. 
(Specializzazione e specialita')
1. 
In relazione alle caratteristiche tecniche, all'evoluzione e alle esigenze del mercato, le figure professionali possono caratterizzarsi in specializzazioni o articolarsi in specialita'.
2. 
Si intende per specializzazione l'arricchimento delle competenze professionali della figura di base mediante conoscenze aggiuntive concernenti una determinata area, o attrattiva, o tecnica o tipologia di utente.
3. 
Si intende per specialita' l'articolazione della figura professionale di base in figure professionali che si caratterizzano in modo autonomo per il tipo di attivita', le tecniche e le attrezzature utilizzate e le conoscenze professionali.
4. 
Le specializzazioni e le specialita' professionali sono definite con deliberazioni della Giunta regionale.
Art. 4. 
(Abilitazione professionale)
1. 
L'abilitazione all'esercizio delle professioni relative alle figure indicate all'articolo 2 si consegue mediante la frequenza di appositi corsi di qualificazione ed il superamento di una prova finale di accertamento.
2. 
I corsi di qualificazione sono organizzati dai soggetti formativi previsti dalla legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attivita' di formazione ed orientamento professionale), e successive modifiche ed integrazioni, sulla base dei programmi approvati dalla Giunta regionale, e sono riconosciuti dalle Province.
3. 
I requisiti per l'ammissione ai corsi di qualificazione e per il conseguimento dell'abilitazione di cui al comma 1 sono determinati dalla Giunta regionale, fermo restando l'obbligo del diploma di scuola media superiore e della conoscenza di una o piu' lingue straniere per le figure di guida turistica e di accompagnatore turistico e del diploma di scuola media superiore per la figura di animatore turistico.
4. 
Per le qualifiche di istruttore nautico, e relative specialita', e di accompagnatore di turismo equestre, la Provincia riconosce altresi', ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 8, i titoli equivalenti rilasciati secondo le rispettive competenze tecniche dalle Federazioni sportive del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
5. 
L'ammissione ai corsi e' di norma subordinata al superamento di una prova attitudinale.
6. 
Coloro che sono in possesso dei titoli professionali di cui all'articolo 2, o equivalenti, conseguiti in altre Regioni italiane o in Stati esteri e intendono ottenere il riconoscimento dell'abilitazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 8 ne fanno richiesta alla Provincia, che verifica l'equivalenza del titolo e dei relativi contenuti e conoscenze professionali con quelli previsti dalla presente legge e dispone l'applicazione di eventuali misure compensative per il riconoscimento dell'abilitazione professionale e l'iscrizione nell'elenco, consistenti nella frequenza di un corso di formazione integrativo, o nell'espletamento di un periodo di tirocinio, o nell'effettuazione di una prova d'esame, secondo criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 5. 
(Programmi dei corsi e degli esami)
1. 
I programmi dei corsi di qualificazione e le modalita' ed i criteri degli esami per l'accertamento dell'idoneita' tecnico-professionale e per il rilascio delle abilitazioni previste dalla presente legge, nonche' delle specializzazioni e specialita', sono approvati dalla Giunta regionale.
2. 
I programmi di cui al comma 1 stabiliscono anche i criteri per il riconoscimento di eventuali crediti formativi.
3. 
I corsi sono organizzati secondo gli obiettivi, i principi e le procedure di cui alla l.r. 63/1995.
4. 
I corsi di aggiornamento hanno, di norma, per oggetto le stesse materie dei corsi di qualificazione e si concludono con il rilascio di un attestato di frequenza.
5. 
I corsi di specializzazione hanno valenza di tipo regionale e sono organizzati e pubblicizzati anche in coordinamento tra le Province.
Art. 6. 
(Commissioni d'esame)
1. 
Le commissioni d'esame sono nominate dalla Provincia. 2. Con deliberazione della Giunta regionale e' stabilita la composizione delle commissioni d'esame per ciascuna delle professioni indicate dalla presente legge, garantendo la presenza di almeno tre esperti nelle materie d'esame, di cui uno designato dal soggetto che ha organizzato il corso e uno designato dall'organizzazione professionale maggiormente rappresentativa a livello provinciale, qualora esistente.
3. 
Le commissioni sono integrate da esperti nelle lingue straniere, qualora queste siano previste dal programma d'esame.
4. 
Per ogni commissione possono essere nominati dei membri supplenti.
5. 
I compensi ai Presidenti e ai componenti delle commissioni esaminatrici sono corrisposti ai sensi della legge regionale 4 agosto 1997, n. 44 (Sostituzione dell'articolo 25 bis della legge regionale 25 febbraio 1980, n. 8 "Disciplina delle attivita' di formazione professionale", richiamato in vigore dall'articolo 2 della legge regionale 3 luglio 1996, n. 36 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 'Disciplina delle attivita' di formazione e orientamento professionale'").
