Modifica dell'articolo 9, della legge regionale 23 marzo 1995, numero 39,
Altri firmatari
COTA ROBERTO DI BENEDETTO ALESSANDRO MANCUSO GIANNI POZZO GIUSEPPE RIBA LIDO TOSELLI PIETRO FRANCESCO
Art. 1.
1.
Il comma 1. dell'articolo 9, della legge regionale 23 marzo 1995, numero 39, "Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati", (modificata dalla legge regionale 4 agosto 1997, numero 42), e' cosi' sostituito:
.
1. Le candidature devono pervenire od essere spedite, a mezzo posta, od essere inviate per via telematica, all'Organo competente entro il termine di trenta giorni prima della data in cui deve essere effettuata la nomina.