Disegno di legge regionale n. 132 licenziato il 17 novembre 2000
Autorizzazione, limiti e condizioni per conferimenti in conto capitale in societa' partecipate in liquidazione

Art. 1. 
(Finalita')
1. 
Al fine di evitare l'apertura di procedure concorsuali e allo scopo quindi di preservare, quale indispensabile presupposto per una migliore efficacia gestionale, l'affidamento dei terzi nella solvibilita' delle imprese in cui la Regione ha una diretta partecipazione, possono essere autorizzati durante la fase liquidatoria, nei limiti ed alle condizioni di cui alla presente legge, conferimenti in conto capitale nelle societa' per azioni e a responsabilita' limitata a partecipazione regionale.
Art. 2. 
(Limiti e condizioni)
1. 
I conferimenti sono autorizzati nelle societa' in cui la partecipazione regionale raggiunge una consistenza tale da farne derivare una rappresentanza all'interno dell'organo gestionale a condizione che:
a) 
risultino indispensabili per ovviare alla manifesta insufficienza dei fondi disponibili rispetto ai debiti sociali;
b) 
risultino proporzionali alla quota azionaria posseduta e calcolati su un importo, complessivamente richiesto ai soci, idoneo a soddisfare l'insieme delle pretese creditorie;
c) 
i soci disponibili al conferimento rappresentino almeno la meta' del capitale sociale;
d) 
l'effettivo versamento sia subordinato alla previa adesione dei creditori al rimborso del credito nella misura resasi concretamente possibile;
e) 
risultino prodromici alla fine delle operazioni di liquidazione ed alla conseguente estinzione della societa' che dovra' intervenire entro l'esercizio successivo a quello in cui viene effettuato il conferimento.
2. 
In casi eccezionali possono essere autorizzati, previo parere favorevole della competente Commissione consiliare, ulteriori conferimenti, rispetto a quelli di cui al comma 1, a condizione che il loro importo non superi il trenta per cento dei medesimi.
Art. 3. 
(Competenza)
1. 
Verificata la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 2,la Giunta regionale decide, previa acquisizione dai liquidatori dei necessari elementi conoscitivi e valutativi, se effettuare i conferimenti, stabilendone l'ammontare nel rispetto dei limiti di cui alla presente legge. Della decisione viene data preventiva informazione alla competente commissione consiliare.
2. 
I liquidatori che non ottemperano o ritardano gli adempimenti richiesti ai sensi del precedente comma ovvero, effettuati i conferimenti, non rispettano il termine di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) sono revocati dall'Assemblea o, qualora la Regione non esprima da sola i voti sufficienti, sono proposti per la revoca.
Art. 4. 
(Ineleggibilita')
1. 
Gli amministratori che hanno gravemente concorso al dissesto finanziario delle societa' nelle quali la Regione effettua nuovi conferimenti ai sensi della presente legge, non possono, per un periodo di anni cinque, assumere incarichi gestionali o di controllo, per designazione o nomina della Regione, in societa' dalla stessa partecipate.
2. 
La Giunta regionale, sulla base di una analisi delle risultanze dei bilanci degli ultimi tre esercizi antecedenti la messa in liquidazione, individua gli amministratori di cui al comma 1.
Art. 5. 
(Disposizioni finanziarie)
1. 
Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata per l'anno finanziario 2000 la spesa di lire 500 milioni.
2. 
All'onere relativo si provvede mediante istituzione, nello stato di previsione della spesa, in termini di competenza e di cassa, per l'anno finanziario 2000, di apposito capitolo con la seguente denominazione:
Oneri relativi a conferimenti in conto capitale in societa' partecipate in liquidazione
e avente dotazione di pari importo.
3. 
Alla copertura di tali oneri si provvede mediante contestuale riduzione delle somme iscritte al capitolo 27170 del bilancio di previsione 2000.
4. 
Agli oneri che, per effetto dell'esercizio della facolta' di cui all'articolo 3, dovessero eventualmente derivare a carico degli esercizi successivi si fara' fronte in sede di predisposizione dei relativi bilanci.