Proposta di legge regionale n. 128 licenziata il 02 ottobre 2000
Modifica dell'articolo 9, della legge regionale 23 marzo 1995, numero 39,

Sommario:            

Art. 1. 
1. 
Il comma 1. dell'articolo 9, della legge regionale 23 marzo 1995, numero 39, "Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati", (modificata dalla legge regionale 4 agosto 1997, numero 42), e' cosi' sostituito:
1. Le candidature devono pervenire od essere spedite, a mezzo posta, od essere inviate per via telematica, all'Organo competente entro il termine di trenta giorni prima della data in cui deve essere effettuata la nomina.
.
Art. 2. 
1. 
La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 45, comma 6, dello Statuto.