Disegno di legge regionale n. 134 licenziato il 17 maggio 2001
Ulteriori modifiche alla legge regionale 28 marzo 1995, n. 46 recante norme per le assegnazioni e per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Art. 1. 
1. 
L' articolo 1 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 46, come modificato dall' articolo 1 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 51, è sostituito dal seguente:
Art. 1. (Ambito di applicazione)
1. Le presenti norme si applicano a tutti gli alloggi acquistati, realizzati o recuperati da enti pubblici a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione, nonchè a quelli acquistati, realizzati o recuperati da enti pubblici non economici per le finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica.
2. Le presenti norme si applicano, inoltre, agli alloggi acquistati, realizzati o recuperati ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25, dell' articolo 2 del decreto legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, dell' articolo 4 del decreto legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118 e dell' articolo 5 del decreto legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899.
3. Sono esclusi da tale applicazione gli alloggi:
a) realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata e convenzionata;
b) di servizio e cioè quelli per i quali la legge preveda la semplice concessione amministrativa con conseguente disciplinare e senza contratto di locazione;
c) di proprietà degli enti pubblici previdenziali, purchè non realizzati o recuperati a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione
d) costruiti per i profughi con i finanziamenti di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137 e successive modificazioni.
4. Sono altresì esclusi, solo relativamente alla procedura di assegnazione, gli alloggi che hanno formato oggetto di interventi di recupero, qualora riassegnati ai precedenti occupanti, se in possesso dei requisiti per la permanenza nell'edilizia residenziale pubblica.
5. Possono inoltre essere esclusi, con atto deliberativo della Giunta regionale:
a) gli alloggi che per modalità di acquisizione, per destinazione funzionale, per caratteristiche dell'utenza insediata, quali comunità alloggio terapeutiche o assistenziali, o che per particolari caratteri di pregio storico o artistico, non siano utilizzati o utilizzabili per i fini propri dell'edilizia residenziale pubblica;
b) gli alloggi di proprietà degli enti pubblici non economici che non siano stati realizzati o recuperati con fondi dello Stato o della Regione e che siano destinati a soddisfare fasce di redditi superiori a quelli per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica.
6. I presenti criteri si applicano anche alle assegnazioni delle case parcheggio non appena siano cessati la causa e l'uso contingenti per i quali sono stati realizzati e sempre che abbiano tipologie e standard abitativi adeguati
Art. 2. 
1. 
L' articolo 2 della l.r. n. 46/1995, come modificato dall' articolo 2 della l.r. 51/1996, è sostituito dal seguente:
Art. 2. (Requisiti per l'accesso)
1. I requisiti per conseguire l'assegnazione sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione europea; il cittadino di altri Stati è ammesso qualora sia legalmente soggiornante in Italia da almeno un anno, svolga una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo e tale diritto sia riconosciuto in condizioni di reciprocità da convenzioni o trattati internazionali;
b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel comune o in uno dei comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale;
c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili ubicati in qualsiasi località, la cui rendita catastale rivalutata sia superiore a 3,5 volte la tariffa della categoria A/2 classe I del comune o della zona censuaria in cui è ubicato l'immobile o la quota prevalente degli immobili; qualora non esistente la categoria A/2, la tariffa va riferita alla categoria immediatamente inferiore; sono esclusi gli immobili utilizzati per lo svolgimento diretto di attività economiche;
d) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;
e) reddito annuo complessivo del nucleo familiare fiscalmente imponibile, desumibile dall'ultima dichiarazione dei redditi, da computarsi ai sensi dell' articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, non superiore al limite per l'accesso all'edilizia sovvenzionata vigente al momento dell'indizione del bando di concorso. Il reddito è riferito alla famiglia tipo di due componenti. Il reddito delle famiglie con un diverso numero di componenti è ragguagliato sulla base della tabella A di equivalenza, allegata alla presente legge, tenuto conto che i figli a carico per i quali è operata la deduzione del reddito ai sensi dell' articolo 21 della l. 457/1978, corrispondono, ai presenti fini, a 0,5 unità. Per le famiglie di nuova formazione, come definite all'articolo 10, comma 1, lettera i), numero 2), il reddito annuo complessivo è costituito dalla somma dei redditi percepiti da ciascuno dei nubendi;
f) non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;
g) non titolarità da parte di alcun componente il nucleo familiare di altro alloggio di edilizia residenziale pubblica in locazione sul territorio nazionale, al momento della stipula della convenzione relativa all'alloggio di nuova assegnazione;
h) non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica;
i) non essere stato dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio a seguito di morosità, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda.
2. Particolari requisiti aggiuntivi, legati a peculiari esigenze locali, possono essere stabiliti in relazione all'assegnazione di alloggi realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalità. Per tali interventi i provvedimenti regionali di localizzazione possono prevedere requisiti integrativi rispondenti alle finalità programmatorie, con riferimento anche all'eventuale anzianità di residenza.
3. I comuni hanno facoltà di assegnare un'aliquota massima del 30 per cento, arrotondato all'unità superiore, degli alloggi che si rendono disponibili su base annua a nuclei collocati in graduatoria ed in possesso di ulteriori requisiti stabiliti e verificati dai comuni medesimi.
4. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere c), d) ed f), da parte degli altri componenti il nucleo familiare.
5. I requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3 devono permanere al momento dell'assegnazione, nonchè successivamente alla stessa, fatta eccezione per il requisito di cui al comma 1, lettera e), per il quale il limite di reddito, in costanza di rapporto, è moltiplicato per due, e per il requisito di cui al comma 1, lettera g), che deve sussistere al momento della stipula della convenzione relativa all'alloggio di nuova assegnazione.
6. L'assegnatario perde tale qualifica qualora, nel corso del rapporto, per quattro anni consecutivi superi il doppio del limite di reddito stabilito per l'assegnazione.