6. 
Ai componenti delle commissioni provinciali previste dall'articolo 8 della legge regionale n. 30 marzo 1988, n. 15 (Disciplina delle attivita' di organizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo) sono corrisposti i gettoni di presenza nella misura prevista dall'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
Art. 7. 
(Aggiornamento professionale)
1. 
I corsi di aggiornamento sono obbligatori ogni cinque anni di attivita' e si concludono con il rilascio di un attestato di frequenza. Il mancato conseguimento di tale attestato per oltre tre anni dalla scadenza di detto termine comporta la cancellazione dagli elenchi professionali di cui all'articolo 8.
2. 
Il professionista impossibilitato a frequentare il corso di aggiornamento a causa di malattia o altro comprovato motivo di forza maggiore e' tenuto a frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento.
Art. 8. 
(Elenchi professionali)
1. 
Coloro che hanno conseguito l'abilitazione professionale di cui all'articolo 4 vengono iscritti in appositi elenchi, dietro richiesta dell'interessato. La cancellazione dagli elenchi e' disposta per la perdita dei requisiti soggettivi o a richiesta dell'interessato, ovvero per la mancata frequenza dei corsi di aggiornamento obbligatori.
2. 
La Provincia cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi di coloro che sono abilitati all'esercizio delle professioni turistiche. Negli elenchi viene specificata la professione, la specializzazione o specialita', la localita' o il territorio di riferimento dell'attivita', le lingue conosciute, la frequenza dei corsi di aggiornamento; negli elenchi viene altresi' annotato se gli iscritti esercitano effettivamente l'attivita'.
3. 
La Provincia rilascia agli iscritti negli elenchi un tesserino che attesta l'iscrizione, l'abilitazione posseduta e le eventuali specializzazioni o specialita'.
4. 
La Provincia provvede ad inviare periodicamente gli elenchi aggiornati alle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale, di cui al capo III della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dell'attivita' di promozione, accoglienza, e informazione turistica in Piemonte), ai fini di informazione ai turisti.
Art. 9. 
(Esercizio delle professioni)
1. 
L'esercizio delle professioni di cui all'articolo 2 e' riservato a coloro che hanno conseguito l'abilitazione ai sensi dell'articolo 4 e sono iscritti negli elenchi professionali di cui all'articolo 8.
Art. 10. 
(Limiti di applicazione della legge)
1. 
Le disposizioni della presente legge non si applicano:
a) 
al direttore o ai dipendenti qualificati delle agenzie di viaggio che svolgono attivita' di accoglienza, assistenza ed accompagnamento dei clienti delle agenzie;
b) 
a coloro che svolgono le attivita' disciplinate dalla presente legge a titolo gratuito a favore di soci ed assistiti di enti ed organismi che operano senza fine di lucro per finalita' ricreative, culturali, religiose e sociali;
c) 
a coloro che, su incarico di un ente locale o di altro ente proprietario di uno dei siti di cui all'articolo 2, comma 1, in ragione di conoscenze specialistiche, svolgono attivita' divulgativa del patrimonio turistico-culturale a livello locale ovvero limitatamente al sito per il quale e' stato conferito l'incarico, senza che cio' comporti costi aggiuntivi per l'utente;
d) 
alle attivita' didattiche o di educazione ambientale svolte da esperti, anche sui luoghi oggetto di studio, rivolte a scuole di ogni ordine e grado.
2. 
E' fatto divieto a coloro che svolgono, ai sensi del comma 1, le attivita' disciplinate dalla presente legge di fregiarsi dei titoli professionali di cui all'articolo 2.
Art. 11. 
(Organizzazione dei servizi turistici)
1. 
Gli organismi costituiti dai soggetti professionali disciplinati dalla presente legge al fine di prestare in modo organizzato e strutturato i servizi turistici attinenti al proprio campo di competenza professionale sono iscritti in elenchi tenuti ed aggiornati dalla Provincia.
2. 
Possono essere iscritti negli elenchi di cui al comma 1 gli organismi costituiti nelle forme previste dal codice civile, che abbiano organico, strutture ed attrezzature adeguate in rapporto al tipo di attivita' che intendono svolgere.
3. 
La domanda per l'iscrizione nell'elenco deve essere presentata alla Provincia e deve indicare: i servizi turistici prestati, l'elenco dei soggetti professionali che fanno parte dell'organismo richiedente, la sede, le modalita' di funzionamento, le strutture e le attrezzature, il territorio nel quale viene svolta l'attivita'.
