Disegno di legge regionale n. 121 licenziato il 13 novembre 2000
Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 in materia di tutela delle acque

Art. 1. 
(Disposizioni transitorie in materia di competenze previste dalla normativa di tutela delle acque dall'inquinamento)
1. 
Sino alla data di effettivo esercizio delle funzioni attribuite con la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"), la Regione, le Province, i Comuni e gli Enti gestori delle pubbliche infrastrutture di raccolta e depurazione delle acque reflue urbane assicurano l'esercizio delle competenze nelle materie disciplinate dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), modificato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, gia' loro spettanti alla data di entrata in vigore della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa).
2. 
Sino alla data di cui al comma 1, l'autorita' competente per effetto della disposizione di cui allo stesso comma 1 alla vigilanza o al controllo delle relative fattispecie procede altresi' all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 54 del d.lgs. 152/1999, modificato dall'articolo 21, comma 1 del d.lgs. 258/2000, fatte salve le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) in materia di accertamento degli illeciti amministrativi.
3. 
Spetta alla Regione l'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'articolo 40 del d.lgs. 152/1999 inerenti al controllo delle operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento delle dighe sulla base dei criteri di cui all'articolo 40, comma 4 del d.lgs. 152/1999, nonche' l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 54, comma 10 del d.lgs. 152/1999.
4. 
Sino alla data di cui al comma 1, i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie disciplinate dall'articolo 54 del d.lgs. 152/1999 sono introitati in appositi capitoli di bilancio degli enti irrogatori e sono utilizzati dai medesimi per la realizzazione di interventi di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici.
5. 
Con riferimento alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 55 del d.lgs. 152/1999, sostituito dall'articolo 21, comma 2 del d.lgs. 258/2000, sono fatte salve le disposizioni della legge regionale 3 luglio 1996, n. 35 (Delega o subdelega delle funzioni amministrative sanzionatorie in materia di igiene alimenti e bevande, sostanze destinate all'alimentazione, sanita' pubblica e veterinaria, disciplina dell'attivita' urbanistico-edilizia).
6. 
Ai sensi della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale) l'Agenzia regionale per la protezione ambientale assicura il supporto tecnico-scientifico necessario all'esercizio delle competenze disciplinate dalla presente legge.
Art. 2. 
(Delegificazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di tutela quantitativa e qualitativa delle acque)
1. 
In attuazione dell'articolo 20, comma 7 della l. 59/1997 sono emanati regolamenti per la delegificazione e la semplificazione e la disciplina dei procedimenti amministrativi di cui all'Allegato A, in conformita' ai criteri ed ai principi di cui all'articolo 20, comma 5 della l. 59/1997, nonche' della legislazione nazionale e regionale vigente in materia di uso e tutela delle acque.
2. 
Per effetto dell'articolo 23, comma 9 ter del d.lgs. 152/1999, modificato dall'articolo 7, comma 1 del d.lgs. 258/2000, dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'Allegato A, punto 1, non trovano applicazione nell'ordinamento regionale le norme statali regolatrici dei procedimenti di concessione di derivazione di acque pubbliche e sono abrogate le norme regionali indicate dagli stessi regolamenti.
Art. 3. 
(Regolamenti di attuazione della legislazione in materia di tutela quantitativa e qualitativa delle acque)
1. 
Ai fini della prima attuazione del d.lgs. 152/1999 e delle normative dallo stesso modificate o integrate sono emanati regolamenti nelle materie indicate nell'Allegato B in conformita' alla legislazione nazionale e regionale vigente in materia di uso e tutela delle acque.
Art. 4. 
(Scarico delle acque di lavaggio provenienti da alpeggi e da piccoli caseifici annessi ad aziende agricole)
1. 
Ai sensi dell'articolo 28, comma 7, lettera e) del d.lgs. 152/1999, sostituito dall'articolo 9, comma 2 del d.lgs. 258/2000, sono assimilate alle acque reflue domestiche, a condizione che sia effettuata la separazione dalle stesse della totalita' del siero o della scotta:
a) 
le acque di lavaggio dei locali e delle attrezzature destinati all'attivita' di caseificazione esercitata, anche in forma cooperativa, da aziende agricole che procedano, con carattere di normalita' e complementarieta' funzionale al ciclo produttivo aziendale, alla valorizzazione o trasformazione di latte proveniente per almeno due terzi esclusivamente dall'attivita' zootecnica esercitata dall'azienda stessa oppure dalle aziende socie e per un quantitativo complessivo di latte non superiore a 500 mila litri all'anno;
b) 
le acque di lavaggio dei locali e delle attrezzature zootecniche e di caseificazione degli alpeggi che producano un quantitativo di latte non superiore a 500 mila litri all'anno.
2. 
Lo scarico delle acque reflue di cui al comma 1, lettera a) e' ammesso in acque superficiali oppure sul suolo. In caso di scarico in corpi idrici superficiali, le acque reflue sono sottoposte ai limiti di accettabilita' di cui all'Allegato 2, tabella 2-IV della legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 (Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili), modificato dalla legge regionale 21 dicembre 1994, n. 66. Lo scarico sul suolo e' ammesso secondo prescrizioni stabilite nell'atto di autorizzazione volte a garantire allo scarico finale valori di pH compresi tra 5,5 e 9,5 e modalita' di effettuazione che evitino ristagni o ruscellamenti.
3. 
Lo scarico delle acque reflue di cui al comma 1, lettera b) e' ammesso esclusivamente sul suolo. Fermo restando il divieto di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a) del d.lgs. 152/1999, sostituito dall'articolo 5, comma 1 del d.lgs. 258/2000, lo scarico deve avvenire a valle di eventuali punti di prelievo di acqua per uso potabile e, se a monte, ad una distanza minima di cento metri dagli stessi, nonche' secondo prescrizioni stabilite nell'atto di autorizzazione volte a garantire allo scarico finale valori di pH compresi tra 5,5 e 9,5 e modalita' di effettuazione che evitino ristagni o ruscellamenti.
4. 
Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della l.r. 13/1990, da ultimo modificata dalla legge regionale 3 luglio 1996, n. 37.
Art. 5 (Dichiarazione d'urgenza) 1. 
La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. #
1. 
La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.