7. L'ente gestore, riscontrate le condizioni di cui al comma 6, comunica all'interessato la perdita della qualifica di assegnatario e l'automatico assoggettamento del rapporto al canone di cui all'articolo 19, comma 2.
Art. 3. 
1. 
L' articolo 3 della l.r. 46/1995, come modificato dall' articolo 3 della l.r. 51/1996, è sostituito dal seguente:
Art. 3. (Definizioni) )
1. Ai fini della presente legge valgono le seguenti definizioni:
a) il reddito annuo complessivo è quello imponibile relativo all'ultima dichiarazione fiscale, al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari di ciascun componente il nucleo che svolga attività lavorativa autonoma o dipendente o percepisca pensione. Oltre all'imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi, a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse, ad eccezione dei sussidi o assegni percepiti, in attuazione delle vigenti norme, da componenti il nucleo familiare handicappati o disabili. Per la definizione di redditi da lavoro dipendente ed assimilati si fa riferimento a quanto previsto dalle norme fiscali vigenti in materia;
b) per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, gli affini entro il secondo grado, purchè la stabile convivenza con il concorrente duri da almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Sono considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità qualora, alla data di pubblicazione del bando, la convivenza istituita duri da almeno due anni, abbia quale fine l'assistenza a persone anziane o non autosufficienti e sia dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà sia da parte del concorrente, sia da parte delle persone conviventi;
c) per locali impropriamente adibiti ad abitazione, sempre che siano privi di servizi igienici propri regolamentari, devono intendersi tutti quei locali che per la loro struttura e originaria finalità non siano destinati ad abitazione. Per soffitta si intende il locale ricavato tra l'ultimo piano e il tetto senza plafonature;
d) per vano abitabile si deve intendere ogni locale, con esclusione della cucina e dei servizi, che abbia i requisiti previsti dall' articolo 3, quarto comma, del decreto legge 27 giugno 1967, n. 460, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1967, n. 628, e comunque non inferiore a otto metri quadrati;
e) per occupante senza titolo si intende chiunque occupi un alloggio di edilizia residenziale pubblica senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti;
f) per profugo si intende il cittadino italiano e i suoi familiari a carico, in possesso della qualifica di profugo, che appartenga alle categorie individuate dalla vigente normativa statale in materia;
g) per alloggio scadente si intende l'unità immobiliare che non dispone di impianto elettrico o di impianto idrico con acqua corrente nella cucina e nei servizi, ovvero che non dispone di servizi igienici privati o che dispone di servizi igienici comuni a più unità immobiliari. Per alloggio scadente si intende altresì l'immobile in cui risultino in scadenti condizioni almeno quattro dei seguenti elementi, dei quali tre devono essere propri dell'unità immobiliare:
1) elementi propri dell'unità immobiliare:
1.1) pavimenti;
1.2) pareti e soffitti;
1.3) infissi;
1.4) impianto elettrico;
1.5) impianto idrico e servizi igienico-sanitari;
1.6) impianto di riscaldamento.
2) elementi comuni:
2.1) accessi, scale e ascensore;
2.2) facciate, coperture e parti comuni in genere
Art. 4. 
1. 
L' articolo 4 della l.r. 46/1995, è sostituito dal seguente:
Art. 4.(Ente legittimato all'emissione del bando)
1. Le assegnazioni che, a norma dell' articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono di competenza dei comuni devono avvenire mediante pubblico concorso conseguente alla pubblicazione di appositi bandi finalizzati alla formazione di graduatorie generali permanenti per ambiti territoriali definiti dalla Regione. La Giunta regionale può autorizzare l'emanazione di bandi speciali per l'assegnazione di alloggi specificatamente individuati.
2. I bandi sono emessi almeno ogni due anni dai comuni o dai loro consorzi, con facoltà di delega alle agenzie territoriali per la casa (ATC) competenti per territorio e rimborso dei costi sostenuti dall'ATC delegata.
3. Qualora il comune non provveda all'emissione del bando entro i due anni dal precedente, può comunque provvedere entro i sei mesi successivi. Tale termine è elevato a dodici mesi per i comuni con popolazione superiore a 100 mila abitanti. Decorso inutilmente tale termine di proroga, l'aliquota di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, è ridotta per il comune inadempiente al 30 per cento, finchè non venga emesso il nuovo bando.
4. Le funzioni esecutive concernenti l'assegnazione degli alloggi possono essere delegate dai comuni alle ATC, con rimborso dei costi sostenuti dall'ATC delegata.
Art. 5. 
1. 
Il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 46/1995, è sostituito dal seguente:
2. Al fine di assicurare l'informazione ai cittadini italiani emigrati all'estero, i comuni trasmettono copia del bando alle rappresentanze diplomatiche o consolari dei Paesi nei quali risultino emigrati cittadini italiani conseguentemente iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero (AIRE) del comune
..
Art. 6. 
1. 
L' articolo 7 della l.r. 46/1995, come modificato dall' articolo 5 della l.r. 51/1996, è sostituito dal seguente:
Art. 7. (Contenuti del bando)
1. Il bando deve indicare:
a) i comuni appartenenti allo stesso ambito territoriale nel quale si trovano gli alloggi da assegnare;
b) la localizzazione di interventi costruttivi speciali per i quali siano previste diverse modalità di assegnazione degli alloggi;
c) i requisiti prescritti dall'articolo 2, commi 1 e 2, nonchè gli eventuali altri requisiti che possano essere stabiliti ai sensi dell'articolo 2, comma 3;
d) le norme per la determinazione del canone di locazione;
e) il luogo di presentazione della domanda ed il termine, non inferiore a quarantacinque giorni e non superiore a novanta giorni, per la presentazione stessa;
f) i documenti da allegare alla domanda, tenendo anche conto della particolare situazione dei lavoratori emigrati all'estero, nonchè gli stati, i fatti e le qualità personali del richiedente che possano essere oggetto di autocertificazione o dichiarazione sostitutiva ai sensi della normativa vigente.
2. Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione della domanda è prorogato di trenta giorni.
3. In deroga a quanto disposto dal comma 1, lettera f), nei comuni ad alta tensione abitativa individuati ai sensi della normativa vigente, il bando può prevedere che alla domanda non sia allegata la documentazione a comprova delle dichiarazioni rese. In tal caso il comune redige un elenco pubblico ordinato per punteggi sulla base di quanto dichiarato in domanda e, seguendone l'ordine, chiede la documentazione a comprova ad un numero di richiedenti uguale alle assegnazioni da effettuare più ad un congruo numero di riserve
Art. 7. 
1. 
L' articolo 9 della l.r. 46/1995, come modificato dall' articolo 7 della l.r. 51/1996, è sostituito dal seguente:
Art. 9. (Commissioni preposte alle graduatorie)
1. La graduatoria è predisposta da un organo collegiale di nomina regionale con competenza territoriale determinata dalla Regione stessa. La Commissione è istituita presso l'ATC competente per territorio. L'ampiezza dell'ambito territoriale di competenza della Commissione viene definita in relazione all'entità della domanda al fine di assicurare che i tempi di formazione della graduatoria definitiva di assegnazione non superino gli undici mesi dalla emanazione del bando. Tale obiettivo può altresì essere garantito per le aree metropolitane, con la formazione di più Commissioni nominate dalla Regione.
2. La Commissione provvede alla verifica del possesso da parte dei richiedenti dei requisiti previsti all'articolo 2, commi 1 e 2 e all'attribuzione dei punteggi previsti all'articolo 10, sulla base dei documenti richiesti dal bando di concorso.
3. La Commissione è composta da:
a) un Magistrato, ordinario o amministrativo, anche a riposo, con funzioni di Presidente, designato dalla Corte d'Appello;
b) due rappresentanti degli enti locali designati dalla sezione regionale dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) su proposta dei comuni dell'ambito territoriale, con la presenza delle minoranze;
c) un funzionario regionale;
d) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative su base nazionale, designato d'intesa dalle medesime;
e) un rappresentante delle organizzazioni sindacali degli assegnatari più rappresentative a livello nazionale, designato d'intesa dalle medesime;
f) un rappresentante dell'ATC nel cui ambito territoriale sorgono gli alloggi da assegnare, con funzioni di Vice Presidente.
4. La Giunta regionale provvede alla nomina dei membri effettivi di cui al comma 3, nonchè dei membri supplenti, che devono essere designati dai medesimi enti e organizzazioni contestualmente ai componenti effettivi la Commissione.
5. La Commissione può regolarmente funzionare quando sono nominati almeno cinque componenti, sulla base delle designazioni pervenute.
6. Entro trenta giorni dalla nomina, il Presidente convoca la Commissione. Qualora non provveda entro tale termine, alla convocazione provvede il Vice Presidente.
7. Per la validità delle deliberazioni è sufficiente la partecipazione di metà più uno dei componenti la Commissione. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
8. La Commissione dura in carica cinque anni ed i suoi membri possono essere confermati.
9. La segreteria è formata da dipendenti dell'ATC. Tra essi la Commissione sceglie il Segretario.
10. Ai componenti della Commissione viene attribuito un compenso pari a quello determinato per i membri dei Consigli di amministrazione di ciascuna ATC. La copertura di spesa è assicurata nei programmi di intervento concernenti le attuazioni dei piani di edilizia residenziale sovvenzionata ed i relativi oneri sono a carico di ciascuna ATC.
Art. 8. 
1. 
L' articolo 10 della l.r. n. 46/1995, come modificato dall' articolo 8 della l.r. n. 51/1996, è sostituito dal seguente:
Art. 10. (Punteggi da attribuire ai concorrenti) a) richiedenti che abitino con il nucleo familiare da almeno due anni in baracche, stalle, seminterrati, centri di raccolta, dormitori pubblici o comunque in ogni altro locale procurato a titolo temporaneo dagli organi preposti all'assistenza pubblica o in altri locali impropriamente adibiti ad abitazione e privi di servizi igienici propri regolamentari, quali soffitte e simili: punti 4; b) richiedenti che debbano lasciare strutture ospitanti o famiglie affidatarie per raggiunti limiti di età, conclusione del programma terapeutico, scadenza dei termini previsti da convenzioni per la permanenza in locali concessi a titolo temporaneo: punti 4; c) richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti uno o più lavoratori dipendenti con anzianità di contribuzione Gescal, risultante dalla somma delle singole contribuzioni: 1) fino a cinque anni di contribuzione: punti 1; 2) oltre cinque e fino a dieci anni di contribuzione: punti 2; 3) oltre dieci e fino a venti anni di contribuzione: punti 3; 4) oltre venti anni di contribuzione: punti 4; d) richiedenti che abitino con il nucleo familiare: 1) in alloggio il cui stato, certificato dal comune, sia considerato scadente ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g): punti 1; 2) in alloggio privo di servizio igienico completo composto di WC, lavabo, doccia o vasca, oppure in alloggio provvisto di servizio igienico completo esterno non in comune con altre famiglie: punti 2; 3) in alloggio con servizio igienico esterno in comune con altre famiglie: punti 3; e) richiedenti che abitino con il nucleo familiare in alloggio in cui il rapporto tra il totale delle persone residenti nell'alloggio ed il totale dei vani abitabili, come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera d), risulti essere: 1) uguale a 2: punti 1; 2) superiore a 2: punti 2; 3) superiore a 3: punti 3; f) richiedenti che abitino da almeno due anni con il proprio nucleo familiare, composto da almeno due unità, in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, anch'essi composti da almeno due unità: 1) se la coabitazione non determina sovraffollamento: punti 1; 2) se la coabitazione determina sovraffollamento: punti 2; g) richiedenti il cui reddito, come definito all'articolo 2, comma 1, lettera e), risulti non superiore al: 1) 70 per