4. 
La Provincia rilascia agli organismi iscritti nell'elenco un attestato di iscrizione.
Art. 12. 
(Tariffe professionali)
1. 
Le tariffe praticate dai soggetti disciplinati dalla presente legge per le prestazioni dei servizi turistici di competenza sono liberamente definite dai soggetti stessi.
2. 
Per la definizione delle tariffe sono di norma prese come riferimento le tariffe annualmente indicate di concerto tra le associazioni di categoria maggiormente rappresentative nella Regione.
3. 
Le tariffe sono comunicate, a fini di informazione ai turisti, alle Agenzie di accoglienza e informazione turistica locali di cui al capo III della l.r. 75/1996.
Art. 13. 
(Ingresso gratuito)
1. 
Le guide turistiche e gli accompagnatori naturalistici nell'esercizio della propria attivita' professionale sono ammesse gratuitamente in tutti i musei, le gallerie, i monumenti, i parchi e le altre strutture aventi simili caratteristiche di proprieta' della Regione e degli enti locali, purche' rientranti negli ambiti della propria competenza professionale.
Art. 14. 
(Torrentismo o "canyoning")
1. 
L'accompagnamento di persone o gruppi in escursioni a gole e torrenti, che comporti l'uso di tecniche e attrezzature di salita e di discesa alpinistiche nonche' di discesa lungo i corsi d'acqua, e' riservato alle guide alpine e aspiranti guide alpine, di cui alla legge regionale 29 settembre 1994, n. 41 (Ordinamento della professione di guida alpina), che abbiano frequentato appositi corsi di specializzazione.
2. 
Possono altresi' effettuare l'accompagnamento coloro che, a seguito di appositi corsi di qualificazione, ai sensi della presente legge, ottengano l'abilitazione di istruttore nautico, articolata nella specialita' torrentismo (o "canyoning").
Art. 15. 
(Sanzioni amministrative)
1. 
Chi svolge le attivita' di cui all'articolo 2 senza essere provvisto di abilitazione e senza essere iscritto negli elenchi provinciali e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1 milione (516,45 euro) a lire 5 milioni (2.582,28 euro).
2. 
Gli operatori del settore turistico che, per le attivita' di cui all'articolo 2, si avvalgono di persone non provviste di abilitazione e non iscritte negli elenchi provinciali sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500 mila (258,22 euro) a lire 2 milioni (1.032,91 euro).
3. 
L'uso del titolo di iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 11 da parte di organismi che non ne sono iscritti comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 700 mila (361,51 euro) a lire 3 milioni (1.549,37 euro) da parte di ciascun componente dell'organismo.
4. 
L'applicazione di tariffe superiori a quelle dichiarate comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 500 mila (258,22 euro) a lire 2 milioni (1.032,91 euro).
5. 
Ogni altra violazione delle norme della presente legge comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 400 mila (206,58 euro) a lire 2 milioni 500 mila (1.291,14 euro).
6. 
L'accertamento delle violazioni e le irrogazioni delle sanzioni di cui alla presente legge sono effettuati secondo le procedure previste dalla legge 24 dicembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
Art. 16. 
(Funzioni di vigilanza e controllo)
1. 
Ferme restando le competenze dell'autorita' di Pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sulle attivita' professionali di cui all'articolo 2 sono esercitate dal Comune, cui sono devoluti i proventi delle sanzioni.
CAPO II. 
MODIFICHE ALL'ORDINAMENTO DELLE PROFESSIONI DI MAESTRO DI SCI E DI GUIDA ALPINA
Art. 17. 
(Modifiche all'ordinamento della professione di maestro di sci)
1. 
Per l'esercizio delle funzioni trasferite dall'articolo 83, comma 3, lettera d) della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"), come modificata dalla legge regionale 15 marzo 2001, n. 5, le Comunita' montane si avvalgono del Collegio regionale dei maestri di sci.
3. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 50/1992, e' aggiunto il seguente:
2 bis. Il Collegio regionale rilascia agli iscritti un tesserino che attesta l'iscrizione all'albo
.
4. 
Il comma 6 dell'articolo 5 della l.r. 50/1992 e' sostituito dal seguente:
6. Il programma dei corsi e delle prove d'esame e' determinato dalla Regione, sentito il Collegio regionale dei maestri di sci, garantendo il rispetto dei criteri e dei livelli delle tecniche sciistiche definiti dalla Federazione italiana sport invernali (FISI)
.
5. 
