Disegno di legge regionale n. 119 licenziato il 14 settembre 2000
Variazione al bilancio della Regione per gli anni 2000, 2001 e 2002

Art. 1. 
(Variazioni anno 2000)
1. 
Nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2000 sono introdotte, ai sensi dell'articolo 43, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 (Norme di contabilita' regionale) e successive modificazioni e integrazioni le variazioni allo stato di previsione della spesa riportati nel volume di cui la presente legge si compone (Allegato A).
Art. 2. 
(Variazioni per gli anni 2001 e 2002)
1. 
Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni 2001 e 2002 sono introdotte, ai sensi dell'articolo 43, comma 3, della legge regionale n. 55/1981 e successive modificazioni e integrazioni le variazioni allo stato di previsione della spesa riportati nel volume di cui la presente legge si compone (Allegato B).
Art. 3. 
(Pagamenti mediante aperture di credito)
1. 
L'elenco 2 relativo ai pagamenti mediante aperture di credito, di cui all'articolo dieci della legge regionale 7 aprile 2000, n. 33 (Bilancio di previsione 2000 e pluriennale 2000 - 2002), e' integrato con i capitoli 10896 e 24410.
Art. 4. 
(Spese obbligatorie e d'ordine)
1. 
L'Elenco 1 relativo alle spese obbligatorie e d'ordine, di cui all'articolo 8 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 33 (Bilancio di previsione 2000 e pluriennale 2000 - 2002), e' integrato con il capitolo 20677.
Art. 5. 
(Fondi globali)
1. 
Gli elenchi allegati alla legge regionale 7 aprile 2000, n. 33 (Bilancio di previsione 2000 e pluriennale 2000 - 2002), relativi ai capitoli 15910, 27170, 26160, 27165 e 27167 sono sostituiti dagli elenchi contenuti nell'allegato C della presente legge.
Art. 6. 
(Devoluzione in materia di Sanita')
1. 
Le somme assegnate alla Regione sul capitolo 13730 avente per oggetto "Erogazione di fondi per l'acquisto di presidi immunizzanti e per gli altri interventi di profilassi predisposti dal Ministero o dai veterinari provinciali. - F.S.R." sono devolute per la somma di lire 1.150.000.000 al capitolo 13731 avente per oggetto: "Interventi per il miglioramento dell'Osservatorio epidemiologico regionale per le malattie degli animali e per la registrazione del bestiame (D.P.R. 317/96 e Reg. CEE n.820/97)".
Art. 7. 
(Piano finanziario indicativo del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006)
 
E' approvato il seguente piano finanziario indicativo del Piano di Sviluppo Rurale PSR 2000-2006 della Regione Piemonte, con le seguenti previsioni di erogazione delle spese:
2002 i relativi stanziamenti di competenza di fondi regionali sono autorizzati negli articoli seguenti.
3. 
Per gli esercizi successivi dal 2003 al 2006 si provvedera' alla copertura finanziaria con le rispettive leggi di bilancio annuale e pluriennale.
Art. 8. 
(Autorizzazioni di spesa di fondi regionali per gli anni 2000-2002)
1. 
Per il finanziamento delle quote a carico del Bilancio Regionale sul capitolo 27165 dello stato di previsione della spesa sono autorizzati stanziamenti nella misura complessiva di Lire 10.000 milioni (5,17 MEURO) per l'anno 2000, di Lire 55.000 milioni (28,41 MEURO) per l'anno 2001 e di lire 55.000 (28,41 MEURO) per l'anno 2002, con le seguenti finalita':
a) 
A titolo di cofinanziamento regionale del Piano di Sviluppo Rurale PSR 2000-2006 sono autorizzate le seguenti spese:
1) 
.
2. 
Sul Bilancio di previsione 2000 e pluriennale 2000-2002 e' istituito il seguente capitolo con denominazione:
Contributi a favore di imprenditori agricoli singoli e associati e di altri beneficiari per interventi previsti alle misure a), b), g), i), j), n), p) q), r), s) t) e u) del Piano di Sviluppo Rurale PSR 2000-2006. Aiuti di stato aggiuntivi - Somme versabili all'Organismo Pagatore Regionale (Articolo 52 del Regolamento C.E. n. 1257/1999)
.
 