cento del limite di assegnazione: punti 1; 2) 50 per cento del limite di assegnazione: punti 2; 3) 30 per cento del limite di assegnazione: punti 3; h) richiedenti che debbano abbandonare l'alloggio: 1) in quanto fruenti di alloggio di servizio, per collocamento in quiescenza, per trasferimento di ufficio, per cessazione non volontaria del rapporto di lavoro: punti 2; 2) a seguito di ordinanze di sgombero o per motivi di pubblica utilità o per esigenze di risanamento edilizio, risultanti da provvedimenti emessi dall'autorità competente non oltre tre anni prima della data del bando: punti 4; 3) a seguito di sentenza esecutiva di sfratto: 3.1) se la sentenza è motivata da morosità: punti 1; 3.2) in tutti gli altri casi: punti 2; 4) a seguito di monitoria di sgombero conseguente a sentenza esecutiva di sfratto: 4.1) se la sentenza è motivata da morosità: punti 2; 4.2) in tutti gli altri casi: punti 4; i) richiedenti che appartengano alle seguenti categorie: 1) abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età, vivano soli o in coppia quali coniugi o conviventi more uxorio, entrambi non esercitanti alcuna attività lavorativa, anche se con uno o più minori a carico: punti 3; 2) richiedenti che: 2.1) contraggano matrimonio entro la data di scadenza del bando: punti 2; 2.2) abbiano contratto matrimonio non oltre due anni prima della data del bando: punti 3; 3) richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti disabili: 3.1) con percentuale di invalidità compresa tra l'80 per cento ed il 100 per cento, ovvero invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio collocati nella I e II categoria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, oppure malati di Aids conclamato, anche in assenza di quantificazione della percentuale di invalidità, minori, anziani o disabili con certificazione rilasciata dall'Azienda sanitaria locale (ASL) da cui risultino difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età, riconosciute ai sensi delle vigenti normative: punti 3. Tale punteggio è incrementato di punti 1 qualora le citate condizioni di invalidità sussistano per più di un componente il nucleo familiare e di ulteriori punti 2 in presenza di barriere architettoniche, certificata dal comune, che comporti concreto impedimento al disabile nell'accessibilità all'alloggio occupato, in relazione allo specifico genere di disabilità posseduta. Il punteggio è ulteriormente incrementato di punti 1 qualora il disabile o uno dei disabili presenti nel nucleo familiare sia di età superiore a sessantacinque anni; 3.2) con percentuale di invalidità compresa fra il 67 per cento ed il 79 per cento, ovvero invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio collocati nella III, IV e V categoria di cui al d.p.r. 834/1981: punti 2. Tale punteggio è ulteriormente incrementato di punti 1 qualora il disabile o uno dei disabili presenti nel nucleo familiare sia di età superiore a sessantacinque anni; 4) cittadini italiani emigrati all'estero, che rientrino in Italia per stabilirvi la loro residenza: punti 2; 5) profughi rimpatriati da non oltre un quinquennio e che non svolgano attività lavorativa: punti 2; l) nuclei familiari composti da cinque o più persone: punti 1; m) richiedenti già inseriti in precedenti graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica: punti 1 per ogni graduatoria in cui sono stati inseriti; n) richiedenti titolari di pensione o assegno sociale: punti 1; o) coniuge superstite o figlio di appartenente alle forze di polizia, alla forze armate, ai vigili del fuoco, ad altra pubblica amministrazione, deceduto per motivi di servizio: punti 2. 2. La condizione del biennio di cui al comma 1, lettere a) e f), non è richiesta quando si tratti di sistemazione derivante da abbandono di alloggi a seguito di calamità, di imminente pericolo di crollo riconosciuto dall'autorità competente, di sistemazione in locali procurati a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica. 3. I punteggi connessi allo sfratto per morosità di cui al comma 1, lettera h), numeri 3) e 4), sono riconoscibili soltanto se alla documentazione è allegata l'attestazione del comune di residenza che si tratta di morosità incolpevole. 4. Le certificazioni attestanti le condizioni di cui al comma 1, lettera i), numero 3, devono contenere le descrizioni del tipo di menomazione e la relativa percentuale di invalidità e sono rilasciate ai sensi della normativa vigente in materia: a) per gli invalidi civili dalla Azienda sanitaria locale (ASL); b) per gli invalidi del lavoro dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL); c) per gli invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio dalle Commissioni mediche territoriali ospedaliere. 5. Gli appartenenti alle categorie di cui al comma 1, lettera i), oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale permanente, sono collocati d'ufficio in graduatorie speciali relative ad ogni singola categoria con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale. Le graduatorie speciali così formate sono valide ai fini della assegnazione di alloggi destinati in via prioritaria a tali categorie di cittadini, per determinazione della Regione o per espressa previsione della legge di finanziamento. Tali assegnazioni non vengono computate nella quota di riserva di cui all'articolo 13 ad eccezione di quelle di cui alla lettera i), numero 5. 6. Non sono cumulabili fra loro i punteggi di una stessa lettera, nonchè i punteggi previsti alle lettere a), b) e d). Nel caso di punteggi tra loro non cumulabili si tiene conto del punteggio maggiore. 1. Ai concorrenti sono riconosciuti i seguenti punteggi, in relazione alle condizioni sociali, economiche ed abitative alla data di pubblicazione del bando:
Art. 9. 
1. 
L' articolo 11 della l.r. 46/1995, come modificato dall' articolo 9 della l.r. 51/1996, è sostituito dal seguente:
Art. 11. (Formazione delle graduatorie)
1. La Commissione, entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti del concorso, forma la graduatoria provvisoria. Detta scadenza è elevata a novanta giorni per gli ambiti territoriali con popolazione superiore a 200 mila abitanti.