Dopo il comma 7 dell'articolo 6 della l.r. 50/1992, e' aggiunto il seguente:
7 bis. La Commissione e' validamente costituita con la presenza della meta' piu' uno dei componenti. In ogni caso deve essere garantita la presenza della meta' piu' uno degli esperti nelle materie culturali e della meta' piu' uno dei maestri di sci esperti nella relativa specialita'.
6. Il comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 50/1992 e' sostituito dal seguente:
2. Le modalita' per il periodico aggiornamento tecnico-didattico e culturale dei maestri di sci sono determinate dal Collegio regionale dei maestri di sci, acquisito il parere favorevole della Regione e prevedendo l'impiego, per la parte tecnico-didattica, di istruttori nazionali FISI
.
7. 
Il comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 50/1992 e' sostituito dal seguente:
3. Nel caso di impossibilita' di frequenza dei corsi, per malattia o per altri comprovati motivi di forza maggiore, il maestro di sci e' tenuto a frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento; in questo caso la validita' dell'iscrizione all'albo professionale e' prorogata solo fino al primo corso successivo alla cessazione dell'impedimento. La mancata frequenza di tale corso comporta la sospensione dall'albo professionale
.
8. 
Al comma 5 dell'articolo 9 della l.r. 50/1992, sono aggiunte, in fine, le parole "Nei confronti dei cittadini dell'Unione europea si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 (Attuazione della direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE)".
9. 
Sono delegificate le norme regionali riguardanti i sotto elencati aspetti, che vengono disciplinati con atti amministrativi della Giunta regionale:
a) 
modalita' per l'iscrizione alla professione, di cui all'articolo 4 della l.r. 50/1992;
b) 
procedure di accertamento dell'abilitazione professionale di cui all'articolo 5, commi 2, 3, 4 e 5 della l.r. 50/1992;
c) 
composizione e durata in carica della commissione e delle sottocommissioni di esame di cui all'articolo 6 della l.r. 50/1992, garantendo la presenza di quattro esperti nelle materie culturali previste dal programma dei corsi e degli esami, nonche', per ciascuna specialita', da due a cinque maestri particolarmente esperti, di cui la maggioranza scelti tra maestri che rivestano la qualifica di istruttore nazionale della Federazione italiana sport invernali (FISI).
Art. 18. 
(Modifiche all'ordinamento della professione di guida alpina)
1. 
Per l'esercizio delle funzioni trasferite dall'articolo 83, comma 3, lettera e) della l.r. 44/2000, come modificata dalla l.r. 5/2001, le Comunita' montane si avvalgono del Collegio regionale delle guide alpine.
2. 
Dopo il comma 8 dell'articolo 7 della legge regionale 29 settembre 1994, n. 41 (Ordinamento della professione di guida alpina) e' aggiunto il seguente:
8 bis. La Commissione e' validamente costituita con la presenza della meta' piu' uno dei componenti.
.
3. 
Sono delegificate le norme regionali riguardanti la composizione della commissione e delle sottocommissioni di esame di cui all'articolo 7, commi 7 e 8 della l.r. 41/1994, che vengono disciplinate con atti amministrativi della Giunta regionale.
CAPO III. 
NORME TRANSITORIE ED ABROGATIVE
Art. 19. 
(Norma transitoria)
1. 
Nella prima applicazione della presente legge sono iscritti di diritto negli elenchi provinciali di cui all'articolo 8, coloro che erano gia' iscritti negli elenchi provinciali delle professioni turistiche di cui all'articolo 4 della legge regionale 18 luglio 1989, n. 41 (Disciplina delle professioni turistiche), previa conferma della volonta' di rimanere iscritti nell'elenco.
2. 
Fino all'entrata in vigore dei provvedimenti amministrativi di cui agli articoli 5 e 6, i corsi di qualificazione e le relative prove di accertamento sono organizzati con riferimento ai programmi e alle modalita' approvati dalla Giunta regionale ai sensi della l. r. 41/1989.
Art. 20. 
(Abrogazione di norme)
1. 
Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) 
legge regionale 18 luglio 1989, n. 41 (Disciplina delle professioni turistiche);
b) 
legge regionale 29 settembre 1992, n. 44 (Ordinamento della professione di direttore d'albergo), come modificata dall'articolo 10, comma 1 della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 14 (Nuova classificazione delle aziende alberghiere).
2. 
Sono abrogate a decorrere dall'entrata in vigore dei relativi provvedimenti amministrativi, ai sensi rispettivamente degli articoli 17, comma 9 e 18 comma 3, le seguenti norme:
a) 
articolo 4, articolo 5, commi 2, 3, 4, 5 e articolo 6 della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50;
b) 
articolo 7, commi 7 e 8 della legge regionale 29 settembre 1994, n. 41 (Ordinamento della professione di guida alpina).