Tali somme verranno versate all'Organismo Pagatore regionale istituito ai sensi dell'articolo 3 del Decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165; fino alla costituzione dell'organismo pagatore regionale le erogazioni saranno effettuate dalla Regione e dagli enti delegati ai sensi della legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 (Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca).
Art. 9. 
(Devoluzione di quote assegnate ai sensi della l. 423/98, della l. 153/75 e della l. 352/76)
1. 
Le somme assegnate alla Regione sulla Legge 2 dicembre 1998, n. 423 (Interventi strutturali e urgenti nel settore agricolo, agrumicolo e zootecnico) al punto b) della deliberazione CIPE 19/2/99 per complessive Lire 13.764.909.000, per Lire 2.963.837.670 sulla Legge 9 maggio 1975, n. 153 (Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunita' europee per la riforma dell'agricoltura) e per Lire 313.786.950 sulla Legge 10 maggio 1976 n. 352 (Attuazione della direttiva comunitaria sulla agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate) sono devolute per il finanziamento di aiuti di stato aggiuntivi ai sensi degli articoli 51 e 52 del Regolamento C.E. n. 1257/1999 previsti nel capitolo 16 del Piano di Sviluppo Rurale PSR 2000-2006 della Regione Piemonte.
2. 
Nello stato di previsione della spesa sul bilancio dell'esercizio finanziario 2000 e' istituito il capitolo con la seguente denominazione:
Contributi a favore di imprenditori agricoli singoli ed associati e di altri beneficiari previsti alle misure a), b), g), u) del Piano di Sviluppo Rurale PSR 2000-2006. Aiuti di stato aggiuntivi (quote devolute) - Somme versabili all'Organismo Pagatore Regionale (articoli 51 e 52 del Regolamento 1257/1999)
e con uno stanziamento di Lire 17.042.533.020.
Art. 10. 
(Devoluzione di economie di fondi statali a destinazione vincolata a favore delle misure del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006)
1. 
Le somme assegnate alla Regione in base alle leggi n. 153/1975, n. 352/1976, 1 agosto 1981, n. 423 (Interventi per l'agricoltura), 25 marzo 1982, n. 94 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 concernente norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti), 8 novembre 1986, n. 752 (Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura), iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2000 derivanti da economie accertate con il conto consuntivo dell'esercizio 1999 ai capitoli sotto specificati e non utilizzate per esaurimento delle domande sui rispettivi articoli delle leggi regionali 22 febbraio 1977, n. 15 (Norme per l'attuazione delle direttive n. 72/159, 72/160, 72/161 e 75/268 del Consiglio delle Comunita' Europee per la riforma dell'agricoltura) e 12 ottobre 1978, n. 63 (Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste) sono devolute ai capitoli sottoelencati per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
a) 
Per Lire 1.161.762.000 al capitolo che sara' istituito nello stato di previsione delle spese del Bilancio 2000 con denominazione "Contributi a favore di imprenditori agricoli singoli e associati e di altri beneficiari previsti alla misura c), formazione del Piano di Sviluppo Rurale PSR 2000-2006. Aiuti di stato aggiuntivi - Quota devoluta - Somme versabili all'Organismo Pagatore Regionale (articoli 51 e 52 del Regolamento C.E. n. 1257/1999)";
b) 
Per Lire 13.157.515.149 al capitolo che sara' istituito nello stato di previsione delle spese del Bilancio 2000 con denominazione "Contributi a favore di imprenditori agricoli singoli e associati e di altri beneficiari per interventi previsti alle misure a), b), g), u) del Piano di Sviluppo Rurale PSR 2000-2006. Aiuti di stato aggiuntivi - Quote devolute - Somme versabili all'Organismo Pagatore Regionale (articoli 51 e 52 del Regolamento C.E. n. 1257/1999)".
2. 
Le somme assegnate alla Regione, ai sensi della legge n. 752/1986, iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2000 derivanti da economie accertate con il conto consuntivo dell'esercizio 1999 ai capitoli sotto specificati e non utilizzate per esaurimento delle domande sui rispettivi articoli delle leggi regionali n. 63/78, 14 agosto 1987,n. 40 (Interventi regionali straordinari per il consolidamento e lo sviluppo della cooperazione agricola di valorizzazione dei prodotti agricoli), 5 gennaio 1995, n. 5 (Intervento straordinario sugli oneri per le anlisi previste dalle norme di cui ai decreti ministeriali 9 maggio 1991, n. 184 e n. 185) e 22 dicembre 1995 n. 95 (Interventi regionali per lo sviluppo del sistema agroindustriale piemontese) sono devolute ai capitoli sottoelencati per gli importi a fianco di ciascuno indicati: DEVOLUZIONE DA: @capitolo 13016 Lire 511.002.700 capitolo 13095 Lire 1.724.644.500 capitolo 13520 Lire 2.175.000.000 capitolo 21075 Lire 2.500.000.000 capitolo 21076 Lire 1.500.000.000 capitolo 21380 Lire 313.783.056 capitolo 22020 Lire 717.591.477 capitolo 22090 Lire 85.884.630@ DEVOLUTI A @Capitolo 13250 Lire 1.724.644.500 Capitolo 13340 Lire 1.259.261.863 Capitolo 13352 Lire 140.000.000 Capitolo 13460 Lire 2.035.000.000 Capitolo 21105 Lire 3.000.000.000 Capitolo 21350 Lire 196.000.000 Capitolo 22000 Lire 1.173.000.000@.
Art. 11. 
(Sostegno alla conservazione e protezione del "Lupo italiano")
1. 
Il capitolo 15720, relativo alle spese per gli interventi previsti dalla legge regionale 3 aprile 1989, n.18 per la tutela del "Lupo italiano", il cui stanziamento per l'anno finanziario 2000 e' stabilito in lire 50.000.000 dall'articolo 28 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 33 (Bilancio di previsione 2000 e pluriennale 2000-2002), e' incrementato di lire 300.000.000.