2. Non sono valutabili eventuali modifiche dei requisiti e delle condizioni oggettive e soggettive del richiedente sopravvenute dopo la data di pubblicazione del bando, ad eccezione dell'ordinanza o sentenza esecutiva di sfratto e della certificazione relativa alla percentuale di invalidità, che devono comunque essere inoltrate dal richiedente entro il termine stabilito per l'opposizione alla graduatoria provvisoria.
3. Entro quindici giorni dalla sua formazione, la graduatoria, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente nonchè dei modi e dei termini per l'opposizione, è pubblicata ed affissa per quindici giorni consecutivi nell'Albo Pretorio del comune o dei comuni nell'ambito territoriale in cui si trovano gli alloggi e nella sede dell'ATC in un luogo aperto al pubblico.
4. Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria a mezzo del servizio postale.
5. Dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria viene data notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
6. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria nell'Albo Pretorio e, per i lavoratori emigrati all'estero, dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 4, gli interessati possono presentare opposizione alla Commissione, che provvede in merito, sulla base dei documenti già acquisiti o allegati al ricorso, entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle opposizioni.
7. Non sono valutabili, ai fini della determinazione del punteggio dell'opponente, i documenti che egli non abbia presentato nel termine all'uopo fissato.
8. Esaurito l'esame delle opposizioni, la Commissione formula la graduatoria definitiva, previa effettuazione dei sorteggi a mezzo di notaio o di pubblico ufficiale in qualità di ufficiale rogante tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.
9. La graduatoria è pubblicata con le stesse formalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo.
10. Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia fino a quando non venga sostituita da una nuova graduatoria.
11. In caso di ricorso alle procedure di bando di cui all'articolo 7, comma 3, le assegnazioni possono avvenire soltanto a favore di soggetti che abbiano ottenuto un punteggio non inferiore a quello minimo assunto dal comune per la richiesta della documentazione a comprova di quanto dichiarato in domanda. Al fine di assicurare un numero adeguato di posizioni utili per l'assegnazione, la Commissione procedere a successive integrazioni della graduatoria, secondo le stesse modalità indicate ai commi da 1 a 9.
Art. 10. 
1. 
I commi 2, 3, 4 e 5 dell' articolo 12 della l.r. 46/1995, sono abrogati.
Art. 11. 
1. 
L' articolo 13 della l.r. 46/1995, come da ultimo modificato dall' articolo 1 della legge regionale 27 novembre 2000, n. 56, è sostituito dal seguente:
Art. 13. (Riserve)
1. I comuni sono autorizzati ad assegnare, dandone comunicazione alla Regione, un'aliquota non eccedente il 50 per cento, arrotondata all'unità superiore, degli alloggi che si rendano disponibili su base annua, al di fuori delle graduatorie di cui all'articolo 11, per far fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa, quali pubbliche calamità, sfratti, sistemazione di profughi, sgombero di unità abitative da recuperare o altre gravi particolari esigenze individuate dai comuni medesimi.
2. Tutte le quote di riserva previste dalle vigenti disposizioni devono essere contenute nell'aliquota massima di cui al comma 1 di alloggi da assegnare annualmente in ciascun ambito.
3. Anche per le assegnazioni degli alloggi effettuate su riserva ai sensi del comma 1 devono sussistere i requisiti prescritti all'articolo 2.
4. Nel caso in cui il beneficiario della riserva sia già assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica divenuto inutilizzabile, i requisiti richiesti sono quelli di permanenza.
5. L'accertamento dei requisiti viene effettuato dalla Commissione di cui all'articolo 9, previa istruttoria dei comuni interessati.
6. Qualora, in presenza delle situazioni di emergenza abitativa di cui al comma 1, sussistano condizioni di particolare urgenza, il comune può procedere, anche in deroga al possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, ma nell'ambito della quota di riserva di cui al comma 1, a sistemazioni provvisorie che non possono eccedere la durata di due anni. In tal caso l'ente gestore provvede a stipulare con l'assegnatario una specifica convenzione a termine di durata pari a quella dell'assegnazione.
7. In caso di calamità naturale, riconosciuta e dichiarata nelle forme di legge, il comune è autorizzato ad utilizzare, ai sensi del comma 6, alloggi di edilizia residenziale pubblica per la sistemazione di nuclei familiari che a seguito della calamità stessa non possano risiedere nell'abitazione a qualsiasi titolo condotta, anche in deroga all'aliquota massima prevista dal comma 1
Art. 12. 
1. 
Dopo l'articolo l' articolo 13 della l.r. 46/1995, è inserito il seguente:
Art. 13 bis. (Assegnazione alle forze di polizia ed ai vigili del fuoco)
1. Gli appartenenti alle forze di polizia ed ai vigili del fuoco possono partecipare ai bandi per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica emessi dai comuni anche in assenza del requisito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), purchè si tratti di immobili ubicati al di fuori dell'ambito territoriale del bando, e del requisito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e).
2. I richiedenti di cui al comma 1 vengono posti, a cura della Commissione di cui all'articolo 9, in un'apposita graduatoria, dalla quale i comuni attingono per l'assegnazione degli alloggi che si rendano disponibili, nella misura di un alloggio per ogni immobile di edilizia residenziale pubblica costituito da almeno dieci alloggi.
3. Al fine di assicurare ai soggetti di cui al comma 1 la possibilità di richiedere l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, i comuni informano la Prefettura in merito ai bandi emessi.
4. I comuni possono, inoltre, procedere ad assegnazioni su riserva ad appartenenti alle forze di polizia ed ai vigili del fuoco, nell'ambito dell'aliquota di cui al comma 1 dell'articolo 13. Per il possesso dei requisiti valgono le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo
Art. 13. 
1. 
