Proposta di legge regionale n. 107 licenziata il 26 luglio 2000
Modifiche alla legge regionale 13 ottobre 1972, n.10 (Determinazione delle indennita' spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale), alla legge regionale 10 novembre 1972, n. 12 (Funzionamento dei Gruppi consiliari), alla legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari), alla legge regionale 22 febbraio 1993, n. 7 (Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 8 settembre 1986, n. 42), alla legge regionale 20 febbraio 1976, n. 6 e successive modifiche e integrazioni

Art. 1. 
1. 
Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennita' spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionali) come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 21, dopo le parole "al Presidente della Giunta delle elezioni" sono aggiunte le parole "al Presidente della Commissione per il Regolamento interno".
2. 
Alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 1 della l.r. n. 10/1972 come sostituito dall'articolo 1 della l.r. n. 21/2000, dopo le parole "ai Vice Presidenti ed al Segretario della Giunta delle elezioni" sono aggiunte le parole "al Vice presidente della Commissione per il Regolamento interno".
Art. 2. 
1. 
Nel primo periodo del comma 1, dell'articolo 2 della l.r. n. 10/1972 come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 16 maggio 1994, n. 14 (Modifiche ed integrazioni alle l.r. 13 ottobre 1972, n. 10, 10 novembre 1972, n. 12, 30 dicembre 1981, n. 57, 23 gennaio 1984, n. 9 e successive modificazioni e integrazioni. Status dei consiglieri e gruppi consiliari) le parole "ed un rimborso chilometrico calcolato moltiplicando il doppio della distanza tra il domicilio e il capoluogo di Regione per un quinto del prezzo di un litro di benzina super" sono sostituite con le parole "ed un rimborso chilometrico calcolato moltiplicando il doppio della distanza tra il domicilio e il capoluogo di Regione o la sede della riunione di carattere istituzionale, qualora questa si svolga in altra localita' del territorio regionale per il costo chilometrico medio d'esercizio riferito a un'autovettura a benzina di segmento di tipo "d", definito semestralmente con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale sulla base delle tabelle dei costi analitici di esercizio aggiornati periodicamente dall'A.C.I..".
2. 
Nel secondo periodo dello stesso comma le parole "I Consiglieri con domicilio nel Comune di Torino" sono sostituite con le parole "I Consiglieri con domicilio nel comune sede della riunione di carattere istituzionale".
3. 
Nel comma 2 dell'articolo 2 della l.r. n. 10/1972 come sostituito dall'articolo 3 della l.r n. 14/1994 le parole "quota corrispondente alla percorrenza di 1.500 chilometri calcolata moltiplicando tale cifra per un quinto del prezzo di un litro di benzina super" sono sostituite dalle parole "quota corrispondente alla percorrenza di 3.000 chilometri, calcolata moltiplicando tale cifra per il costo chilometrico medio d'esercizio definito ai sensi del comma precedente".
Art. 3. 
1. 
Il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12, (Funzionamento dei Gruppi consiliari) aggiunto dall'articolo 1 della legge regionale 14 gennaio 1991, n. 2 (Modificazioni ed integrazioni alle ll.rr. 10 novembre 1972, n. 12 e 8 giugno 1981, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di funzionamento e di personale dei gruppi consiliari) e l'articolo 2 bis aggiunto dall'art. 2 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 28 (Integrazione al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12, aggiunto dall'articolo 1 della legge regionale 14 gennaio 1991, n. 2 e all'articolo 4 della legge regionale 14 gennaio 1991, n. 2, in materia di funzionamento dei Gruppi consiliari) sono abrogati.
2. 
L'articolo 3 della l.r. n. 12/1972, sostituito dall'articolo 3 della l.r. n. 2/1991 e integrato dall'articolo 3 della legge regionale 17 agosto 1995, n. 69 (Modifiche ed integrazioni alla normativa sullo status dei consiglieri e sui gruppi consiliari) e' abrogato e sostituito dal seguente: "1. Per il funzionamento dei Gruppi consiliari, costituiti ai sensi del Regolamento interno del Consiglio regionale, sono previsti, a carico del bilancio del Consiglio regionale, contributi annuali, erogati a quote mensili e costituiti da:
a) 
una quota fissa per ciascun gruppo in relazione alla consistenza numerica cosi' definita:
Art. 4. 
1. 
I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari), come sostituito dall'articolo 1 della l.r. n. 2/1992, nonche' la tabella A allegata al comma 2 dello stesso articolo, come integrata per effetto dell'articolo 6 della l.r. n. 69/1995, sono abrogati.
2. 
Il comma 4 dell'articolo 1 della l.r. n. 20/1981 cosi' come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1998, n.33 (Nuovo assetto organizzativo dei Gruppi consiliari e modifiche alla normativa sul personale dei Gruppi) e dall'articolo 1 della legge regionale 13 ottobre 1999, n. 26 (Modifiche alle leggi regionali 11 novembre 1998, n. 33 e 1 dicembre 1998, n. 39) e' sostituito dal seguente:
3. 
La quota di finanziamento corrispondente, ai sensi del comma precedente, ad ogni consigliere appartenente al gruppo e' ridotta del 50 per cento per i Consiglieri che rivestano la carica di Presidente della Giunta e del Consiglio regionali, di Vice presidente del Consiglio regionale e di assessore regionale.
Art. 5. 
1. 
La composizione dell'Ufficio di comunicazione del Presidente del Consiglio regionale come definita dall'articolo 9 della legge regionale 8 settembre 1986, n. 42 (Norme sull'organizzazione degli uffici della Regione Piemonte) come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 22 febbraio 1993, n. 7 (Sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale 8 settembre 1986, n. 42), e dall'articolo 14 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del perosnale regionale), e' integrata di una unita' di categoria D con riferimento alla ex VIII qualifica funzionale.
2. 
La composizione dell'Ufficio di comunicazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, come definita dall'articolo 30 della legge regionale 20 febbraio 1979, n. 6 (Ordinamento degli uffici della Regione Piemonte) e dall'articolo 14 della l.r. n. 51/1997, e' integrata di un'unita' di categoria D con riferimento alla ex VIII qualifica funzionale per ognuno dei Vicepresidenti del Consiglio regionale.
Art. 6. 
1. 
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, stimati per l'anno finanziario 2000, in complessive lire 1.680.000.000, si fa fronte come segue:
per la spesa di lire 420.000.000, riferita agli articoli 1 e 2, con lo stanziamento del capitolo 10000 del bilancio regionale;
per la spesa di lire 1.170.000.000, riferita agli articoli 3 e 4, con lo stanziamento del capitolo 10030 del bilancio regionale;
per la spesa di lire 90.000.000, riferita all'articolo 5, con lo stanziamento del capitolo 10110 del bilancio regionale.
2. 
Per gli anni successivi, si provvede in sede di predisposizione dei relativi bilanci.
Art. 7. 
1. 
Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 26 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 33 (Bilancio di previsione 2000 e pluriennale 2000 - 2002), fra i capitoli 10000, 10030, 10110 e 10210, tutti riferiti all'attivita' del Consiglio regionale, e' autorizzato lo storno di fondi in via di compensazione mediante provvedimenti amministrativi in deroga al disposto dell'articolo 42 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 (Norme di contabilita' regionale).
Art. 8. 
1. 
La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.