Disposizioni fiscali per l'acquisto delle benzine in territori regionali di confine
Art. 1.
(Finalita')
1.
La Regione Piemonte, nel rispetto dei principi di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza regionale con quella statale ed in coerenza con le disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti concessi ai singoli consumatori per l'acquisto delle benzine, con la presente legge detta le norme per concedere, anche in misura differente per singoli comuni in ragione inversamente proporzionale alla distanza dai confini nazionali con la Svizzera, un bonus fiscale a favore dei soggetti residenti nei comuni individuati con deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 1.
Art. 2.
(Definizioni)
1.
Ai fini della presente legge si intende:
a)
con il termine "beneficiari":
1)
le persone fisiche residenti nel territorio dei comuni individuati con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 1, intestatarie di uno o piu' veicoli;
2)
le organizzazioni senza fini di lucro operanti nei settori espressamente indicati all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale), la cui attivita' sia caratterizzata dal perseguimento di esclusive finalita' di solidarieta' sociale, che abbiano sede sul territorio dei medesimi comuni e siano intestatarie di uno o piu' veicoli;
b)
con il termine "veicoli", gli autoveicoli o motoveicoli soggetti ad iscrizione nei pubblici registri;
Art. 3.
(Modalita' di concessione del bonus fiscale)
1.
Ai beneficiari viene concesso un rimborso per ogni litro di benzina acquistato presso gli impianti di distribuzione carburanti nell'anno precedente la richiesta dell'agevolazione, secondo i limiti e i criteri stabiliti dalla Giunta regionale.
2.
Il rimborso e' attribuito mediante la procedura del bonus fiscale. Il beneficiario utilizza il bonus fiscale in unica soluzione, prioritariamente per il pagamento della tassa automobilistica regionale alla prima scadenza successiva alla concessione dell'agevolazione.
3.
Il bonus fiscale e' concesso una sola volta all'anno per veicolo.
4.
L'acquisto della benzina, ai fini dell'agevolazione, deve avvenire esclusivamente presso gli impianti di distribuzione carburanti siti nel territorio dei comuni individuati dalla Giunta regionale. 5. La concessione del bonus fiscale e' subordinata al rispetto del principio comunitario del "de minimis".
Art. 4.
(Disposizioni attuative della Giunta regionale)
1.
La Giunta regionale, con propria deliberazione da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua:
a)
i comuni del territorio regionale interessati alle disposizioni della presente legge;
b)
le modalita' di fruizione delle agevolazioni, differenziate in ragione inversamente proporzionale alla distanza dei comuni dai confini nazionali con la Svizzera;
c)
i limiti e i criteri per la concessione dell'agevolazione;
d)
le modalita' operative dei procedimenti di concessione delle agevolazioni.
Art. 5.
(Monitoraggio e coordinamento)
1.
Per le finalita' della presente legge, la Giunta regionale, tramite l'Osservatorio regionale per la rete carburanti di cui all'articolo 18 della legge regionale 23 aprile 1999, n. 8 (Norme di indirizzo programmatico per la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti per autotrazione), provvede alla rilevazione dei prezzi praticati alla pompa nello Stato confinante e dei consumi delle benzine nei territori interessati.
2.
La Giunta regionale presenta annualmente alla competente Commissione consiliare una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.
3.
In ogni caso la Regione Piemonte assicura il necessario raccordo con i soggetti pubblici e privati coinvolti nei procedimenti di concessione del beneficio.
Art. 6.
(Sanzioni)
1.
Il rilascio di dichiarazioni mendaci al solo fine di ottenere l'agevolazione prevista comporta, oltre alla denuncia presso gli organi giudiziari competenti, la revoca del bonus fiscale e, ove gia' utilizzato, la restituzione dello stesso maggiorato degli interessi legali e di mora, oltre il pagamento di una sanzione amministrativa pari a quattro volte l'importo ottenuto.
2.
Ai gestori degli impianti di distribuzione carburanti, che falsificano in tutto o in parte i dati relativi all'erogazione delle benzine nei modelli a tal fine predisposti, si applica una sanzione amministrativa da un minimo di lire 500 mila ad un massimo di lire 2 milioni, in base alla continuazione o al ripetersi dell'azione illecita.
Art. 7.
(Efficacia delle disposizioni)
1.
Le disposizioni della presente legge hanno effetto dalla data di entrata in vigore della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 1.
2.
Le medesime disposizioni non si applicano qualora il prezzo delle benzine praticato alla pompa non sia superiore a quello praticato nello Stato confinante.
3.
A tale fine la Giunta regionale provvede all'adeguamento dell'entita' del bonus fiscale in relazione all'andamento dei prezzi praticati nello Stato confinante, rilevato secondo le disposizioni dell'articolo 5, comma 1.
Art. 8.
(Norma finanziaria)
1.
Per l'applicazione della presente legge si fa fronte mediante l'istituzione di apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2001, denominato:
.
Oneri per la procedura di concessione del bonus fiscale
2.
Lo stanziamento delle somme sul capitolo di cui al comma 1 avviene mediante la legge di approvazione del bilancio regionale di previsione per l'anno 2001.