L' articolo 14 della l.r. 46/1995, è sostituito dal seguente:
Art. 14. (Ente competente alle assegnazioni)
1. All'assegnazione degli alloggi provvede il comune nel cui territorio gli alloggi stessi sono stati realizzati, con atto deliberativo assunto nelle forme previste dalla legislazione vigente. Qualora il comune non provveda all'assegnazione entro novanta giorni dalla comunicazione di messa a disposizione, per tutto il tempo eccedente è tenuto a corrispondere all'ente gestore il corrispettivo delle spese di amministrazione, generali e di manutenzione ordinaria sostenute, nonchè una quota pari allo 0,50 per cento annuo, rapportato su base mensile, del valore locativo dell'alloggio. I predetti corrispettivi non sono dovuti qualora l'alloggio, dichiarato dall'ente gestore disponibile all'assegnazione, sia in stato scadente ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g).
2. Dell'avvenuta assegnazione il comune dà notizia agli aventi diritto con lettera raccomandata, nella quale deve essere indicato il giorno e il luogo per la scelta dell'alloggio.
3. La scelta degli alloggi, nell'ambito di quelli da assegnare, è compiuta dagli assegnatari secondo l'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria.
4. La scelta dell'alloggio deve essere effettuata dall'assegnatario o da persona delegata. In caso di mancata presentazione o scelta dell'alloggio entro i termini stabiliti dal comune, il sindaco comunica all'assegnatario con lettera raccomandata che può fornire giustificazione, con la fissazione di un termine non inferiore a dieci e non superiore a quindici giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documentazioni.
5. Qualora non sia documentato il grave impedimento alla presentazione o scelta dell'alloggio, il sindaco pronuncia la decadenza dall'assegnazione ai sensi dell'articolo 29.
6. I concorrenti utilmente collocati in graduatoria non possono rinunciare all'alloggio ad essi assegnato, salvo nel caso in cui questo non risulti adeguato alla composizione del loro nucleo familiare in riferimento ai parametri previsti dalla presente legge o non risulti idoneo in relazione alla presenza nel nucleo familiare di documentate situazioni di grave invalidità. In tali casi essi non perdono il diritto alle future assegnazioni di alloggi, in relazione alle rispettive posizioni nella graduatoria, per il periodo di validità della stessa.
7. Gli assegnatari, prima della consegna degli alloggi, devono presentarsi nella sede dell'ente gestore nel giorno indicato dallo stesso con lettera raccomandata, per la sottoscrizione della convenzione di assegnazione.
8. In caso di mancata stipula della convenzione di assegnazione, salvo il caso di giustificato impedimento da documentare da parte dell'interessato, l'assegnatario decade dall'assegnazione ai sensi dell'articolo 29.
9. Non può essere di norma assegnato un alloggio con un numero di vani abitabili, come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera d), superiore al numero dei componenti il nucleo familiare.
10. Il comune, in assenza di nuclei familiari collocati in graduatoria con numero di componenti adeguato o in presenza di situazioni di emergenza abitativa di cui all'articolo 13, può disporre, di concerto con l'ente gestore, l'assegnazione di un alloggio con un numero di vani abitabili superiore di un massimo di due unità il numero dei componenti il nucleo familiare.
11. La Giunta regionale, su documentata richiesta congiunta del comune in cui sono ubicati gli alloggi e dell'ATC competente per territorio, in cui si attesti l'impossibilità di assegnazione a soggetti aventi titolo, può autorizzare l'esclusione temporanea di alloggi di edilizia residenziale pubblica dall'applicazione delle norme della presente legge. In tal caso l'intero gettito dei canoni di locazione determinati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, al netto delle spese riconosciute all'ente gestore, è versato in gestione speciale come definita all' articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036
Art. 14. 
1. 
Il comma 4 dell'articolo 15 della l.r. 46/1995, come modificato dall' articolo 10 della l.r. 51/1996, è sostituito dal seguente:
4. . Qualora l'assegnatario, titolare della convenzione da almeno cinque anni, chieda la risoluzione della stessa per il trasferimento della residenza in altra abitazione o presso istituzioni o strutture comunitarie di ricovero o di cura, possono subentrare nella convenzione stessa nel seguente ordine: il coniuge, gli ascendenti in linea retta di primo grado, i discendenti in linea retta di primo grado e, in caso di loro premorienza, i congiunti dei discendenti in linea retta di primo grado e i discendenti in linea retta di secondo grado. L'aspirante assegnatario deve presentare domanda di voltura della convenzione nei sessanta giorni successivi al rilascio dell'alloggio da parte dell'assegnatario e deve risultare stabilmente residente nell'alloggio da almeno tre anni.
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Art. 15. 
1. 
L' articolo 16 della l.r. 46/1995, come modificato dall' articolo 11 della l.r. 51/1996, è sostituito dal seguente:
Art. 16. (Cambi alloggi)
1. Ai fini delle eliminazioni delle condizioni di sottoutilizzazione o sovraffollamento degli alloggi pubblici, nonchè di disagi abitativi di carattere sociale, l'ente gestore è competente a predisporre programmi di mobilità dell'utenza attraverso il cambio di alloggi di risulta, previa verifica dello stato d'uso e di affollamento del patrimonio ed attivando forme di partecipazione e di informazione dell'utenza medesima. Per alloggio sottoutilizzato si intende quello in cui il numero di vani abitabili, come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera d), supera di oltre due unità il numero dei componenti il nucleo familiare.
2. Per raggiungere gli scopi di cui al comma 1, l'ente gestore, d'intesa con il comune, può altresì utilizzare un'aliquota non superiore al 30 per cento degli alloggi di nuova costruzione.
3. L'ente gestore provvede a sostituire l'aliquota di alloggi di nuova costruzione di cui al comma 2 con un corrispondente numero di alloggi di risulta, al fine di non sottrarre disponibilità ai partecipanti ai bandi generali.
4. Il programma di mobilità è comunicato agli interessati, i quali, nei trenta giorni successivi, possono presentare opposizione al legale rappresentante dell'ente gestore, che decide entro sessanta giorni.
5. Qualora gli interessati rifiutino la mobilità obbligatoria, anche dopo l'eventuale rigetto dell'opposizione presentata al legale rappresentante dell'ente gestore, si applica loro un canone sanzionatorio pari al doppio del canone dovuto ai sensi dell'articolo 19. Tale sanzione non si applica:
a) qualora il nucleo familiare sia composto esclusivamente da ultrasessantacinquenni e l'alloggio proposto per la mobilità sia ubicato al di fuori del quartiere ATC di residenza;
b) qualora nel nucleo familiare siano presenti uno o più invalidi con percentuale di invalidità compresa tra l'80 e il 100 per cento.
6. Per soddisfare le esigenze di cui al comma 1 sono comunque consentiti cambi consensuali, previa autorizzazione dell'ente gestore.
7. L'ente gestore può altresì concedere su richiesta dell'assegnatario cambi di alloggi per avvicinamento al posto di lavoro, motivi di salute o altre gravi e comprovate esigenze.
8. Il cambio è assentito o disposto dall'ente gestore, previa verifica dell'assenza di condizioni che ostino al mantenimento dell'alloggio.
9. La gestione della mobilità dell'utenza è disciplinata da apposito regolamento predisposto dall'ente gestore
Art. 16. 
1. 
La lettera a) del comma 1 dell'articolo 19 della l.r. n. 46/1995, come modificata dall' articolo 12 della l.r. n. 51/1996, è sostituita dalla seguente:
a) 75 per cento agli assegnatari con reddito annuo complessivo inferiore al limite di assegnazione. Il canone, per i nuclei fruenti di soli redditi da lavoro dipendente o pensione, anche in presenza di possesso di un bene la cui rendita catastale rivalutata sia pari o inferiore a lire 250 mila annue, non può eccedere l'8 per cento del reddito di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a); qualora gli stessi redditi siano inferiori a due pensioni integrate al minimo INPS il canone non può eccedere il 6 per cento del reddito di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a). In ogni caso il canone non può essere inferiore al 30 per cento del canone di riferimento;
.
Art. 17. 
1. 
L' articolo 20 della l.r. 46/1995, come modificato dall' articolo 13 della l.r. 51/1996, è sostituito dal seguente:
1. Art. 20. (Collocazione nelle fasce di reddito)
1. Gli assegnatari sono collocati nelle fasce di reddito di cui all'articolo 19 sulla base della documentazione prodotta o degli accertamenti effettuati.
2. I dati relativi alle condizioni reddituali dei nuclei familiari degli assegnatari, con conseguente verifica ed eventuale variazione delle fasce di reddito e dei canoni di cui all'articolo 19, sono rilevati contestualmente agli aggiornamenti, da effettuare con frequenza almeno biennale, delle anagrafi della utenza e del patrimonio.
3. La collocazione degli assegnatari nelle fasce di reddito e l'applicazione del relativo canone di locazione ha effetto dal 1. gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata effettuata l'indagine reddituale.
4. L'assegnatario ha in ogni caso diritto, su specifica e documentata richiesta, di essere collocato in una fascia di reddito inferiore qualora abbia subito una diminuzione di reddito. La collocazione nella fascia di reddito inferiore è disposta dall'ente gestore con decorrenza dal mese successivo alla richiesta. L'assegnatario è tenuto ad autocertificare trimestralmente il perdurare della diminuzione di reddito, fino alla successiva indagine reddituale. Qualora l'assegnatario non provveda a tale autocertificazione, l'ente gestore provvede a ripristinare il canone applicato prima della collocazione nella fascia inferiore.
5. Qualora l'assegnatario non produca, entro i termini stabiliti dall'ente gestore, la documentazione richiesta o presenti una documentazione incompleta si applica un canone pari a due volte l'equo canone. Contestualmente l'ente gestore provvede a darne segnalazione al comune nel quale è situato l'alloggio e per conoscenza all'assegnatario stesso. Il comune provvede a verificare che la mancata o incompleta produzione di documentazione sia involontaria, in quanto dipendente da particolari condizioni dell'assegnatario, quali invalidità, anzianità, analfabetismo o altre particolari gravi cause. In tal caso gli uffici comunali provvedono ad attestare, entro novanta giorni dal ricevimento della segnalazione, l'involontarietà della mancata o incompleta produzione di documentazione, nonchè a coadiuvare l'assegnatario nella compilazione della documentazione stessa. In presenza della suddetta attestazione di involontarietà, non si applica l'incremento del canone nella misura prevista al primo periodo del presente comma.
6. L'assegnatario di cui al comma 5 viene collocato nella fascia di competenza, qualora produca la documentazione richiesta, con decorrenza dal mese successivo alla data di presentazione della documentazione stessa.
8. Qualora l'assegnatario produca una documentazione da cui risulti un reddito ritenuto inattendibile ai fini fiscali, l'ente gestore ha l'obbligo di trasmettere agli Uffici Finanziari, per gli opportuni accertamenti, tale documentazione, dandone comunicazione all'interessato. In pendenza di tale accertamento, all'assegnatario è applicato il canone di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c).
9. Qualora gli Uffici Finanziari accertino in capo all'assegnatario un reddito inferiore a quello previsto per l'applicazione del canone di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c), la riduzione del canone con i relativi conguagli decorre dalla data di applicazione dello stesso
Art. 18. 
1. 
Il comma 1 dell'articolo 21 della l.r. n. 46/1995, come modificato dall' articolo 14 della l.r. n. 51/1996, è sostituito dal seguente:
1. È istituito nell'ambito regionale il fondo sociale per la corresponsione di contributi per il pagamento del canone di locazione e dei servizi accessori dell'abitazione, destinato agli assegnatari appartenenti alla fascia di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), il cui nucleo familiare sia percettore di soli redditi da pensione di importo non superiore alla somma di due pensioni integrate al minimo INPS
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Art. 19. 
Art. 20. 
1. 
Il comma 3 dell'articolo 25 della l.r. n. 46/1995, è sostituito dal seguente:
3. È facoltà dell'ente gestore, sulla base di apposito regolamento, estendere l'autogestione a parte della manutenzione ordinaria, accreditando agli organi dell'autogestione una percentuale della quota del canone a ciò destinata
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Art. 21. 
1. 
Il comma 1 dell'articolo 27 della l.r. n. 46/1995, è sostituito dal seguente:
1. È consentito agli enti gestori continuare o assumere l'amministrazione degli stabili integralmente o prevalentemente ceduti in proprietà. Dal momento della costituzione del condominio, ove l'ente gestore non assuma l'amministrazione, cessa per gli assegnatari in proprietà o in locazione con patto di futura vendita l'obbligo di corrispondere al medesimo le quote per spese generali, di amministrazione e manutenzione, fatta eccezione per quelle relative al servizio di rendicontazione e di esazione delle rate di riscatto
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Art. 22. 
1. 
L' articolo 29 della l.r. 46/1995, come modificato dall' articolo 15 della l.r. 51/1996, è sostitutito dal seguente:
Art. 29. (Decadenza)
1. Il sindaco dispone con proprio provvedimento la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio, nei confronti di chi:
a) abbia ceduto, in tutto o in parte, l'alloggio a terzi. In tal caso nei confronti del cedente viene comminata una sanzione amministrativa pecuniaria, determinata dalla Giunta comunale;
b) abbia trasferito altrove volontariamente la propria residenza o abbia abbandonato l'alloggio per un periodo superiore a tre mesi, salva preventiva autorizzazione dell'ente gestore, o ne abbia mutato la destinazione d'uso. Prima del pronunciamento della decadenza, il sindaco provvede a verificare che la mancata richiesta all'ente gestore di autorizzazione al temporaneo trasferimento di residenza o abbandono dell'alloggio non sia involontaria in quanto dipendente da particolari condizioni dell'assegnatario, quali invalidità, anzianità, analfabetismo o altre particolari gravi cause. In tal caso gli uffici comunali provvedono ad attestare all'ente gestore tale involontarietà ed a coadiuvare l'assegnatario nella compilazione della richiesta, sospendendo la procedura di decadenza;
c) abbia usato l'alloggio per scopi illeciti od immorali;
d) abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione di cui all'articolo 2, comma 1, salvo quanto indicato alla lettera e) del presente comma;
e) fruisca di un reddito annuo complessivo per il nucleo familiare superiore al limite stabilito per la permanenza, pari al doppio del limite di reddito previsto per l'assegnazione;
f) non effettui la scelta dell'alloggio o non stipuli la convenzione di assegnazione ai sensi dell'articolo 14;
g) si renda moroso per un periodo superiore a sei mesi, salvo quanto previsto all'articolo 31, commi 3 e 4;
h) violi gravemente e ripetutamente, a giudizio dell'ente gestore, il regolamento, comunque denominato, disciplinante l'uso degli alloggi.
2. Gli assegnatari con redditi superiori al limite stabilito ricevono dall'ente gestore preavviso che la decadenza verrà dichiarata dopo due accertamenti biennali consecutivi che documentino la stabilizzazione del reddito al di sopra del limite stabilito.
3. Per tutto il periodo di permanenza del reddito al di sopra del limite di decadenza, agli assegnatari interessati viene applicato il canone di cui all'articolo 19, comma 2.
4. Per il procedimento di decadenza si applicano le disposizioni previste per l'annullamento dell'assegnazione, ad eccezione dei casi di trasferimento della residenza da parte dell'assegnatario, di mancata scelta dell'alloggio o stipula della convenzione, di morosità e di gravi violazioni del regolamento d'uso degli alloggi, ove la decadenza è pronunciata d'ufficio e ha decorrenza immediata.
5. La decadenza dall'assegnazione comporta la risoluzione di diritto della convenzione.
6. Il provvedimento del sindaco, che deve contenere un termine per il rilascio non superiore a sei mesi, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio.
7. Il provvedimento del sindaco ha carattere definitivo e compete al medesimo darne esecuzione
Art. 23. 
1. 
L' articolo 31 della l.r. 46/1995, come modificato dall' articolo 16 della l.r. 51/1996, è sostituito dal seguente:
Art. 31. ( Morosità)
1. L'ente gestore, previa messa in mora dell'inquilino, procede alla risoluzione della convenzione in caso di morosità superiore a sei mesi, con conseguente decadenza dall'assegnazione. Qualora entro tre mesi dalla richiesta della pronuncia di decadenza il sindaco non vi provveda, la ulteriore morosità è posta a carico dell'amministrazione comunale.
2. La morosità dell'assegnatario nel pagamento del canone può essere sanata entro sessanta giorni dalla messa in mora per non più di una volta nel corso dell'anno.
3. Non è causa di risoluzione della convenzione la morosità dovuta a stato di disoccupazione o grave malattia dell'assegnatario o di componente il proprio nucleo familiare, qualora ne siano derivate l'impossibilità o la grave difficoltà, accertata dall'ente gestore, di effettuare il regolare pagamento del canone di locazione.
4. La Regione, tramite il fondo sociale di cui all'articolo 21, provvede a sanare, nel limite della quota annualmente attribuita a ciascuna ATC, la situazione di morosità dell'assegnatario nei confronti dell'ente gestore, versando allo stesso, secondo le modalità fissate dal regolamento di funzionamento del fondo, l'ammontare dei canoni sociali e delle quote per servizi non introitate dall'ente per i motivi di cui al comma 3. Qualora, anche attraverso l'intervento del comune di residenza, la morosità non sia completamente sanata entro tre anni dal suo insorgere, l'ente gestore procede alla risoluzione della convenzione ed alla conseguente decadenza, come previsto dal comma 1
Art. 24. 
1. 
Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) 
gli articoli 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 51;